EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R2148

Regolamento (CEE) n. 2148/85 della Commissione del 30 luglio 1985 che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche del raccolto 1982 e 1983 detenuti dagli organismi ammassatori

GU L 199 del 31.7.1985, p. 28–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2148/oj

31985R2148

Regolamento (CEE) n. 2148/85 della Commissione del 30 luglio 1985 che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche del raccolto 1982 e 1983 detenuti dagli organismi ammassatori

Gazzetta ufficiale n. L 199 del 31/07/1985 pag. 0028 - 0029


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2148/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1985

che proroga il periodo di ammasso di certi quantitativi di fichi secchi e di uve secche del raccolto 1982 e 1983 detenuti dagli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2).

visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa le norme generali di applicazione del regime di aiuti alla produzione per le uve secche ed i fichi secchi (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2057/84 (4), in particolare gli articoli 10, paragrafo 1, e 14,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2194/81, un aiuto all'ammasso è concesso agli organismi ammassatori per i quantitativi di uve secche e di fichi secchi da essi acquistati sotto contratto di cui al suddetto regolamento per la durata dell'ammasso della frutta in questione, che non può superare la data della fine della campagna di commercializzazione; che, tuttavia questo stesso articolo stabilisce che, qualora la situazione del mercato lo renda necessario, può essere autorizzata la proroga dell'ammasso di alcuni quantitativi;

considerando che il periodo d'ammasso per le uve secche ed i fichi secchi della campagna 1982/1983 e 1983/1984 è stato prorogato alla fine della campagna di commercializzazione 1984/1985 in virtù del regolamento (CEE) n. 2194/84 della Commissione (5) e del regolamento (CEE) n. 3360/83 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2195/84 (7); che il regolamento (CEE) n. 1603/83 (8) prevede misure speciali per lo smercio di tali prodotti; che è opportuno prorogare il periodo di ammasso sino a quando i prodotti siano stati smerciati;

considerando che un aiuto all'ammasso è concesso per l'ammasso di tali prodotti; che tale aiuto tiene conto degli oneri per interessi, sostenuti in relazione all'acquisto dei prodotti; che pertanto gli aiuti dovrebbero essere mantenuti durante il periodo di ammasso prorogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo di ammasso per i quantitativi di fichi secchi e di uve secche, acquistati dagli organismi ammassatori nel corso delle campagne di commercializzazione 1982/1983 e 1983/1984 ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2194/81 e tuttora da essi detenuti, è prorogato sino a quando siano stati smerciati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1603/83.

Articolo 2

L'aiuto all'ammasso previsto:

a) dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 362/85 (9) per le uve secche della campagna di commercializzazione 1982/1983,

b) dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 581/85 (10), per le uve secche della campagna di commercializzazione 1983/1984, e

c) dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3249/83 (11) per i fichi secchi della campagna di commercializzazione 1983/1984

è concesso agli organismi ammassatori per l'effettiva durata dell'ammasso dei rispettivi prodotti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.

(3) GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.

(4) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 4.

(5) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 35.

(6) GU n. L 335 del 30. 11. 1983, pag. 28.

(7) GU n. L 199 del 28. 7. 1984, pag. 36.

(8) GU n. L 159 del 17. 6. 1983, pag. 5.

(9) GU n. L 42 del 13. 2. 1985, pag. 18.

(10) GU n. L 67 del 7. 3. 1985, pag. 15.

(11) GU n. L 321 del 18. 11. 1983, pag. 16.

Top