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Document 31986R0381

    Regolamento (CEE) n. 381/86 della Commissione del 20 febbraio 1986 relativo al pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per taluni imballaggi di determinate dimensioni contenenti concentrato di pomodori ottenuto da pomodori greci nella campagna di commercializzazione 1983/1984

    GU L 44 del 21.2.1986, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/381/oj

    31986R0381

    Regolamento (CEE) n. 381/86 della Commissione del 20 febbraio 1986 relativo al pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per taluni imballaggi di determinate dimensioni contenenti concentrato di pomodori ottenuto da pomodori greci nella campagna di commercializzazione 1983/1984

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 21/02/1986 pag. 0016 - 0016


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 381/86 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 1986

    relativo al pagamento supplementare di un aiuto alla produzione per taluni imballaggi di determinate dimensioni contenenti concentrato di pomodori ottenuto da pomodori greci nella campagna di commercializzazione 1983/1984

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Grecia,

    visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 3 quater, para- grafo 5,

    considerando che, nella causa 192/83, Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che il regolamento (CEE) n. 1615/83 della Commissione, che modifica il regolamento (CEE) n. 1602/82, che stabilisce i coefficienti da applicare all'aiuto alla produzione per i concentrati di pomodori (3) era da considerarsi nullo in quanto i coefficienti in esso fissati provocavano una disparità di trattamento tra la Grecia e gli altri stati membri per quanto concerne la compensazione per le spese straordinarie relative all'impiego di imballaggi più piccoli dell'imballaggio normale;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1615/83 era applicabile per la campagna di commercializzazione 1983/1984;

    considerando che occorre ovviare alla disparità di trattamento che ne risulta; che a tale scopo l'aiuto alla produzione pagato o pagabile per i prodotti in questione dovrebbe essere aumentato;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. L'aiuto alla produzione pagato o pagabile per il concentrato di pomodoro avente un tenore di materia secca inferiore al 93 % ottenuto da pomodori coltivati in Grecia durante la campagna di commercializzazione 1983/1984, è maggiorato come segue per i prodotti contenuti negli imballaggi aventi le dimensioni indicate:

    1,4 // // Aumento in percentuale per il concentrato di pomodoro imballato in // // // 1.2.3.4 // Imballaggi immediati di meno di 1,5 kg ma non inferiori a 0,7 kg // Imballaggi immediati di meno di 0,7 kg ma non inferiori a 0,25 kg // Imballaggi immediati di meno di 0,25 kg ma non inferiori a 0,15 kg // Imballaggi immediati di meno di 0,15 kg // // // // // 2,51 // 4,79 // 6,87 // 8,78 // // // //

    2. La maggiorazione di cui al paragrafo 1 è pagata soltanto al produttore che ne faccia richiesta. La relativa domanda deve essere presentata alle autorità competenti al più tardi il 30 aprile 1986.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1986.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 73 del 21. 2. 1977, pag. 1.

    (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

    (3) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 48.

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