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Document 31985R2244
Council Regulation (EEC) No 2244/85 of 2 August 1985 amending Regulation (EEC) No 801/85 allocating, for 1985, Community catch quotas in Greenland waters
Regolamento (CEE) n. 2244/85 del Consiglio del 2 agosto 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 801/85 che ripartisce per il 1985 i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia
Regolamento (CEE) n. 2244/85 del Consiglio del 2 agosto 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 801/85 che ripartisce per il 1985 i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia
GU L 210 del 7.8.1985, p. 1–1
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 2244/85 del Consiglio del 2 agosto 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 801/85 che ripartisce per il 1985 i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia
Gazzetta ufficiale n. L 210 del 07/08/1985 pag. 0001 - 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2244/85 DEL CONSIGLIO del 2 agosto 1985 che modifica il regolamento (CEE) n. 801/85 che ripartisce per il 1985 i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 801/85 (2) ripartisce i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia per il 1985; considerando che le autorità groenlandesi hanno assegnato alla Comunità 15 000 t supplementari di capelano, da pescare nel 1985; considerando che il regolamento (CEE) n. 801/85 deve essere modificato in conseguenza, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 801/85 deve essere inserita nelle colonne 3 e 4, in corrispondenza della denominazione « Capelano », la cifra « 15 000 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 1985. Per il Consiglio Il Presidente J. POOS (1) GU n. L 24 del 27. 4. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 7.