This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31985R3286
Commission Regulation (EEC) No 3286/85 of 25 November 1985 fixing the amounts to be paid to recognized olive oil producer organizations and their associations for the 1985/86 marketing year
Regolamento (CEE) n. 3286/85 della Commissione del 25 novembre 1985 che fissa per la campagna 1985/1986 gli importi da versare alle organizzazioni e alle unioni riconosciute di produttori di olio d' oliva
Regolamento (CEE) n. 3286/85 della Commissione del 25 novembre 1985 che fissa per la campagna 1985/1986 gli importi da versare alle organizzazioni e alle unioni riconosciute di produttori di olio d' oliva
GU L 315 del 26.11.1985, p. 7–7
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1986
Regolamento (CEE) n. 3286/85 della Commissione del 25 novembre 1985 che fissa per la campagna 1985/1986 gli importi da versare alle organizzazioni e alle unioni riconosciute di produttori di olio d' oliva
Gazzetta ufficiale n. L 315 del 26/11/1985 pag. 0007 - 0007
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 39 pag. 0030
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 39 pag. 0030
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3286/85 DELLA COMMISSIONE del 25 novembre 1985 che fissa per la campagna 1985/1986 gli importi da versare alle organizzazioni e alle unioni riconosciute di produttori di olio d'oliva LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercati nel settore delle materie grasse (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 231/85 (2), in particolare l'articolo 20 quinquies, para- grafo 4, considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale dell'importo dell'aiuto alla produzione è trattenuta in quanto contributo destinato a coprire le spese risultanti dalle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni; considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva (3), a partire dalla campagna 1985/1986, gli importi da versare alle organizzazioni e unioni di produttori sono fissati anteriormente all'inizio di ciascuna campagna, in funzione della somma globale prevista che dovrà essere ripartita, nonché dell'esperienza acquisita; che, per la campagna 1985/1986, la trattenuta è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 1502/85 del Consiglio (4) allo stesso livello della campagna precedente; che è opportuno, tenuto conto delle previsioni di produzione e dell'esperienza acquisita, mantenere gli importi in questione allo stesso livello; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1985/1986 e nel limite, per ogni stato membro, dell'importo derivante dalla trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE: a) la somma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (5) è fissata a 2 ECU per membro delle organizzazioni di produttori di cui ciascuna unione è composta; b) per ciascun controllo delle dichiarazioni di coltura effettuato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori ricevono un importo di 80 ECU; qualora il controllo riguardi superfici oleicole superiori a 3, 10 e 30 ha, tale importo è maggiorato rispettivamente di 50, 100 e 150 ECU; c) il saldo dell'importo della trattenuta sull'aiuto, di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, è ripartito tra le organizzazioni di produttori in funzione del numero delle domande di aiuto esaminate da dette organizzazioni. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2261/84 nel caso in cui un'unione, dopo aver svolto tutti i compiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, non abbia utilizzato la totalità della somma derivante dal finanziamento di cui alla lettera a), essa deve ripartire il saldo tra le organizzazioni di produttori che la compongono in funzione del numero dei soci di dette organizzazioni. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 26 del 31. 1. 1985, pag. 12. (3) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (4) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 27. (5) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.