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Document 31986R0841

    Regolamento (CEE) N° 841/86 della Commissione del 21 marzo 1986 che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali che devono essere aperti dal Portogallo per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

    GU L 77 del 22.3.1986, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/841/oj

    31986R0841

    Regolamento (CEE) N° 841/86 della Commissione del 21 marzo 1986 che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali che devono essere aperti dal Portogallo per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 077 del 22/03/1986 pag. 0015 - 0016


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) No 841/86 DELLA COMMISSIONE

    del 21 marzo 1986

    che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali che devono essere aperti dal Portogallo per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3797/85 prevede per taluni prodotti del settore vitivinicolo l'applicazione, da parte del Portogallo, di restrizioni quantitative all'importazione dai paesi terzi sotto forma di contingenti annui; che il contingente iniziale applicabile nel 1986 è fissato allo 0,1 % della media della produzione annuale portoghese registrata durante gli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, o alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali sono disponibili statistiche, qualora dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume più elevato;

    considerando che, sulla base delle statistiche attualmente disponibili, occorre prendere in considerazione, per fissare il contingente iniziale, il primo dei summenzionati criteri;

    considerando che per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986 il contingente applicabile è uguale al contingente iniziale, ridotto di un sesto;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti iniziali che devono essere applicati dal Portogallo per il periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986 per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi sono fissati come segue:

    1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale Comune // Designazione delle merci // Contingente iniziale per il 1986 in hl // // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): // // // ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A presentati in bottiglie con un tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20° C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar: // // // - Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20° C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar // 7 100 // // C. altri: // // // I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno // // // II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a

    (1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica con effetto dal 1o marzo 1986.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente 15 % vol // // // //

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