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Document 31983D0530

83/530/CEE: Decisione della Commissione del 18 ottobre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

GU L 297 del 29.10.1983, blz. 43–43 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Juridische status van het document Van kracht

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/530/oj

31983D0530

83/530/CEE: Decisione della Commissione del 18 ottobre 1983 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 297 del 29/10/1983 pag. 0043 - 0043


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/530/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 12 aprile 1983, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 », ordinato nel gennaio 1983 per essere utilizzato in studi sul meccanismo d'azione di erbicidi inibitori della fotosintesi, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 22 settembre 1983 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un fluorometro; che esso non possiede caratteristiche oggettive che lo rendono specialmente atto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività non scientifiche; che l'utilizzazione di tale apparecchio nel caso specifico non può da sola conferirgli il carattere di apparecchio scientifico; che, pertanto, esso non può essere considerato un apparecchio scientifico; che di conseguenza non è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Brancker - Plant Productivity Fluorometer, model SF-10 », che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 12 aprile 1983, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto Bruxelles, il 18 ottobre 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.

(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

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