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Document 31985D0470

85/470/CEE: Decisione della Commissione del 7 ottobre 1985 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di particelle di legno originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Polonia, della Romania, della Spagna e dell' Unione Sovietica

GU L 268 del 10.10.1985, p. 22–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/10/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/470(2)/oj

31985D0470

85/470/CEE: Decisione della Commissione del 7 ottobre 1985 che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di particelle di legno originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Polonia, della Romania, della Spagna e dell' Unione Sovietica

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 10/10/1985 pag. 0022 - 0024


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 1985

che chiude la procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di particelle di legno originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Polonia, della Romania, della Spagna e dell'Unione Sovietica

(85/470/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 9,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. Procedura

1. Nel 1984 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla Confederazione europea delle industrie del legno dei paesi della CEE, a nome dei produttori la cui produzione complessiva rappresenta la maggior parte della produzione comunitaria di pannelli di particelle. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2) la Commissione ha pertanto annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di pannelli di particelle di legno di cui alla voce ex 44.18 della tariffa doganale comune, corrispondente ai codici Nimexe nn. 44.18-11, ex 44.18-30 e ex 44.18-90, originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Polonia, della Romania, della Spagna e dell'Unione Sovietica, ed ha iniziato un'inchiesta.

2. La Commissione ne ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti ed ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere sentite oralmente.

La maggior parte dei produttori e degli esportatori comunitari noti, nonché alcuni importatori hanno reso note per iscritto le loro osservazioni. Alcuni esportatori ed alcuni importatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti oralmente.

Sono state inoltre formulate alcune osservazioni per conto delle industrie comunitarie che trasformano il prodotto in questione.

3. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie per una valutazione preliminare ed ha svolto inchieste in loco presso le seguenti società:

- Produttori CEE:

NV Spano, Oostrozebeke, Belgio

NV Unilin, Wielsbeke, Belgio

Caberboard Ltd, Cowie, Regno Unito

Aaronson Bros. PLC, South Molton, Devon, Regno Unito

Falco SpA, Pomposa, Italia

Italp, Pomponesco, Italia

Stat SpA, Ginovo, Italia

Frati Luigi SpA, Pomponesco, Italia

Isoroy SA, Lisieux, Francia

ROL SA, Niort, Francia

Emsland Spanplatten KG, Papenburg, Germania

Greco Spanplatten GmbH, Meppen, Germania

Gebr. Kuennemeyer GmbH Co. KG, Germania

Kunststoff und Spanplatten GmbH Co. KG, Germania

Gebr. Cloos GmbH, Germania

- Importatori CEE:

Flatau Dick (Plywood and Board) Ltd., Londra, Regno Unito

Polish Timber Products Ltd, Londra, Regno Unito

Scantlebury and Hemingway Ltd, Londra, Regno Unito

Tafinsa Boards Ltd, Londra, Regno Unito.

La Commissione ha chiesto e ottenuto osservazioni scritte circostanziate da quasi tutti i produttori comunitari ricorrenti, dalla maggior parte degli esportatori e da alcuni importatori ed ha verificato, per quanto necessario, le informazioni ivi contenute.

I ricorrenti hanno chiesto e ottenuto tutte le informazioni inerenti ai loro interessi che la Commissione ha utilizzato durante l'inchiesta e tali da incidere sulle conclusioni di quest'ultima.

Le informazioni sono state divulgate in quanto ritenute non riservate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2176/84.

B. Pregiudizio

4. Per quanto riguarda il pregiudizio subito dai produttori comunitari in seguito alle importazioni di pannelli di particelle di legno originari dei paesi suddetti, dall'inchiesta risulta che le importazioni nella Comunità dai paesi in questione, pari a 290 000 m3 circa nel 1981 e nel 1982, sono aumentate a 480 000 m3 nel 1983, ma sono scese a 420 000 m3 nel 1984. Questa flessione corrisponde ad una perdita della quota di mercato dal 6,5 % al 5,4 % tra il 1983 e il 1984 e, dato che in tale periodo il consumo comunitario è aumentato di circa il 5 %, la diminuzione si manifesta in termini tanto assoluti quanto relativi.

Nel 1984 nessun paese esportatore considerato singolarmente aveva una quota di mercato comunitario superiore all'1,4 %, mentre il valore minimo era dello 0,2 %.

5. Per quanto riguarda le società ricorrenti che hanno collaborato all'inchiesta nel periodo 1981-1984, si rileva un costante incremento della produzione e delle vendite sul mercato comunitario. La produzione è infatti passata da 3 800 000 m3 a 4 500 000 m3, mentre le vendite nella Comunità sono aumentate da 3 100 000 m3 a 3 500 000 m3. Considerato l'incremento del consumo comunitario nel periodo in esame, il volume di vendita rappresenta una quota di mercato comunitario relativamente stabile pari al 45 % circa.

Le importazioni nella Comunità da paesi non oggetto dell'inchiesta, quali Austria, Finlandia, Portogallo, Svezia e Svizzera, nel periodo in esame sono aumentate tanto in termini assoluti quanto rispetto al consumo nella CEE, con un incremento della quota di mercato complessiva dal 14 % al 15 % tra il 1981 e il 1984.

6. Benché, in linea di massima, l'andamento dei prezzi nella Comunità prima e durante il periodo di riferimento registri incrementi relativamente modesti, secondo la Commissione dagli elementi di prova disponibili sui quantitativi importati tanto dai paesi in questione quanto da altri paesi, nonché sui prezzi dei prodotti importati e dei prodotti dell'industria comunitaria risulta che il rallentamento nell'evoluzione dei prezzi non può essere attribuito a titolo definitivo alle importazioni in questione. La Commissione ha tuttavia riscontrato, in determinate regioni, casi isolati in cui i prezzi relativamente bassi potevano essere attribuiti ad alcune delle importazioni in questione, ma gli effetti negativi di queste ultime sui prezzi erano limitati tanto nel tempo quanto nella zona del porto d'entrata e, tenendo conto dei quantitativi interessati, non erano tali da incidere in misura sostanziale sul piano comunitario.

7. La maggior parte delle società ricorrenti ha inoltre realizzato profitti, anche se modesti, sulle vendite di pannelli di particelle di legno nella Comunità durante il periodo di riferimento.

8. In considerazione degli elementi di prova disponibili la Commissione ritiene quindi che, anche se nel periodo in esame le società ricorrenti potrebbero aver subito un pregiudizio dovuto alle importazioni in questione, tale pregiudizio non può essere definito sostanziale. C. Dumping

9. Date le conclusioni relative al pregiudizio, la Commissione non ritiene necessario esaminare la denuncia di dumping per quanto riguarda le importazioni in questione, in quanto possono essere presi provvedimenti antidumping unicamente qualora risulti dall'inchiesta che si sono verificate pratiche di dumping nel periodo in esame tali da provocare pregiudizio sostanziale e che è necessario attuare adeguati provvedimenti nell'interesse della Comunità.

Si ritiene quindi opportuno chiudere la procedura senza ricorrere all'istituzione di un dazio antidumping.

Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni in merito.

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di pannelli di particelle di legno originari della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Iugoslavia, della Polonia, della Romania, della Spagna e dell'Unione Sovietica è chiusa.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201, del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. C 305, del 16. 11. 1984, pag. 6.

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