Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0080

Direttiva 86/80/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, le direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati Membri sul patrimonio bovino

GU L 77 del 22.3.1986, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/80/oj

31986L0080

Direttiva 86/80/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, le direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati Membri sul patrimonio bovino

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 22/03/1986 pag. 0027 - 0028


*****

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, le direttive 73/132/CEE e 78/53/CEE relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli stati membri sul patrimonio bovino

(86/80/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la direttiva 73/132/CEE (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), e la direttiva 78/53/CEE (3), modificata dalla direttiva 81/488/CEE (4), hanno previsto l'effettuazione da parte degli stati membri di indagini nel settore della produzione bovina;

considerando che a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese è necessario apportare modifiche tecniche a queste direttive e, in particolare, prevedere un contributo finanziario della Comunità alle spese che i nuovi stati membri sosterranno nel quadro delle indagini in programma negli anni 1986, 1987 e 1988;

considerando che è opportuno prevedere, conformemente alle conclusioni della conferenza di negoziazione, disposizioni particolari per la Repubblica portoghese tenuto conto delle difficoltà tecniche da superare per l'esecuzione delle indagini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Con decorrenza dal 1o marzo 1986 la direttiva 73/132/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. In Portogallo, limitatamente alla regione autonoma di Madera, i risultati dell'indagine da effettuare nel dicembre 1986 derivano da un'analisi del censimento agricolo che nel corso dello stesso anno è ivi effettuato conformemente al regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2).

(1) GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 3.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »;

2) all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

« Per quanto attiene al Portogallo, tale deroga è valida fino al 1988. »;

3) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« In deroga alle disposizioni del primo comma, la Repubblica portoghese è autorizzata, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione, a comunicare detti risultati entro e non oltre le otto settimane successive al mese di riferimento dell'indagine. »;

4) l'articolo 5, paragrafo 2, è completato come segue:

« Spagna: Comunidades autónomas

Portogallo: Regiões »;

5) all'articolo 11, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

« Le spese necessarie per l'effettuazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'indagine prevista dalla presente direttiva negli anni 1986, 1987 e 1988 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee. ».

Articolo 2

Con decorrenza dal 1o marzo 1986 la direttiva 78/53/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 2, paragrafo 2, è completato come segue:

« In Portogallo, la prima indagine intermedia avrà luogo nel 1987. »;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Le spese necessarie per l'effettuazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'indagine prevista dalla presente direttiva negli anni 1986, 1987 e 1988 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee. ».

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 25.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 20.

(4) GU n. L 189 dell'11. 7. 1981, pag. 46.

Top