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Document 31984R1567

    Regolamento (CEE) n. 1567/84 del Consiglio del 4 giugno 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

    GU L 151 del 7.6.1984, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1985

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/1567/oj

    31984R1567

    Regolamento (CEE) n. 1567/84 del Consiglio del 4 giugno 1984 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 151 del 07/06/1984 pag. 0001 - 0004


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1567/84 DEL CONSIGLIO

    del 4 giugno 1984

    recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il 1o agosto 1969 la Comunità ha concluso un accordo con la Svizzera relativo al traffico di perfezionamento nel settore tessile; che, a norma di detto accordo, la Comunità si è impegnata ad aprire il 1o settembre di ogni anno un contingente tariffario comunitario annuo in esenzione da dazi per un importo totale di 1 870 000 unità di conto di valore aggiunto, per merci ottenute da trattamenti di perfezionamento, ripartito come segue:

    a) 1 650 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;

    b) 143 000 unità di conto per la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage), la testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;

    c) 77 000 unità di conto per i trattamenti di perfezionamento dei prodotti compresi nelle voci 58.04, 58.05, 58.07, 58.08, 58.09 e 60.01 della tariffa doganale comune;

    considerando che, per facilitare la gestione di tale contingente tariffario, è stato deciso di rinunciare all'assegnazione provvisoria di un importo contingentale per ciascuna delle tre categorie di lavorazioni summenzionate; che occorre pertanto aprire, per il periodo dal 1o settembre 1984 al 31 agosto 1985, il contingente in questione, secondo le modalità previste dall'accordo precitato, quale risulta dopo le modifiche apportatevi e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale (1), in particolare dell'articolo 2, e delle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari (2);

    considerando che è necessario garantire, tra l'altro, l'accesso uguale e continuato di tutti gli interessati al contingente in questione e l'applicazione ininterrotta, fino ad esaurimento del contingente stesso, dell'aliquota prevista dal medesimo a tutte le reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che hanno subito uno dei trattamenti citati; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri appare atto a rispettare il carattere comunitario di detto contingente, tenendo conto dei principi summenzionati; che sembra pertanto opportuno effettuare tale ripartizione tenendo conto del traffico realizzato nell'ambito degli accordi bilaterali precedenti, senza pregiudizio delle possibilità da offrire agli Stati membri che precedentemente non ricorrevano a tale traffico; che, per salvaguardare il carattere comunitario del contingente in questione, è opportuno prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi in questi Stati membri, permettendo a questi ultimi di prelevare le quantità adeguate dalla riserva comunitaria;

    considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione di detto traffico nei vari Stati membri, è necessario dividere in due parti l'importo contingentale globale di 1 870 000 ECU, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e formando con la seconda una riserva destinata a coprire il loro ulteriore fabbisogno quando è esaurita una delle loro quote iniziali, nonché l'eventuale fabbisogno di altri Stati membri per quanto

    riguarda i trattamenti di perfezionamento per i quali non sia stata assegnata una quota iniziale; che, per garantire agli interessati di ogni Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima quota del contingente tariffario comunitario ad un livello relativamente alto, ossia 1 640 000 ECU;

    considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è opportuno che, dopo avere utilizzato quasi completamente una delle sue quote iniziali, ciascuno Stato membro proceda al prelievo di una quota supplementare della riserva; che questo prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta una delle sue quote supplementari sia stata utilizzata quasi interamente, e ciò fino a quando lo permette la riserva; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve in particolare poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

    considerando che, qualora a una data determinata del periodo contingentale sia disponibile in uno Stato membro una rimanenza cospicua di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato ne trasferisca una percentuale rilevante alla riserva corrispondente, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

    considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione inerente alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Nel periodo 1o settembre 1984 - 31 agosto 1985 viene aperto un contingente tariffario comunitario di 1 870 000 ECU di valore aggiunto per merci ottenute dai trattamenti di perfezionamento stabiliti nell'accordo con la Svizzera sul traffico di perfezionamento nel settore tessile, qui di seguito elencati:

    a) trattamenti di perfezionamento dei tessuti dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;

    b) torcitura o filatura, ritorcitura, ritorcitura a cordoncino (câblage), testurizzazione (anche combinate con altri trattamenti di perfezionamento) dei filati dei capitoli da 50 a 57 della tariffa doganale comune;

    c) trattamenti di perfezionamento dei prodotti delle seguenti voci della tariffa doganale comune:

