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Document 31985R2474
Commission Regulation (EEC) No 2474/85 of 29 August 1985 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency
Regolamento (CEE) n. 2474/85 della Commissione del 29 agosto 1985 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati
Regolamento (CEE) n. 2474/85 della Commissione del 29 agosto 1985 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati
GU L 234 del 31.8.1985, blz. 78–79
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(ES, PT)
Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 01/03/1986
Regolamento (CEE) n. 2474/85 della Commissione del 29 agosto 1985 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati
Gazzetta ufficiale n. L 234 del 31/08/1985 pag. 0078 - 0079
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 37 pag. 0159
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 37 pag. 0159
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/85 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 1985 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3, visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4, visto il parere del comitato monetario, considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2364/85 della Commissione (7); considerando che, per le monete degli stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1o settembre 1985 e il 28 febbraio 1986 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli stati membri mantenute fra loro entro un divario instantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1o agosto 1985; considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni stati membri (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 (9), in particolare dell'articolo 2 ter, ai tassi centrali ed ai tassi di mercato si applica, a partire dalla campagna 1984/1985, un fattore correttivo; che, a seguito del riallineamento dei tassi centrali nell'ambito del sistema monetario, con decorrenza dal 22 luglio 1985, questo fattore di correzione è stato fissato a 1,035239 dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2055/85 della Commissione (10), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è: a) per il franco belga e il franco lussemburghese: 1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0215462 ECU; b) per la corona danese: 1 corona danese = 0,118835 ECU; c) per il marco tedesco: 1 marco tedesco = 0,431540 ECU; d) per il franco francese: 1 franco francese = 0,140728 ECU; e) per la sterlina inglese: 1 sterlina inglese = 1,72914 ECU; f) per la sterlina irlandese: 1 sterlina irlandese = 1,33314 ECU; g) per la lira italiana: 100 lire italiane = 0,0641697 ECU; h) per il fiorino olandese: 1 fiorino olandese = 0,383001 ECU; i) per la dracma greca: 100 dracme greche = 0,931870 ECU. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 2364/85 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1985. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 1985. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1. (3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62. (4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1. (5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20. (6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21. (7) GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 5. (8) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1. (9) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1. (10) GU n. L 193 del 25. 7. 1985, pag. 33.