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Document 31986R0382
Commission Regulation (EEC) No 382/86 of 20 February 1986 re-establishing the levying of customs duties on urea containing more than 45 % by weight of nitrogen on the dry anhydrous product falling within subheading 31.02 B, originating in Kuwait, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3599/85 apply
Regolamento (CEE) n. 382/86 della Commissione del 20 febbraio 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune originaria del Kuwait beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 382/86 della Commissione del 20 febbraio 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune originaria del Kuwait beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio
GU L 44 del 21.2.1986, p. 17–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986
Regolamento (CEE) n. 382/86 della Commissione del 20 febbraio 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all' urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune originaria del Kuwait beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 044 del 21/02/1986 pag. 0017 - 0017
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 382/86 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1986 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco della sottovoce 31.02 B della tariffa doganale comune originaria del Kuwait beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per l'urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco il massimale individuale è fissato a 375 000 ECU che in data 20 febbraio 1986 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Kuwait hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Kuwait, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 22 febbraio 1986 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, è ripristinata nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Kuwait: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 31.02 B (codice Nimexe 31.02-15) // Urea con tenore di azoto superiore a 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.