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Document 31986D0437
86/437/EEC: Commission Decision of 3 September 1986 authorizing import into Portugal at a reduced levy of certain quantities of raw sugar originating in third counries during the period 1 July 1986 to 30 June 1987 (Only the Portuguese text is authentic)
86/437/CEE: Decisione della Commissione del 3 settembre 1986 che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a un prelievo ridotto in conto del periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
86/437/CEE: Decisione della Commissione del 3 settembre 1986 che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a un prelievo ridotto in conto del periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
GU L 253 del 5.9.1986, p. 38-39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
care nu mai este în vigoare, Data încetării: 30/06/1987
86/437/CEE: Decisione della Commissione del 3 settembre 1986 che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a un prelievo ridotto in conto del periodo 1 luglio 1986 - 30 giugno 1987 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 253 del 05/09/1986 pag. 0038
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 settembre 1986 che autorizza il Portogallo a importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a un prelievo ridotto in conto del periodo 1o luglio 1986 - 30 giugno 1987 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (86/437/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in seguito denominato « l'atto », in particolare l'articolo 303, terzo comma, visto il regolamento (CEE) n. 3771/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (1), in particolare l'articolo 8, visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zuchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (3), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7, e l'articolo 39, secondo comma, considerando che, in applicazione dell'articolo 303, primo e secondo comma dell'atto, i quantitativi massimi di zucchero greggio che possono essere importati da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, nonché i periodi di applicazione in questione, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, sono stati determinati dal regolamento (CEE) n. 600/86 della Commissione (4); considerando che l'articolo 303, terzo comma, dell'atto prevede tra l'altro, che qualora, durante i suddetti periodi di applicazione, dal bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata risulti che le disponibilità di zucchero sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo può essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo da importare dai paesi ACP in questione; che, dato che dal bilancio per il periodo 1o luglio 1986-30 giugno 1987, risulta che vi è un fabbisogno supplementare di approvvigionamento stimato a 94 000 t espresse in zucchero bianco, è opportuno prevedere tale autorizzazione per questo stesso periodo; considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 579/86 della Commissione (5), è stato previsto un censimento delle scorte di zucchero presenti in Portogallo al 1o marzo 1986 che consenta di stabilire la scorta normale di riporto ed i quantitativi di zucchero da esportare verso i paesi terzi senza intervento comunitario; che questi ultimi quantitativi ammontano a 165 733 t di zucchero espresse in zucchero bianco; che, tenuto conto del fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie a partire da tale zucchero e dell'esistenza sul posto di tali quantitativi da esportare, che possono essere utilizzati immediatamente, è pienamente indicato ricorrere a tale possibilità, considerando tali quantitativi, nei limiti del fabbisogno in questione, come importati dai paesi terzi, su richiesta degli interessati, al prelievo ridotto e in detrazione dagli altri quantitativi da esportare a norma del regolamento (CEE) n. 579/86 senza intervento comunitario e senza possibilità di smercio sul mercato interno; che inoltre la decisione 86/213/CEE della Commissione (6) ha autorizzato il Portogallo, in applicazione dell'articolo 303, terzo comma, dell'atto, a importare dai paesi terzi un quantitativo supplementare di 75 000 t espresse in zucchero bianco, nel periodo 1o marzo 1986-30 giugno 1986; considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto cncerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali d'importazione, prevedendo altresì che il Portogallo comunichi i quantitativi di zucchero greggio importati e raffinati in virtù della presente decisione; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi, in conto del periodo 1o luglio 1986-30 giugno 1987, un quantitativo di zucchero greggio corrispondente a 94 000 t di zucchero bianco, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 600/86. Articolo 2 1. Il titolo relativo all'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio sino al 30 giugno 1987. 2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare in Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi al mese in cui sono state espletate le formalità doganali d'importazione Se lo zucchero in questione non è raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di importazione in causa. 3. La domanda di titolo d'importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura: « importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 86/437/CEE ». 4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,25 ECU/100 kg netti di zucchero. Articolo 3 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e nei limiti fissati dallo stesso, i quantitativi di zucchero che il Portogallo deve esportare al di fuori della Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 579/86, possono essere considerati, qualora sia presentata una domanda in tal senso, come zuccheri importati dai paesi terzi. I quantitativi di tale zucchero dichiarati all'importazione con l'applicazione del prelievo ridotto in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione sono detratti dai quantitativi da esportare al di fuori della Comunità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Articolo 4 Qualora il volume delle domande di certificati superi il quantitativo indicato all'articolo 1, il Portogallo procede a una equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati. Articolo 5 Ogni mese, il Portogallo comunica alla Commissione per il mese precedente: a) i quantitativi di zucchero greggio espressi in peso « tal quale », per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 2; b) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso « tal quale », importati effettivamente con utilizzazione dei titoli di cui all'articolo 2; c) i quantitativi totali di zucchero greggio in questione in peso « tal quale » ed espressi in zucchero bianco, che sono stati raffinati. Articolo 6 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 21. (2) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (3) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1. (4) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 20. (5) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 21. (6) GU n. L 151 del 5. 6. 1986, pag. 38.