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Document 31983D0532

    83/532/CEE: Decisione della Commissione del 21 ottobre 1983 che rettifica la versione olandese della decisione 83/384/CEE recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

    GU L 297 del 29.10.1983, p. 45–45 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogato da 32014D0160

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/532/oj

    31983D0532

    83/532/CEE: Decisione della Commissione del 21 ottobre 1983 che rettifica la versione olandese della decisione 83/384/CEE recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 29/10/1983 pag. 0045 - 0045
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 16 pag. 0257
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 29 pag. 0077
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 16 pag. 0257
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 29 pag. 0077


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 ottobre 1983

    che rettifica la versione olandese della decisione 83/384/CEE recante l'elenco degli stabilimenti dell'Australia, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

    (83/532/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

    considerando che, con la decisione del 29 luglio 1983 (3), la Commissione ha determinato gli stabilimenti dell'Australia autorizzati all'importazione di carni fresche nella Comunità;

    considerando che, a causa di un errore, la versione olandese della summenzionata decisione non corrisponde a quella sottoposta al parere del comitato veterinario permanente; che bisogna pertanto modificare la decisione suddetta,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nell'articolo 2, paragrafo 2, della versione olandese della decisione della Commissione, del 29 luglio 1983, relativa all'elenco degli stabilimenti dell'Australia autorizzati ai fini dell'importazione di carni fresche nella Comunità, la data del « 30 april 1984 » è sostituita dal « 7 april 1983 » e la data del « 7 april 1983 » dal « 30 april 1984 ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1983.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

    (2) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

    (3) GU n. L 222 del 13. 8. 1983, pag. 36.

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