This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31985R3695
Commission Regulation (EEC) No 3695/85 of 23 December 1985 fixing the amount of the carry-over premium for certain fishery products for the 1986 fishing year
Regolamento (CEE) n. 3695/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che fissa, per la campagna 1986, l' ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca
Regolamento (CEE) n. 3695/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che fissa, per la campagna 1986, l' ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca
GU L 351 del 28.12.1985, p. 43–44
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986
Regolamento (CEE) n. 3695/85 della Commissione del 23 dicembre 1985 che fissa, per la campagna 1986, l' ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/1985 pag. 0043 - 0044
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 4 pag. 0086
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 4 pag. 0086
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3695/85 DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 1985 che fissa, per la campagna 1986, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali relative alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l'articolo 3, considerando che il premio di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare per quanto possibile la distruzione di pesce di elevato valore commerciale; considerando che l'ammontare del premio di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa; considerando che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco, né superare l'entità delle spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose; considerando che, per la campagna 1985, i prezzi di ritiro dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 3693/85 della Commissione (4); considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1986 al livello indicato in allegato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1986 l'ammontare del premio di riporto per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 è fissato al livello indicato nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4. (4) Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Ammontare del premio di riporto 1.2.3 // // // // Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base // Prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 // Ammontare per i prodotti elencati nella colonna 2 (in ECU/t) // // // // 1 // 2 // 3 // // // // I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri con testa o tagliati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Gamberetti // 59 // // // // II. Filettatura, congelamento e conservazione // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani // 102 // // // // III. Salatura e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani // 102 // // // // IV. Essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati // Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani // 113 // // //