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Documento 31983R2163
Commission Regulation (EEC) No 2163/83 of 29 July 1983 fixing for the period 1983/84 certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages
Regolamento (CEE) n. 2163/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1983/1984
Regolamento (CEE) n. 2163/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1983/1984
GU L 206 del 30.7.1983, p. 60—61
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Já não está em vigor, Data do termo de validade: 31/07/1984
Regolamento (CEE) n. 2163/83 della Commissione del 29 luglio 1983 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1983/1984
Gazzetta ufficiale n. L 206 del 30/07/1983 pag. 0060 - 0061
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2163/83 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1983 che fissa taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per il periodo 1983/1984 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12, considerando che l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali che sono messi sotto controllo e ai quali è applicato un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato; che tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi commercializzati della bevanda alcolica in questione; che, a seguito delle informazioni fornite dagli Stati membri e relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1982, occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1o agosto 1983 al 31 luglio 1984; che i dati di cui dispone la Commissione consentono soltanto la fissazione di coefficienti applicabili al Regno Unito; considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1188/81 prevede che il coefficiente possa essere adeguato se l'evoluzione prevedibile delle esportazioni di bevande alcoliche di uno degli Stati membri interessati rivela la tendenza ad una modificazione sensibile; che tale valutazione può essere fatta prendendo in considerazione un periodo di riferimento sufficientemente lungo per eliminare brevi fluttuazioni non significative; che un periodo di sei anni precedente l'anno in questione soddisfa a tale condizione; che, inoltre una differenza annua di meno di 1 % tra le rispettive evoluzioni delle esportazioni e dei quantitativi commercializzati totali non può rivelare una tendenza ad una modificazione sensibile; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo dal 1o agosto 1983 al 31 luglio 1984, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch-whisky, sono quelli che figurano in allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 1983. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. ALLEGATO Coefficienti applicabili al Regno Unito 1.2,3 // // // // Coefficiente applicabile 1.2.3 // // // // Periodo d'applicazione // all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di whisky // ai cereali impiegati per la fabbricazione di whisky // // // // 1. 8. 1983 - 31. 7. 1984 // 0,627 // 0,578 // // //