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Document 31986R0844

Regolamento (CEE) n. 844/86 della Commissione del 21 marzo 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

GU L 77 del 22.3.1986, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/844/oj

31986R0844

Regolamento (CEE) n. 844/86 della Commissione del 21 marzo 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 22/03/1986 pag. 0024 - 0024


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 844/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3138/85 del Consiglio del 22 ottobre 1985, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2),

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

(in tonnellate)

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale // // // // 64.02 // com- prese Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: A. Calzature con tomaia di cuoio naturale // 512 // // //

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 25 marzo al 31 dicembre 1986, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // 64.02 // Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: A. Calzature con tomaia di cuoio naturale // Iugoslavia // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2,.

(2) GU n. L 304 del 16. 11. 1985, pag. 26.

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