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Document 31986R2750

Regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione del 3 settembre 1986 che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78

GU L 253 del 5.9.1986, p. 8–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001; abrogato da 32001R1554

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2750/oj

31986R2750

Regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione del 3 settembre 1986 che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78

Gazzetta ufficiale n. L 253 del 05/09/1986 pag. 0008 - 0010


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2750/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1986

che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 934/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 39, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede talune disposizioni al fine di permettere lo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio ha previsto a talune condizioni la concessione ai produttori e ai raffinatori di aiuti comunitari forfettari allo smercio nelle regioni europee della Comunità degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che è necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento degli zuccheri, più particolarmente qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari produttori;

considerando che, generalemente, intercorre un lungo periodo fra la data di imbarco degli zuccheri in causa e quella dell'espletamento all'arrivo delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente; che è quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi;

considerando che è necessario apportare alcune precisazioni per l'applicazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2225/86;

considerando che è necessario prevedere le adeguate misure di controllo degli zuccheri raffinati e a tale fine definire la nozione di raffinazione;

considerando che l'applicazione delle misure previste dal regolamento (CEE) n. 2225/86 richiede la modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978, che fissa alcune modalità per l'applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 713/83 (6);

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 prevede la concessione di un aiuto per lo zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e raffinato in una raffineria situata nelle regioni europee della Comunità nel limite di quantitativi da determinare secondo le regioni di destinazione in causa e separatamente secondo la loro provenienza; che la determinazione di tali quantitativi deve essere effettuata sulla base di un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio;

considerando che l'applicazione di tali disposizioni ai dati della campagna di commercializzazione 1986/1987 conduce alla fissazione dei quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86:

a) si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 431/68 (7).

Se il trasporto à effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutti gli zuccheri in questione;

b) è versato su presentazione da parte del produttore interessato del documento doganale di introduzione nelle regioni europee della Comunità, della polizza di carico nonché dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.

Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico, per partite di 250 tonnellate da un laboratorio riconosciuto dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero è stato introdotto.

2. Può essere concesso un anticipo pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla

fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfettario del 96 %.

La domanda di anticipo deve essere presentata dal produttore interessato ed essere corredata del documento doganale, della polizza di carico e della fattura provvisoria.

Articolo 2

Per l'applicazione dell'importo forfettario di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2225/86:

- l'elemento noleggio Caraibi-Regno Unito è convertito in ECU, applicando il tasso di conversione considerato per la constatazione del prezzo cif;

- l'importo di cui al primo trattino è adattato forfettariamente per tener conto, nelle spese di assicurazione, della differenza di valore dello zucchero sul mercato mondiale e nella Comunità;

- all'importo adattato di cui al secondo trattino è applicato un coefficiente; tale coefficiente è pari a 1,00 diviso per il rendimento dello zucchero in questione.

L'importo adattato di cui al secondo trattino, constatato dalla Commissione, è comunicato alle competenti autorità della Repubblica francese.

Articolo 3

La domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 deve essere corredata delle prove, riconosciute dallo Stato membro in questione, che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare; a tal fine, su richiesta dell'interessato, lo zucchero greggio in questione è posto sotto controllo doganale o sotto altro controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Ai fini della concessione dell'aiuto s'intende per raffinazione la trasformazione dello zucchero greggio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, in zucchero bianco quale definito al suddetto paragrafo 2, lettera a).

Articolo 4

Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati rispettivamente concessi gli aiuti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2225/86, nonché le somme relative a detti quantitativi.

Articolo 5

I punti VI e VII dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3016/78 sono sostituiti dal testo seguente:

1.2 // // // « VI. Aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2225/86 // Tasso di conversione agricolo vigente alla data in cui è stata redatta la polizza di carico dello zucchero trasportato // VII. Aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2225/86 // Tasso di conversione agricolo applicabile il giorno della raffinazione del quantitativo in questione ». // //

Articolo 6

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, i quantitivi di zucchero di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2225/86 sono fissati in allegato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dalla campagna 1986/1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, p. 1.

(3) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, p.ag. 1.

(5) GU n. L 359 del 22. 12. 1978, pag. 11.

(6) GU n. L 83 del 30. 3. 1983, pag. 25.

(7) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

ALLEGATO

Quantitativo di zucchero greggio di canna, espresso in tonnellate di zucchero bianco:

1.2,5 // // // In provenienza dei dipartimenti francesi di oltremare // Da raffinare: // // // 1.2.3.4.5 // // in Francia metropolitana // in Portogallo // nel Regno Unito // in altre regioni della Comunità // // // // // // 1. Riunione // 159 000 // 65 000 // 0 // 0 // 2. Guadalupa e Martinica // 26 000 // 20 000 // 0 // 0 // // // // //

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