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Document 31983R2293
Commission Regulation (EEC) No 2293/83 of 10 August 1983 re-establishing the levying of customs duties on textile fabrics impregnated, etc., products of category 100 (code 1000), originating in South Korea, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3378/82 apply
Regolamento (CEE) n. 2293/83 della Commissione del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, ecc., della categoria di prodotti 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2293/83 della Commissione del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, ecc., della categoria di prodotti 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio
GU L 220 del 11.8.1983, p. 28–28
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983
Regolamento (CEE) n. 2293/83 della Commissione del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, ecc., della categoria di prodotti 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1983 pag. 0028 - 0028
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/83 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, ecc, della categoria di prodotti 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i tessuti impregnati, ecc, della categoria di prodotti 100 (codice 1000), il massimale è fissato a 21 tonnellate; che alla data dell'8 agosto 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud: 1.2.3.4.5 // // // // // // Codice // Categoria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1983) // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // 1 000 // 100 // 59.08 // 59.08-10 51; 61; 71; 79 // Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie // // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.