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Document 31984D0337

84/337/Euratom, CEE: Decisione del Consiglio del 29 giugno 1984 relativa ai programmi pluriennali di ricerca e di insegnamento assegnati al Centro comune di ricerca (CCR)

GU L 177 del 4.7.1984, p. 23–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/337/oj

31984D0337

84/337/Euratom, CEE: Decisione del Consiglio del 29 giugno 1984 relativa ai programmi pluriennali di ricerca e di insegnamento assegnati al Centro comune di ricerca (CCR)

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 04/07/1984 pag. 0023 - 0024
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 4 pag. 0114
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 4 pag. 0114


*****

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1984

relativa ai programmi pluriennali di ricerca e di insegnamento assegnati al Centro comune di ricerca (CCR)

(84/337/Euratom, CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, a causa della rapida evoluzione della scienza, un programma avente una durata pluriennale non può stabilire a priori le caratteristiche particolareggiate dell'insieme delle attività di ricerca necessarie; che tale situazione si riscontra in particolare per quanto riguarda il programma pluriennale del Centro comune di ricerca (CCR); che è pertanto necessario accordare una maggiore flessibilità a tale programma e prevedere gli strumenti per agevolare il suo rapido adeguamento;

considerando che è pertanto opportuno definire una procedura che consenta alla Commissione, con la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri, di prendere le decisioni necessarie per l'adeguamento del programma adottato a grandi linee dal Consiglio e di garantire una stretta cooperazione tra CCR e Stati membri nell'attuazione dei programmi di ricerca;

considerando che l'adeguamento del programma pluriennale non ha alcuna ripercussione né sulle disposizioni finanziarie in vigore (regolamento finanziario) né sul rispetto delle procedure di bilancio (definizione del piano finanziario e delle condizioni di applicazione);

considerando che con la decisione 84/339/Euratom (3) la Commissione ha modificato la struttura del CCR, istituendo un Consiglio di amministrazione e un Consiglio scientifico incaricati di consigliarla ed assisterla nell'adempimento del suo compito,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio adotta il programma pluriennale del CCR sulla base degli orientamenti seguenti:

a) indicazione dei settori di ricerca corrispondenti a programmi di azione di ricerca in cui rientrano le attività del programma;

b) valutazione approssimativa della ripartizione del finanziamento e del personale necessari alle attività di ricerca nell'ambito di ogni settore;

c) valutazione delle risorse necessarie per l'attuazione del programma in base:

- all'organico autorizzato per la durata del programma, e

- al volume finanziario del programma riferito al valore dell'ECU al momento della data dell'adozione della decisione che adotta il programma pluriennale.

Articolo 2

Se necessario e nell'ambito stabilito dalla decisione del Consiglio relativa al programma pluriennale, la Commissione è autorizzata, alle condizioni definite all'articolo 3, a prendere le necessarie decisioni per adeguare il programma pluriennale del CCR sia alle esigenze di ricerca manifestatesi a livello comunitario dopo l'azione del programma pluriennale, sia alle esigenze di flessibilità del CCR.

Articolo 3

Qualora ritenga necessario procedere ad un adeguamento del programma del CCR, nell'ambito stabilito dalla decisione del Consiglio relativa al programma pluriennale, la Commissione presenta un progetto all'approvazione del Consiglio di amministrazione del CCR istituito dall'articolo 4 della decisione 71/57/Euratom (4), modificata da ultimo dalla decisione 84/339/Euratom ed informa la Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia nonché la Commissione di bilancio del Parlamento europeo.

Per l'attuazione del provvedimento previsto, la Commissione deve ottenere l'approvazione del Consiglio d'amministrazione del CCR. L'approvazione

richiede la maggioranza qualificata, ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e dell'articolo 118, paragrafo 2, del trattato Euratom. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 4

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, in conformità dell'articolo 3, la Commissione può procedere, nell'ambito stabilito dalla decisione del Consiglio relativa al programma pluriennale, a un adeguamento del programma pluriennale comunitario del CCR, entro i seguenti limiti:

a) i trasferimenti finanziari tra programmi di azione di ricerca (PAR) ai sensi della decisione 84/1/Euratom, CEE (1) sono limitati al 15 % degli importi stimati di ogni PAR per i PAR con una quota parte sull'importo globale ritenuto necessario per il programma pluriennale inferiore a 150 milioni di ECU e al 10 % per i PAR con una quaota parte sull'importo gobale ritenuto necessario per il programma pluriennale superiore a 150 milioni di ECU. Nessun PAR può essere aumentato più del 15 %. Un membro del Consiglio di amministrazione, qualora ritenga che una decisione presa entro i limiti suddetti possa cambiare l'equilibrio del programma pluriennale, può chiedere che la decisione sia sottoposta al Comitato dei rappresentanti permanenti;

b) all'interno di un PAR, i trasferimenti tra sottoprogrammi sono del pari limitati al 15 % degli importi stimati di ciascun sottoprogramma per i sottoprogrammi con quota parte inferiore a 150 milioni di ECU e al 10 % per quelli con quota parte superiore a 150 milioni di ECU;

c) all'interno di un sottoprogramma, la Commissione può sopprimere o modificare progetti o introdurre nuovi progetti, purché le conseguenze finanziarie globali di tali azioni non modifichino le risorse dei sottoprogrammi di più del 15 % nel caso di sottoprogrammi con quota parte inferiore a 150 milioni di ECU e di più del 10 % nel caso di sottoprogrammi con quota parte superiore a 150 milioni di ECU;

d) in caso di introduzione di un nuovo progetto, la quota parte che gli sarà assegnata non dovrà superare 5 milioni di ECU.

Articolo 5

La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa è applicabile per la durata del programma di ricerca del CCR 1984-1987 adottato con la decisione 84/1/Euratom, CEE e, su proposta della Commissione, può essere prorogata o modificata.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. FABIUS

(1) GU n. C 225 del 23. 8. 1983, pag. 7.

(2) GU n. C 307 del 14. 11. 1983, pag. 116.

(3) Vedi pagina 29 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU n. L 16 del 20. 1. 1971, pag. 14.

(1) GU n. L 3 del 5. 1. 1984, pag. 21.

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