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Document 31984R3369

Regolamento (CEE) n. 3369/84 della Commissione del 30 novembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/84 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

GU L 313 del 1.12.1984, p. 42–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/3369/oj

31984R3369

Regolamento (CEE) n. 3369/84 della Commissione del 30 novembre 1984 che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/84 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

Gazzetta ufficiale n. L 313 del 01/12/1984 pag. 0042 - 0042


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3369/84 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1984

che modifica il regolamento (CEE) n. 2764/84 che consente agli Stati membri di autorizzare ritiri preventivi di mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84 (2), in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2764/84 della Commissione (3) ha stabilito che gli Stati membri possono autorizzare ritiri preventivi di mele ed ha ripartito tra i vari Stati i quantitativi massimi sui quali possono vertere tali ritiri;

considerando che, successivamente, la stima della produzione di mele per la campagna 1984/1985 è stata corretta, valutandola a 7 106 000 tonnellate; che, data questa situazione, i ritiri preventivi possono vertere sino al 40 % delle eccedenze prevedibili rispetto ad una produzione di 6 200 000 tonnellate, vale a dire sino a 362 000 tonnellate; che occorre pertanto rivedere anche la ripartizione di tale quantitativo tra gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2764/84 è sostituito dal seguente testo:

« 1. I ritiri preventivi possono vertere al massimo su 362 000 tonnellate ripartite per Stato membro come sotto indicato:

Belgio: 10 900 t

Germania: 16 200 t

Grecia: 24 500 t

Francia: 138 400 t

Irlanda: 450 t

Italia: 143 150 t

Paesi Bassi: 17 000 t

Regno Unito: 11 400 t »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

(3) GU n. L 260 del 29. 9. 1984, pag. 66.

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