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Dokument 31984R2348

Regolamento (CEE) n. 2348/84 della Commissione del 31 luglio 1984 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate e l' importo dell' aiuto alla produzione per le uve secche

GU L 219 del 16.8.1984., str. 13–14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Pravni status dokumenta Više nije na snazi, Datum isteka: 31/08/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2348/oj

31984R2348

Regolamento (CEE) n. 2348/84 della Commissione del 31 luglio 1984 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1984/1985, il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate e l' importo dell' aiuto alla produzione per le uve secche

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 16/08/1984 pag. 0013 - 0014


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2348/84 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1984

che fissa , per la campagna di commercializzazione 1984/1985 , il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate e l ' importo dell ' aiuto alla produzione per le uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 988/84 ( 2 ) , in particolare gli articoli 3 ter e 3 quater ,

considerando che , a norma dell ' articolo 3 ter , paragraf 1 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , il prezzo minimo da pagare ai produttori deve essere calcolato tenendo conto :

a ) del prezzo minimo valido per la campagna di commercializzazione precedente ;

b ) dell ' andamento dei prezzi di base nel settore ortofrutticolo ;

c ) della necessità di garantire una commercializzazione normale dei prodotti freschi destinati ai diversi usi ;

considerando che l ' articolo 3 quarter del suddetto regolamento stabilisce i criteri applicabili per calcolare l ' importo dell ' aiuto alla produzione ; che per le uve secche si deve fissare , a norma dell ' articolo 4 bis dello stesso regolamento , un prezzo d ' importazione minimo ; che , per calcolare l ' importo dell ' aiuto alla produzione per tali prodotti , occorre riferirsi a detto prezzo d ' importazione minimo ;

considerando che , a norma dell ' articolo 3 ter , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , nel corso di un determinato periodo della campagna di commercializzazione il prezzo minimo da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate deve essere maggiorato ogni mese di un importo corrispondente ai costi di ammasso ; che , nel fissare tale importo , si deve tener conto delle spese tecniche di ammasso e delle spese per interessi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1984/1985 :

a ) i prezzi minimi di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 516/77 da pagare ai produttori per le uve secche non trasformate della categoria 4 , nonchù

b ) l ' aiuto alla produzione di cui all ' articolo 3 quater dello stesso regolamento da versare per le uve sultanine secche della categoria 4 ,

sono fissati ai livelli indicati nell ' allegato .

Articolo 2

L ' importo di cui il prezzo minimo per le uve secche non trasformate deve essere maggiorato il primo di ogni mese durante il periodo 1° novembre - 1° agosto è fissato , per le uve sultanine della categoria 4 , a 1,557 ECU/100 kg netti .

Per le altre categorie e per le uve secche di Corinto , l ' importo deve essere moltiplicato per uno dei coefficienti applicabili al prezzo minimo elencati nell ' allegato I del regolamento ( CEE ) n . 2347/84 della Commissione ( 3 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 31 luglio 1984 .

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 103 del 16 . 3 . 1984 , pag . 11 .

( 3 ) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale .

ALLEGATO

I . Prezzo minimo da pagare ai produttori

Prodotto * ECU/100 kg netti , franco azienda produttrice *

Uve sultanine secche non trasformate della categoria 4 * 133,17 *

II . Aiuto alla produzione

Prodotto * ECU/100 kg netti *

Uve sultanine secche della categoria 4 * 75,55

Vrh