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Document 31985D0417

85/417/CECA: Decisione della Commissione del 24 luglio 1985 che autorizza gli aiuti della Repubblica francese ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1984 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

GU L 230 del 29.8.1985, p. 47-48 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Statutul juridic al documentului care nu mai este în vigoare, Data încetării: 31/07/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/417/oj

31985D0417

85/417/CECA: Decisione della Commissione del 24 luglio 1985 che autorizza gli aiuti della Repubblica francese ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1984 (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 230 del 29/08/1985 pag. 0047 - 0048


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1985

che autorizza gli aiuti della Repubblica francese ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1984

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(85/417/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo francese, conformemente all'articolo 2 della decisione, ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari che intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso dell'anno 1984, tra i quali risultano suscettibili di un'autorizzazione, ai sensi della decisione sopra citata, i seguenti aiuti;

considerando che il governo francese si propone di accordare all'impresa Charbonnages de France per il 1984 un aiuto di 3 267 300 000 FF affinché la ristrutturazione economica dei bacini possa procedere in modo soddisfacente;

considerando che il governo francese ha inoltre previsto, per il 1984, di concedere all'amministrazione centrale dei Charbonnages de France un aiuto di 460 500 000 FF per gli oneri che essa ha assunto per previsti contratti dalle miniere nel quadro delle misure di risanamento decise dal governo; che si tratta di un aiuto che non viene accordato ai bacini, bensì all'amministrazione centrale dei Charbonnages de France;

considerando che questi aiuti sono conformi ai criteri della decisione che autorizza misure statali di sostegno;

considerando che l'aiuto di 3 727 800 000 FF previsto, per il 1984, dal governo francese per coprire le perdite (di cui 3 267 300 000 FF a fronte di perdite di esercizio dei bacini e 460 500 000 FF a fronte delle perdite finanziarie dei Charbonnages de France) non supera le perdite di esercizio prevedibili dell'impresa « Charbonnages de France »;

considerando che, per quando riguarda gli aiuti ai singoli bacini, va rilevato quanto segue:

1. per i bacini Nord/Pas-de-Calais e Centre-Midi gli aiuti sono calcolati in modo da tener conto della diminuzione dell'estrazione dovuta ad ulteriori chiusure di pozzi, il che comporterà per il 1984 la smobilitazione di circa 1 500 minatori. Gli aiuti permettono di evitare perturbazioni gravi a livello economico e sociale in quelle regioni ove non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione. Gli aiuti concessi a tali bacini sono pertanto conformi all'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, della decisione;

2. per il bacino della Lorena i programmi di produzione dell'impresa « Charbonnages de France » tendono ad una stabilizzazione a lungo termine, dato che il carbone da coke estratto in tale bacino è importante per l'approvvigionamento dell'industria siderurgica. L'aiuto accordato a tal fine è pertanto conforme all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, della decisione;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, occorre tener conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, anche di tutte le altre misure finanziarie previste per il 1984 a favore della produzione corrente;

considerando che complessivamente gli aiuti a favore della produzione corrente francese rappresentano per il 1984 un importo di 556 700 000 ECU, vale a dire 35,01 ECU per tonnellata estratta. Che l'aiuto è maggiore di quello tedesco e britannico;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto con il buon funzionamento del mercato comune, si può osservare quanto segue:

- nel 1984 non sono state registrate difficoltà di approvvigionamento sul mercato del carbone francese,

- le consegne di carbone francese ad altri paesi della Comunità sono diminuite nel 1984 rispetto al 1983,

- nel 1984 non si sono praticamente avute, per il carbone francese, operazioni di allineamento di prezzi,

- i prezzi dei carboni francese da coke e del carbone-vapore non si sono risolti nel 1984 in un aiuto indiretto ai consumatori industriali,

- la chiusura di due sedi marginali nei bacini Nord/Pas-de-Calais e Centre-Midi ha consentito di razionalizzare l'estrazione e di concentrarla nelle sedi dove la produttività è più elevata;

considerando che si può concludere che gli aiuti previsti dal governo francese a favore della produzione corrente dell'industria carboniera per il 1984 sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi all'industria carboniera conformemente alla decisione 73/287/CECA (1);

III

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti autorizzati vengano impiegati esclusivamente per gli scopi indicati negli articoli da 7 a 12 di detta decisione; che in particolare essa dovrà essere informata dell'entità e ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a concedere all'industria francese del carbon fossile per l'anno civile 1984 gli aiuti seguenti:

a) un massimo di 3 267 300 000 FF a fronte delle perdite di esercizio;

b) un massimo di 460 500 000 FF a fronte delle perdite finanziarie dell'amministrazione centrale dei « Charbonnages de France ».

Articolo 2

Il governo francese comunica alla Commissione, entro il 30 settembre 1985, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione

(1) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

(1) GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36.

Sus