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Document 31986R1428
Commission Regulation (EEC) No 1428/86 of 14 May 1986 laying down detailed rules for the granting of private storage aid for long-keeping cheeses during the 1986/1987 milk year
Regolamento (CEE) n. 1428/86 della Commissione del 14 maggio 1986 relativo alle modalità per la concessione di aiuti all' ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1986/1987
Regolamento (CEE) n. 1428/86 della Commissione del 14 maggio 1986 relativo alle modalità per la concessione di aiuti all' ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1986/1987
GU L 129 del 15.5.1986, p. 23–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1987
Regolamento (CEE) n. 1428/86 della Commissione del 14 maggio 1986 relativo alle modalità per la concessione di aiuti all' ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1986/1987
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 15/05/1986 pag. 0023 - 0024
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1428/86 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1986 relativo alle modalità per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi da riporto durante la campagna lattiero-casearia 1986/1987 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28, considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio (3) prevede che la concessione di un aiuto all'ammasso privato possa essere decisa per taluni formaggi da riporto se uno squilibrio grave del mercato può essere soppresso o ridotto mediante un ammasso stagionale; considerando che la produzione dei formaggi Emmental e Gruyère è una produzione stagionale; che tale situazione è aggravata dal fatto che il consumo di tali formaggi è anche stagionale ma in maniera inversa; che è opportuno pertanto ricorrere a tale ammasso per i quantitativi risultanti dalla differenza tra la produzione dei mesi estivi e quella dei mesi invernali; considerando che per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura è necessario riprendere quelle che sono state previste per un'analoga disposizione durante le campagne lattiero-casearie precedenti, in particolare per quanto concerne la campagna 1985/1986, dal regolamento (CEE) n. 1083/85 della Commissione (4); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È concesso un aiuto all'ammasso privato delle 22 150 t di formaggi Emmental e Gruyère prodotti nella Comunità e rispondenti alle condizioni fissate negli articoli 2 e 3. Articolo 2 1. L'organismo di intervento conclude un contratto di ammasso soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la partita di formaggi che è oggetto del contratto è costituita da almeno 5 t; b) i formaggi recano, in caratteri indelebili, l'indicazione, se del caso sotto forma di numero, dell'azienda nella quale sono stati fabbricati, nonché il giorno e il mese di fabbricazione; c) i formaggi sono stati fabbricati almeno 10 giorni prima del giorno di inizio dell'ammasso indicato nel contratto; d) i formaggi hanno soddisfatto ad un esame di qualità dal quale risulti che presentano garanzie sufficienti per la loro inclusione, al termine dell'affinazione: - nella categoria « A » in Francia, - in « Markenkaese » o « Klasse fein » in Germania, - nella categoria « prima qualità » in Danimarca, - in « Special Grade » in Irlanda; e) il depositante s'impegna: - a mantenere i formaggi durante tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura massima di cui al paragrafo 2, - a non modificare la composizione della partita sotto contratto durante il periodo di validità dello stesso senza l'autorizzazione dell'organismo d'intervento. Sempreché ricorra la condizione relativa al quantitativo minimo fissato per partita, l'organismo d'intervento può autorizzare una modifica se si limita a svincolare dall'ammasso o a sostituire formaggi di cui sia stato constatato un deterioramento della qualità che non consente di continuare l'ammasso. In caso di svincolo dall'ammasso di taluni quantitativi, i) se i suddetti quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera come non modificato; ii) se i suddetti quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza. Le eventuali spese di controllo determinate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore; - a tenere una contabilità di magazzino e comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate o le uscite effettuate durante la settimana precedente. 2. La temperatura massima dei locali d'ammasso è di + 6 °C per l'Emmental e di + 10 °C per il Gruyère. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere una temperatura massima di + 10 °C per l'Emmental qualora il formaggio oggetto del contratto sia già stagionato. 3. Il contratto di ammasso è stipulato: a) per iscritto e con l'indicazione della data di inizio dell'ammasso contrattuale; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto; b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale. Articolo 3 1. L'aiuto è concesso soltanto per i formaggi entrati in ammasso durante il periodo d'ammasso. Questo inizia il 1o maggio 1986 e termina al più tardi il 30 settembre dello stesso anno. 2. Il formaggio posto in ammasso può uscire dallo stesso soltanto durante il periodo di uscita dall'ammasso. Tale periodo inizia il 1o ottobre 1986 e termina il 31 marzo dell'anno successivo. Articolo 4 1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,24 ECU per tonnellata e per giorno. Tale importo è convertito in moneta nazionale utilizzando il tasso rappresentativo valido l'ultimo giorno di ammasso contrattuale. 2. Nessun aiuto è concesso quando la durata dell'ammasso contrattuale è inferiore a 90 giorni. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata di ammasso contrattuale di 180 giorni. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, al termine del periodo di 90 giorni di cui al primo comma, e dopo l'inizio del periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 12, l'ammassatore può procedere allo svincolo dall'ammasso della totalità o di una parte di una partita sotto contratto. Il quantitativo che può essere svincolato dall'ammasso è di almeno 500 kg. Tuttavia, gli Stati membri possono aumentarlo sino a 2 t. La data dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale. Articolo 5 I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 (1). Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, di detto regolamento non si applica alla determinazione dei periodi di tempo di cui al presente regolamento. Articolo 6 L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto. Esso prevede in particolare che venga apposto un marchio su formaggi oggetto di contratto. Articolo 7 Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il martedì di ogni settimana: a) i quantitativi di formaggio che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente; b) eventualmente, i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 1. (4) GU n. L 114 del 27. 4. 1985, pag. 31. (1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.