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Document 31986R1419
Council Regulation (EEC) No 1419/86 of 6 May 1986 fixing the number of vessels flying the flag of Spain authorized to fish for albacore tuna in waters under the sovereignty or jurisdiction of Portugal
Regolamento (CEE) n. 1419/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che fissa il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo
Regolamento (CEE) n. 1419/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che fissa il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo
GU L 129 del 15.5.1986, p. 3–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Regolamento (CEE) n. 1419/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che fissa il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 15/05/1986 pag. 0003 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0111
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/86 DEL CONSIGLIO del 6 maggio 1986 che fissa il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 352, paragrafo 6, vista la proposta della Commissione, considerando che, a norma dell'articolo 352, paragrafo 6, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere il numero di navi battenti bandiera spagnola, immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio nel quale si applica la politica comune della pesca, che possono esercitare, a titolo di attività principale, la cattura del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, alle quali si estende la competenza del CIEM e del COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla gurisdizione del Portogallo alle condizioni definite all'articolo 352 dell'atto di adesione, è precisato nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1o maggio 1986 al 31 dicembre 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986. Per il Consiglio Il Presidente P. H. van ZEIL ALLEGATO SPAGNA - PORTOGALLO 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Specie // Zona // Attrezzi di pesca autorizzati // Periodo di pesca autorizzata // Numero totale di pescherecci autorizzati (elenco di base) // Numero totale di pescherecci autorizzati ad esercitare contemporaneamente la loro attività (elenco periodico) // // // // // // // Tonno bianco (Thunnus alalunga) // CIEM VIII + IX + COPACE (costa continentale) // Lenza a strascico // Dal 1o maggio al 31 luglio // - // 70 (1) // // // // // // (1) Numero totale di navi tipo; per nave tipo si intende una nave con stazza lorda di 150 tsl. I tassi di conversione per le navi di stazza differente sono i seguenti: 1.2 // Tonnellaggio (tsl) // Tasso di conversione // - Inferiore a 20: // 0,10 // - Uguale o superiore a 20, ma inferiore a 40: // 0,20 // - Uguale o superiore a 40, ma inferiore a 80: // 0,40 // - Uguale o superiore a 80, ma inferiore a 100: // 0,60 // - Uguale o superiore a 100, ma inferiore a 125: // 0,80 // - Uguale o superiore a 125, ma inferiore a 150: // 0,90 // - Uguale o superiore a 150, ma inferiore a 200: // 1,00 // - Uguale o superiore a 200, ma inferiore a 300: // 1,50 // - Uguale o superiore a 300: // 2,00