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Document 31986R0375

    Regolamento (CEE) n. 375/86 del Consiglio del 17 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell' adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3761/83 relativo all' applicazione del sistema di certificati d' origine previsto nel quadro dell' accordo internazionale del 1983 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti

    GU L 44 del 21.2.1986, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1987; abrogato da 31987R2896

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/375/oj

    31986R0375

    Regolamento (CEE) n. 375/86 del Consiglio del 17 febbraio 1986 che modifica, a seguito dell' adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3761/83 relativo all' applicazione del sistema di certificati d' origine previsto nel quadro dell' accordo internazionale del 1983 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 21/02/1986 pag. 0004 - 0005


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 375/86 DEL CONSIGLIO

    del 17 febbraio 1986

    che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 3761/83 relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsto nel quadro dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, quando sono in vigore i contingenti

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

    visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo internazionale sul caffè del 1983 prevede, all'articolo 45, che per impedire ai paesi non membri dell'accordo di aumentare le loro esportazioni a detrimento dei membri esportatori, ciascun membro di detto accordo limiti, quando è in vigore il contingentamento, le sue importazioni annuali di caffè provenienti da paesi non membri dell'accordo;

    considerando che le limitazioni annuali, fissate dal Consiglio dell'organizzazione internazionale del caffè, sono pubblicate, per quanto riguarda gli stati membri della Comunità, all'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 3761/83 (2); che a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo occorre adeguare l'allegato 7 di detto regolamento per tener conto delle limitazioni fissate dal Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè durante la 44a sessione e riguardanti anche la Spagna e il Portogallo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato 7 del regolamento (CEE) n. 3761/83 è sostituito da quello che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o ottobre 1985.

    Tuttavia, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986; i quantitativi immessi in libera pratica durante il periodo 1o ottobre - 31 dicembre 1985 sono tuttavia imputati sulle limitazioni annue indicate nell'allegato.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. van den BROEK

    (1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

    (2) GU n. L 379 del 31. 12. 1983, pag. 1.

    ALLEGATO

    « ALLEGATO 7

    LIMITAZIONE DELLE IMPORTAZIONI ANNUE DI CAFFÈ PROVENIENTI DA PAESI NON MEMBRI, APPLICABILE AGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

    (in sacchi di 60 kg)

    1.2 // // // Membro importatore // Limite annuo // // // Comunità economica europea // 170 198 // Belgio/Lussemburgo // 23 023 // Danimarca // 16 593 // Spagna // 49 687 // Francia // 8 954 // Grecia // 1 611 // Irlanda // 744 // Italia // 39 489 // Paesi Bassi // 11 617 // Portogallo // 9 891 // Repubblica federale di Germania // 4 884 // Regno Unito // 3 705 » // //

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