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Document 31985R2150
Commission Regulation (EEC) No 2150/85 of 30 July 1985 re-establishing the levying of customs duties on polyethylene falling within subheading 39.02 C I originating in Saudi Arabia to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3562/84 apply
Regolamento (CEE) n. 2150/85 della Commissione del 30 luglio 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al polietilene della sottovoce 39.02 C I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2150/85 della Commissione del 30 luglio 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al polietilene della sottovoce 39.02 C I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
GU L 199 del 31.7.1985, p. 31–31
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985
Regolamento (CEE) n. 2150/85 della Commissione del 30 luglio 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al polietilene della sottovoce 39.02 C I della tariffa doganale comune, originario dell' Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/1985 pag. 0031 - 0031
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/85 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1985 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al polietilene della sottovoce 39.02 C I della tariffa doganale comune, originario dell'Arabia Saudita beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13, considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12; considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 165 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980; considerando che per il polietilene della sottovoce doganale 39.02 C I, la base di riferimento è fissata a 6 103 400 ECU; che, in data 17 luglio 1985, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari dell'Arabia Saudita hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche nella Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dell'Arabia Saudita, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 3 agosto 1985 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Arabia Saudita: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 39.02 C I (codice Nimexe 39.02-03 a 13) // Polietilene // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.