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Document 31982R3580

    Regolamento (CEE) n. 3580/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che proroga le misure di salvaguardia per le scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare cinese ed importate dalla Francia

    GU L 373 del 31.12.1982, p. 62–63 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/09/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3580/oj

    31982R3580

    Regolamento (CEE) n. 3580/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, che proroga le misure di salvaguardia per le scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare cinese ed importate dalla Francia

    Gazzetta ufficiale n. L 373 del 31/12/1982 pag. 0062 - 0063


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3580/82 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 1982

    che proroga le misure di salvaguardia per le scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare cinese ed importate dalla Francia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, in particolare l'articolo 11 (1),

    considerando che la Commissione, a mezzo del regolamento (CEE) n. 625/82 del 17 marzo 1982 (2), ha istituito misure di sorveglianza nei confronti delle importazioni in Francia di scarpe di tela o di sparto della voce ex 64.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe 64.04-90) originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare cinese;

    considerando che a mezzo di tale regolamento l'importazione in Francia di scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare cinese è stata limitata per il 1982 a un contingente di 1 650 000 paia;

    considerando che in data 6 dicembre 1982, il governo francese ha chiesto alla Commissione di prorogare tali misure per il 1983;

    considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 1766/82 è stato consultato il 6 dicembre 1982;

    considerando che dalle informazioni fornite dalla Francia risulta che nonostante il contingente istituito a mezzo delle misure di protezione sopraindicate le importazioni in Francia di scarpe di tela o di sparto di origine cinese si sono elevate nel corso dei primi 9 mesi del 1982 a 2 900 000 paia;

    considerando che il prezzo medio cif delle scarpe di tela o di sparto originarie della Cina è pari a circa 5,50 FF allorché il prezzo medio dei produttori francesi ex fabbrica è passato da 9,80 FF nel marzo del 1982 a 10,65 FF in questo periodo;

    considerando che la situazione dei produttori francesi resta grava; che in particolare la produzione è scesa da 10 400 000 paia nel 1979 a 8 500 000 paia nel 1981 e che la produzione prevista per il 1982 è di 7 500 000 paia; che nell'industria francese delle scarpe di tela o di sparto, concentrata nel sud-ovest del paese, i posti di lavoro sono scesi da 2 500 nel 1979 a 1 900 nel 1981 e a 1 800 nel 1982 e che tale evoluzione negativa sembra dover persistere;

    considerando che il consumo francese dei prodotti in causa è sceso da 11 860 000 paia nel 1980 a 10 158 000 paia nel 1981 e che il consumo per il 1982 è di 9 890 000 paia;

    considerando che risulta dai fatti sopramenzionati che le considerazioni che hanno condotto la Commissione nel 1982 ad adottare le misure di salvaguardia sopracitate persistono e che la loro non proroga sarebbe suscettibile di aggravare ulteriormente la situazione dell'industria francese;

    considerando che prese di contatto e scambi di punti di vista sono in corso con la Repubblica popolare cinese per trovare una soluzione accettabile da ambo le parti e che il presente regolamento fa salvi i risultati di tali contatti;

    considerando che conviene pertanto prorogare le misure di protezione sopraindicate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'immissione in libera pratica in Francia di scarpe di tela o di sparto originarie e in provenienza dalla Repubblica popolare cinese di cui alla voce ex 64.04 della tariffa doganale comune e al codice Nimexe ex 64.04-90 resta, per il 1983, subordinata alla presentazione di un autorizzazione d'importazione che verrà rilasciata dalle autorità francesi. Dette autorizzazioni sono concesse per un volume totale di 1 750 000 paia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1983. Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1983.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1982.

    Per la Commissione

    Étienne DAVIGNON

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.

    (2) GU n. L 75 del 19. 3. 1982, pag. 17.

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