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Document 31985R3680

Regolamento (CEE) n. 3680/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi

GU L 351 del 28.12.1985, p. 5–7 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3680/oj

31985R3680

Regolamento (CEE) n. 3680/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 28/12/1985 pag. 0005 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 23 pag. 0032
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 23 pag. 0032


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3680/85 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 (2), in particolare l'arti- colo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3269/84 (4), le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate, per il 1985, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1985 e che appare opportuno mantenerlo per il 1986 al fine di poter seguire attentamente l'evoluzione delle esportazioni dei prodotti in questione;

considerando che conformemente all'articolo 45 dell'atto di adesione, le esportazioni verso la Spagna dalla Comunità a dieci devono essere provvisoriamente limitate per quanto riguarda le ceneri e i residui, nonché i cascami e i rottami di rame;

considerando che le stime del fabbisogno rappresentano un buon criterio di ripartizione di detti contingenti;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (5), si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato;

considerando che per l'insieme delle materie contenenti rame i raffinatori comunitari continuano ad incontrare difficoltà di approvvigionamento; che queste difficoltà derivano in particolare dall'attuale situazione di squilibrio delle misure tariffarie e non tariffarie sul mercato mondiale del rame; che conviene quindi mantenere nel 1986 per le esportazioni di ceneri e residui nonché di cascami e rottami di rame il sistema di contingenta- mento vigente nel 1985 a norma del regolamento (CEE) n. 3629/84;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto e che queste misure prendono effetto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1986, le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio, della sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune e di cascami e rottami di piombo della sottovoce 78.01 B sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione rilasciata dalle competenti autorità degli stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente , per tutte le quantità richieste, fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.

2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda, previa presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.

L'autorizzazione è valida per due mesi.

3. Ogni stato membro comunica alla Commissione, nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:

a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente a quello di cui alla lettera a);

c) le quantitâ in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;

d) i paesi terzi di destinazione.

La Commissione ne informa gli stati membri.

Articolo 2

Per il 1986 sono fissati i seguenti contingenti comunitari all'esportazione:

(in tonnellate)

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantità // // // // ex 26.03 // Ceneri e residui di rame e di leghe di rame // 25 000 // ex 74.01 D // Cascami e rottami di rame e di leghe di rame // 30 200 // // //

Articolo 3

Per il 1986, le esportazioni dalla Comunità a dieci verso la Spagna sono limitate ai seguenti quantitativi:

(in tonnellate)

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantità // // // // ex 26.03 // Ceneri e residui di rame e di leghe di rame // 5 000 // ex 74.01 D // Cascami e rottami di rame e di leghe di rame // 14 000 // // //

Articolo 4

I contingenti di cui agli articoli 2 e 3 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

Articolo 5

1. Non sono imputate sulla quota dello stato membro esportatore le esportazioni di merci di cui all'articolo 2:

- quando dette merci sono esportate tal quali o in quanto prodotti di compensazione a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legilative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo (1), purché nella fabbricazione dei suddetti prodotti di compensazione non siano utilizzate merci di cui agli articoli 9 e 10 del trattato.

Non è autorizzato il ricorso alla compensazione per equivalenza;

- quando le merci che non rispondono alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato sono esportate a seguito del loro magazzinaggio in depositi doganali conformemente alla direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizio ni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (2), oppure in zone franche conformemente alla direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazzione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle zone franche (3). Se le merci sono state ottenute nell'ambito di un regime di perfezionamento attivo, devono essere osservate le condizioni di cui al primo trattino.

Si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d).

2. Le esportazioni temporanee delle merci di cui all'articolo 2 sono imputate sulla quota dello stato membro esportatore.

Nondimeno, si puo decidere di autorizzare la non imputazione ricorrendo al regime previsto dalla direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo (4), secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 6

Il titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione dei prodotti di cui all'articolo 2 all'interno della Comunità.

Articolo 7

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque prima del 31 dicembre 1986, le misure da adottare alla scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1986 e scade il 31 dicembre 1986.

Tuttavia, l'articolo 3 è applicabile con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. KRIEPS

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

(2) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 335 del 22. 12. 1984, pag. 7.

(5) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

(1) GU n. L 58 dell' 8. 3. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.

(4) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

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