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Dokuments 31986R0350

Regolamento (CEE) n. 350/86 della Commissione del 18 febbraio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2607/85 che stabilisce le modalità d' applicazione della distillazione di cui all' articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986

GU L 42 del 19.2.1986., 6./6. lpp. (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokumenta juridiskais statuss Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 31/08/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/350/oj

31986R0350

Regolamento (CEE) n. 350/86 della Commissione del 18 febbraio 1986 che modifica il regolamento (CEE) n. 2607/85 che stabilisce le modalità d' applicazione della distillazione di cui all' articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 19/02/1986 pag. 0006 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 350/86 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2607/85 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5 e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2607/85 della Commissione (3) ha fissato al 15 gennaio 1986 il termine ultimo per la presentazione dei contratti di consegna di vino alla distillazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79;

considerando che si dispone di informazioni da cui risulta che i volumi effettivamente sottoscritti sono inferiori ai quantitativi dati per scontati; che, affinché la misura raggiunga il suo obiettivo, è opportuno autorizzare la conclusione di contratti durante un periodo supplementare, cercando in tal modo di avvicinarsi al volume previsto, nel rispetto dei limiti dei quantitativi ammissibili di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2607/85; che occorre pertanto prorogare all'8 febbraio 1986 la data prevista per la conclusione dei contratti, modificando in conformità alcune delle date fissate dal suddetto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al prare del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2607/85 è modificato come segue:

1. La data del 15 febbraio 1986 che figura nell'articolo 2, paragrafo 1 e nell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, è sostituita dalla data dell'8 febbraio 1986.

2. La data del 15 febbraio 1986 che figura nell'articolo 2, paragrafo 6 e nell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, è sostituita dalla data dell'8 marzo 1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.

(3) GU n. L 249 del 18. 9. 1985, pag. 5.

Augša