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Document 31985R2248

    Regolamento (CEE) n. 2248/85 della Commissione del 25 luglio 1985 recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggio Emmental soggetto al regime di contingentamento e che può beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America

    GU L 210 del 7.8.1985, p. 9–12 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2009; abrogato da 32009R0296

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2248/oj

    31985R2248

    Regolamento (CEE) n. 2248/85 della Commissione del 25 luglio 1985 recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggio Emmental soggetto al regime di contingentamento e che può beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America

    Gazzetta ufficiale n. L 210 del 07/08/1985 pag. 0009 - 0012
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 19 pag. 0063
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 36 pag. 0234
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 19 pag. 0063
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 36 pag. 0234


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2248/85 DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 1985

    recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggio Emmental soggetto al regime di contingentamento e che può beneficiare di un trattamento speciale all'importazione negli Stati Uniti d'America

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

    considerando che la Comunità e gli Stati Uniti d'America hanno deciso, nell'ambito del GATT, di autorizzare l'importazione negli Stati Uniti di formaggio d'origine comunitaria soggetto al regime di contingentamento a partire dal 1o gennaio 1980; che tale convenzione è stata approvata con la decisione 80/272/CEE del Consiglio (2);

    considerando che gli Stati Uniti d'America si impegnano a prendere tutte le misure necessarie affinché l'amministrazione gestisca tale contingente in maniera da consentirne la piena utilizzazione; che, alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno rafforzare la cooperazione amministrativa con gli Stati Uniti d'America per garantire la piena utilizzazione del contingente di formaggio Emmental d'origine comunitaria; che a tal fine il formaggio in causa deve essere scortato da un titolo rilasciato dalle autorità competenti della Comunità;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini dell'esportazione verso gli Stati Uniti d'America (compresi Portorico e le isole Hawai) di formaggio Emmental della sottovoce 04.04 A della tariffa doganale comune e della sottovoce 117.60.25 della Tariff Schedule of the United States soggetto ad un regime di contingentamento, l'autorità competente dello stato membro di esportazione rilascio, a richiesta degli esportatori, un certificato conforme al modello che figura in allegato.

    Articolo 2

    1. I formulari dei certificati sono stampati in lingua inglese su carta bianca di formato 210 mm. 297 mm. Ogni certificato è contrassegnato da un numero d'ordine attribuito dall'organismo emittente.

    Gli stati membri exportatori possono esigere che i certificati da ultizzare nel proprio territorio siano redatti, oltre che in inglese, anche in una delle loro lingue ufficiali.

    2. I certificati sono redatti in un originale e almeno due copie recanti lo stesso numero d'ordine dell'originale.

    L'originale e le copie sono redatti a macchina o a mano; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

    Articolo 3

    1. Il certificato e le relative copie sono rilasciati dall'organismo designato a tal fine dallo stato membro di esportazione.

    2. L'organismo emittente conserve una copia del certificato. L'originale e l'altra copia sono presentati all'ufficio doganale nella Comunità presso il quale è presentata la dichiarazione di esportazione.

    3. L'ufficio doganale di cui al paragrafo 2 appone il proprio visto nell'apposita casella dell'originale e restiuisce quest'ultimo all'esportazione o al suo rappresentante. La copia è conservata dall'ufficio doganale.

    Articolo 4

    Il certificato è valido soltanto se è debitamente vistato dall'ufficio doganale. Il certificato riguarda il quantitativo di formaggio Emmental in esso indicato e deve essere presentato alle autorità doganali degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, un quantitativo superiore a non più del 5 % a quello indicato nel certificato è considerato corrispondente al quantitativo indicato.

    Articolo 5

    Gli stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per il controllo dell'origine, del tipo, della compensazione e della qualità dei formaggi Emmental per i quali sono rilasciati i certificati.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1985.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1985.

    Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

    (2) GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 129.

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