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Dokumentas 31983R3040

    Regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione del 28 ottobre 1983 che fissa talune disposizioni d' applicazione degli articoli 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione

    GU L 297 del 29.10.1983, p. 13—14 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Dokumento teisinis statusas Nebegalioja, Galiojimo pabaigos data: 01/01/1994; abrogato da 31993R2454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3040/oj

    31983R3040

    Regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione del 28 ottobre 1983 che fissa talune disposizioni d' applicazione degli articoli 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione

    Gazzetta ufficiale n. L 297 del 29/10/1983 pag. 0013
    edizione speciale spagnola: capitolo 02 tomo 10 pag. 0072
    edizione speciale portoghese: capitolo 02 tomo 10 pag. 0072


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3040/83 DELLA COMMISSIONE

    del 28 ottobre 1983

    che fissa talune disposizioni d'applicazione degli articoli 2 e 14 del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1672/82 (2), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

    considerando che, dall'esperienza acquisita dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1430/79, è risultata la necessità di fissare talune disposizioni d'applicazione dell'articolo 2 del regolamento medesimo;

    considerando che è opportuno in particolare precisare la nozione di « importo dei dazi legalmente percepibile », di cui al paragrafo 1 di detto articolo 2; che tale precisazione è, tra l'altro, necessaria, al fine di determinare a quali condizioni l'interessato può ottenere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione, quando è stabilito che le merci cui si riferisce la sua domanda soddisfacevano, alla data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica ad essa relativa, a tutte le condizioni richieste dalla normativa in vigore per beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale; che è necessario, soprattutto stabilire le norme da seguire quando il trattamento tariffario preferenziale in questione è applicabile nell'ambito di un contingente tariffario o di un massimale tariffario ripartito, o di un massimale tariffario non ripartito o di un'altra misura tariffaria.

    considerando che le disposizioni relative al rimbroso o allo sgravio dei dazi all'importazione non potrebbero essere invocate per opporsi alle norme specifiche in vigore per l'immissione in libera pratica delle merci, soprattutto nel settore della politica agricola comune; che esse non possono consentire, in particolare, la presentazione a posteriori dei documenti di cui la normativa in questione esige, affinché siano presi in considerazione, la presentazione all'atto stesso dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica; che, in particolare, ciò vale per i certificati comportanti una fissazione anticipata dei prelievi o dei prelievi e degli importi compensativi monetari istituiti nell'ambito della politica agricola comune;

    considerando che è opportuno applicare per quanto di ragione le disposizioni del presente regolamento in materia di rimborso o di sgravio dei dazi all'esportazione;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per importo legalmente percepibile, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1430/79, si intende l'importo dei dazi all'importazione che in applicazione della normativa in vigore alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica - ivi comprese le disposizioni relative alla concessione di un dazio ridotto o nullo - avrebbe dovuto essere riscosso per le merci considerate, qualora tutti gli elementi e i documenti necessari per l'applicazione di tale normativa fossero stati correttamente dichiarati e presentati e qualora fossero stati effettivamente presi in considerazione dalle autorità competenti per il calcolo dei dazi medesimi.

    2. Quando la domanda di rimborso o di sgravio è fondata sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nell'ambito di un contingente tariffario, di un massimale tariffario ripartito o non ripartito oppure di un'altra misura tariffaria analoga, essa può essere presentata anche dopo la scadenza del periodo per il quale la misura in questione era stata stabilita.

    Il rimborso o lo sgravio sono accordati soltanto nella misura in cui, alla data del deposito della domanda di rimborso o di sgravio, accompagnata dai documenti necessari,

    - ove si tratti di un contingente tariffario o di un massimale tariffario ripartito, non siano stati raggiunti i limiti previsti da tale contingente o da tale massimale tariffario ripartito per l'immissione in libera pratica nella Comunità delle merci considerate;

    - ove si tratti di un massimale tariffario non ripartito o di un'altra misura tariffaria analoga, non sia intervenuto il ripristino del dazio normale.

    Tuttavia, il rimborso o lo sgravio sono accordati anche se le condizioni di cui al comma precedente non sono soddisfatte allorché, in seguito ad un errore commesso dalle stesse autorità competenti, il dazio ridotto o nullo non è stato applicato a merci la cui dichiarazione per la libera pratica comportava tutti gli elementi ed era accompagnata da tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo.

    3. Ove a sostegno della domanda di rimborso o di sgravio sia presentato un certificato d'origine, un certificato di circolazione, un documento di transito comunitario interno o avente valore di documento di transito comunitario interno o qualsiasi altro documento appropriato, attestante che le merci importate avrebbero potuto, al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, beneficiare del trattamento comunitario, o di un trattamento tariffario preferenziale, le autorità competenti danno seguito favorevole alla domanda medesima sempre che sia debitamente stabilito:

    - che il documento così presentato si riferisce specificatamente alle merci considerate e che si soddisfa a tutte le condizioni relative all'accettazione di tale documento;

    - che si soddisfa a tutte le altre condizioni per la concessione del trattamento tariffario preferenziale.

    Il rimborso o lo sgravio sono effettuati alla presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate alle autorità competenti, queste ultime accordano il rimborso o lo sgravio soltanto se dagli elementi di controllo di cui dispongono risulta che il certificato o il documento presentato a posteriori si applica senza dubbio alcuno a dette merci.

    4. Non possono essere ammessi, a sostegno di una domanda di rimborso o di sgravio dei dazi, certificati comportanti una fissazione anticipata dei prelievi o dei prelievi e degli importi compensativi monetari istituiti nell'ambito della politica agricola comune.

    5. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, è considerata, all'occorrenza, come data di accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, la data in cui è compiuto qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici dell'accettazione medesima, secondo le disposizioni in vigore.

    Articolo 2

    Le disposizioni del presente regolamento si applicano per quanto di ragione in materia di rimborso o di sgravio dei dazi all'esportazione.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1984.

    Esso si applica alle domande di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione che sono state registrate a decorrere da tale data.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1983.

    Per la Commissione

    Karl-Heinz NARJES

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. L 186 del 30. 6. 1982, pag. 1.

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