    58.04 Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05

    58.05 Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06

    58.07 Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili

    58.08 Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci

    58.09 Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi

    60.01 Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza

    2. Per l'applicazione del presente regolamento si deve intendere quanto segue:

    a) per « trattamenti di perfezionamento »:

    - a norma del paragrafo 1, lettere a) e c): il candeggio, la tintura, la stampatura, la stampatura a flock, l'impregnazione, l'apprettatura e altre lavorazioni che modificano l'aspetto o la qualità della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

    - a norma del paragrafo 1, lettera b): la torcitura o filatura, la ritorcitura, la torcitura a cordoncino (câblage) e la testurizzazione, anche combinate con la bobinatura, la tintura ed altre lavorazioni che modificano l'aspetto, la qualità o il condizionamento della merce, senza tuttavia alterarne la natura;

    b) per « valore aggiunto »: la differenza tra il valore in dogana alla reimportazione, definito dalla regolamentazione comunitaria in materia, ed il valore in dogana che verrebbe stabilito all'atto della reimportazione se i prodotti fossero importati nelle condizioni in cui furono esportati.

    3. Nei limiti del suddetto contingente tariffario i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi.

    Entro questo stesso limite, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni dell'atto di adesione e eventualmente di uno dei protocolli conclusi a seguito di tale adesione.

    4. Le reimportazioni dei prodotti ottenuti da tali trattamenti di perfezionamento, che si effettuano a beneficio di un altro regime tariffario preferenziale, non sono imputabili sul contingente tariffario. Articolo 2

    1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è suddiviso in due parti.

    La prima parte, che corrisponde ad un importo di 1 640 000 ECU, viene suddivisa come segue fra gli Stati membri indicati nell'accordo precitato; le quote parti, fatto salvo l'articolo 6, sono valide dal 1o settembre 1984 al 31 agosto 1985:

    (in ECU)

    Benelux: 20 000

    Germania: 1 080 000

    Francia: 520 000

    Italia: 20 000

    2. La seconda parte pari a 230 000 ECU costituisce una riserva comunitaria.

    Articolo 3

    Se un importatore annuncia reimportazioni imminenti dei prodotti in questione in un altro Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, a un prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

    Articolo 4

    1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata dall'articolo 2, paragrafo 1, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 6, risulta utilizzata in misura non inferiore al 90 %, detto Stato membro procede immediatamente mediante notifica alla Commissione e compatibilmente con l'entità della riserva, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore.

    2. Se, dopo aver esaurito la sua quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la seconda quota prelevata, esso procede, alle condizioni previste dal paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale.

    3. Se dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in misura non inferiore al 90 % anche la terza quota prelevata, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

    Lo stesso procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

    4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate dai suddetti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischiano di non essere esaurite. Gli Stati membri informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

    Articolo 5

    Ciascuna delle quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 è valida sino al 31 agosto 1985.

    Articolo 6

    Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferiscono alla riserva entro il 1o luglio 1985 la parte non utilizzata delle loro quote iniziali che alla data del 15 giugno 1985 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se ci sono motivi di ritenere che questa non sarà utilizzata.

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o luglio 1985 l'importo complessivo delle reimportazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 giugno 1985 incluso ed imputate al contingente comunitario nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale da essi versata nella riserva.

    Articolo 7

    La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri in conformità degli articoli 2, 3 e 4, e, non appena le pervengono le notifiche, provvede ad informare ciascuno di essi del grado di utilizzazione della riserva.

    Entro il 5 luglio 1985 la Commissione informa gli Stati membri circa l'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

    Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

    Articolo 8

    1. Gli Stati membri prendono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente tariffario comunitario.

    2. Gli Stati membri garantiscono a tutti gli interessati a detto traffico di perfezionamento il libero accesso alle quote loro assegnate. 3. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base ai valori aggiunti ammessi al momento delle reimportazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

    Articolo 9

    Gli Stati membri informano la Commissione dietro sua domanda delle reimportazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulla loro quota.

    Articolo 10

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1984.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1984.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. DELORS

    (1) GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

    (2) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

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