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Document 31983S0824

Decisione n. 824/83/CECA della Commissione dell' 8 aprile 1983 che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

GU L 91 del 9.4.1983, p. 7–9 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/824/oj

31983S0824

Decisione n. 824/83/CECA della Commissione dell' 8 aprile 1983 che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 091 del 09/04/1983 pag. 0007 - 0009
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 14 pag. 0030
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 14 pag. 0030


*****

DECISIONE N. 824/83/CECA DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1983

che modifica la decisione n. 527/78/CECA riguardante il divieto di allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che alcune misure prese dalla Commissione in materia di prezzi sul mercato comune dell'acciaio saranno ancora in vigore nel 1983; che inoltre la Commissione, con decisione n. 1831/81/CECA (1), modificata da ultimo con decisione n. 1696/82/CECA (2), ha introdotto una disciplina di quote per equilibrare l'offerta e la domanda di alcuni prodotti siderurgici; che i governi di alcuni paesi terzi hanno garantito alla Commissione la loro collaborazione al riguardo; che la Commissione ha vietato la facoltà di allineamento da parte delle imprese della Comunità sulle offerte di alcuni prodotti siderurgici provenienti da tali paesi terzi con decisione n. 527/78/CECA (3), modificata da ultimo con la decisione n. 836/82/CECA (4);

considerando che gli accordi conclusi con alcuni paesi sono stati rinnovati nel 1983; che la decisione n. 527/78/CECA deve pertanto essere prorogata fino al 31 dicembre 1983;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La decisione n. 527/78/CECA è prorogata fino al 31 dicembre 1983.

2. L'allegato della decisione di cui al paragrafo 1 è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto Bruxelles, l'8 aprile 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

(1) GU n. L 180 dell'1. 7. 1981, pag. 1.

(2) GU n. L 191 dell'1. 7. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 73 del 15. 3. 1978, pag. 16.

(4) GU n. L 95 dell'8. 4. 1982, pag. 24.

ALLEGATO

Il divieto di allineamento della presente decisione si applica alle condizioni offerte dalle imprese situate nei seguenti paesi terzi:

1. AUSTRIA

2. FINLANDIA

3. NORVEGIA

Per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato prezzi di base (1), ad eccezione del ferro-manganese della sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune (2).

4. SVEZIA

Per i prodotti siderurgici per i quali la Commissione ha fissato prezzi di base, ad eccezione del ferro-manganese della sottovoce 73.02 A I della tariffa doganale comune.

5. COREA DEL SUD

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci da 73.06 a 73.13 compresa e alla voce 73.16; alla voce 73.15 nelle forme descritte alle voci da 73.06 a 73.13 inclusa, ad eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) ed ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33 e 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33.

6. AUSTRALIA

Per i prodotti siderurgici CECA di cui ai seguenti codici della Nimexe (3):

1.2.3.4.5.6 // 73.06-10 73.06-20 73.06-30 73.07-12 73.07-21 73.07-24 73.08-01 73.08-03 73.08-05 73.08-07 73.08-21 73.08-25 73.08-29 73.08-41 73.08-45 73.08-49 73.09-00 73.10-11 73.10-13 73.10-16 // 73.10-18 73.10-42 73.11-11 73.11-12 73.11-14 73.11-16 73.11-19 73.11-41 73.11-50 73.12-11 73.12-19 73.12-21 73.12-51 73.12-71 73.13-11 73.13-16 73.13-17 73.13-19 73.13-21 73.13-23 // 73.13-26 73.13-32 73.13-34 73.13-36 73.13-43 73.13-45 73.13-47 73.13-49 73.13-50 73.13-64 73.13-65 73.13-67 73.13-68 73.13-72 73.13-74 73.13-76 73.13-78 73.13-79 73.13-82 73.13-84 // 73.13-86 73.13-87 73.13-88 73.13-89 73.13-92 73.61-20 73.62-10 73.62-30 73.63-29 73.63-72 73.64-28 73.64-72 73.65-21 73.65-23 73.65-25 73.65-55 73.65-70 73.65-81 73.71-21 73.71-23 // 73.71-24 73.71-29 73.71-53 73.72-11 73.72-13 73.72-19 73.72-33 73.72-39 73.73-23 73.73-25 73.73-26 73.73-29 73.73-33 73.73-35 73.73-36 73.73-39 73.73-72 73.74-21 73.74-23 73.74-29 // 73.74-72 73.75-11 73.75-19 73.75-23 73.75-33 73.75-43 73.75-63 73.75-73 73.75-79 73.75-83 73.75-84 73.75-89 73.16-14 73.16-16 73.16-17 73.16-20 73.16-40 73.16-51

Gli acciai comuni sono indicati nelle voci da 73.06 a 73.13 compresa e 73.16.

Gli acciai fini al carbonio e gli acciai legati sono indicati nelle voci da 73.61 a 73.15 compresa.

I semilavorati sono indicati nelle voci 73.06, 73.07, 73.61 e 73.71.

7. BULGARIA

8. CECOSLOVACCHIA

9. UNGHERIA

10. POLONIA

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 compresa e 73.16; alla voce 73.15 nelle forme menzionate alle voci da 73.06 a 73.13 compresa, ad eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) ed ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33 e 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33.

11. ROMANIA

Per i prodotti siderurgici CECA compresi nella nomenclatura della tariffa doganale comune, alle voci 73.01, 73.02, da 73.06 a 73.13 compresa, 73.16 e 73.15, ad eccezione delle sottovoci 73.15 A I b) 2, 73.15 A V b) 1, 73.15 B I b) 2 bb), cc), dd) ed ee), 73.15 B V b) 1 bb), 73.15 B V b) 2 bb), 73.15 B VII b) 1 aa) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 bb) 22 e 33, 73.15 B VII b) 1 cc) 22 e 33 e 73.15 B VII b) 2 bb) 22 e 33.

(1) GU n. L 321 del 17. 11. 1982, pag. 1.

(2) GU n. L 318 del 15. 11. 1982, pag. 282.

(3) GU n. L 366 del 27. 12. 1982, pag. 374.

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