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Document 31986R1419

    Regolamento (CEE) n. 1419/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che fissa il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo

    GU L 129 del 15.5.1986, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1419/oj

    31986R1419

    Regolamento (CEE) n. 1419/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 che fissa il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo

    Gazzetta ufficiale n. L 129 del 15/05/1986 pag. 0003 - 0004
    edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 2 pag. 0111
    edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 2 pag. 0111


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1419/86 DEL CONSIGLIO

    del 6 maggio 1986

    che fissa il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 352, paragrafo 6,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma dell'articolo 352, paragrafo 6, dell'atto di adesione, il Consiglio deve decidere il numero di navi battenti bandiera spagnola, immatricolate e/o registrate in un porto situato nel territorio nel quale si applica la politica comune della pesca, che possono esercitare, a titolo di attività principale, la cattura del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo, alle quali si estende la competenza del CIEM e del COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il numero delle navi battenti bandiera spagnola, autorizzate ad esercitare la pesca del tonno bianco nelle acque soggette alla sovranità o alla gurisdizione del Portogallo alle condizioni definite all'articolo 352 dell'atto di adesione, è precisato nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile dal 1o maggio 1986 al 31 dicembre 1995.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. H. van ZEIL

    ALLEGATO

    SPAGNA - PORTOGALLO

    1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Specie // Zona // Attrezzi di pesca autorizzati // Periodo di pesca autorizzata // Numero totale di pescherecci autorizzati (elenco di base) // Numero totale di pescherecci autorizzati ad esercitare contemporaneamente la loro attività (elenco periodico) // // // // // // // Tonno bianco (Thunnus alalunga) // CIEM VIII + IX + COPACE (costa continentale) // Lenza a strascico // Dal 1o maggio al 31 luglio // - // 70 (1) // // // // // //

    (1) Numero totale di navi tipo; per nave tipo si intende una nave con stazza lorda di 150 tsl. I tassi di conversione per le navi di stazza differente sono i seguenti:

    1.2 // Tonnellaggio (tsl) // Tasso di conversione // - Inferiore a 20: // 0,10 // - Uguale o superiore a 20, ma inferiore a 40: // 0,20 // - Uguale o superiore a 40, ma inferiore a 80: // 0,40 // - Uguale o superiore a 80, ma inferiore a 100: // 0,60 // - Uguale o superiore a 100, ma inferiore a 125: // 0,80 // - Uguale o superiore a 125, ma inferiore a 150: // 0,90 // - Uguale o superiore a 150, ma inferiore a 200: // 1,00 // - Uguale o superiore a 200, ma inferiore a 300: // 1,50 // - Uguale o superiore a 300: // 2,00

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