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Document 31983R2292
Commission Regulation (EEC) No 2292/83 of 10 August 1983 re-establishing the levying of customs duties on primary cells and primary batteries, falling within heading No 85.03 and originating in Hong Kong, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 3377/82 apply
Regolamento (CEE) n. 2292/83 della Commissione del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
Regolamento (CEE) n. 2292/83 della Commissione del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
GU L 220 del 11.8.1983, p. 27–27
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983
Regolamento (CEE) n. 2292/83 della Commissione del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 220 del 11/08/1983 pag. 0027 - 0027
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2292/83 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1983 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per le pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 970 450 ECU; che in data 8 agosto 1983 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari di Hong Kong, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti di Hong Kong, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 85.03 // Pile elettriche // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983. Per la Commissione Étienne DAVIGNON Vicepresidente (1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.