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Document 31982R3379

    Regolamento (CEE) n. 3379/82 del Consiglio, dell' 8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l' anno 1983 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

    GU L 363 del 23.12.1982, p. 174–212 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/3379/oj

    31982R3379

    Regolamento (CEE) n. 3379/82 del Consiglio, dell' 8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l' anno 1983 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

    Gazzetta ufficiale n. L 363 del 23/12/1982 pag. 0174 - 0212


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3379/82 DEL CONSIGLIO

    dell ' 8 dicembre 1982

    recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate , per l ' anno 1983 , a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 3033/80 del Consiglio ; dell ' 11 novembre 1980 , che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che risultano dalla trasformazione dei prodotti agricoli ( 1 ) , in particolare l ' articolo 12 ,

    vista la proposta della Commissione ( 2 ) ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 3 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 4 ) ,

    considerando che , nell ' ambito dell ' UNCTAD , la Comunità economica europea ha presentato un ' offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune , originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta consiste , per talune merci soggette al regime degli scambi determinato dal regolamento ( CEE ) n . 3033/80 , in una riduzione dell ' elemento fisso del gravame imposto su tali merci in virtù di detto regolamento e , per i prodotti soggetti a dazio doganale unico , in una riduzione di tale dazio ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limitazioni quantitative ;

    considerando che la funzione positiva del sistema , nel migliorare l ' accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze , è stata riconosciuta dalla nona sessione del comitato speciale delle preferenze dell ' UNCTAD ; che , in tale sede , è stato convenuto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero pienamente raggiunti alla fine del 1980 e , conseguentemente , di prorogarne la durata oltre il periodo iniziale , imponendo una revisione globale del sistema nel 1990 ;

    considerando che è opportuno che la Comunità continui ad applicare preferenze tariffarie generalizzate conformemente alle conclusioni concertate in seno all ' UNCTAD secondo l ' intenzione manifestata , specialmente dall ' insieme dei paesi che concedono preferenze , nell ' ambito del suddetto comitato ;

    considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva totale o parziale , con la possibilità di rettificare le situazioni sfavorevoli che potrebbero crearsi , tra l ' altro , negli Stati dell ' Africa , dei Caraibi e del Pacifico ( Stati ACP ) a seguito della sua applicazione ;

    considerando che dall ' esperienza del periodo iniziale risulta che lo schema comunitario ha corrisposto , in misura considerevole , agli obiettivi prefissati ; che è quindi opportuno mantenere le sue fondamentali caratteristiche , che consistono in una riduzione dei dazi doganali all ' importazione , senza limitazione quantitativa , per taluni prodotti elencati nell ' allegato ' A e in una riduzione dei dazi doganali , nei limiti di un massimale o di contingenti tariffari comunitari , per i tabacchi , il burro di cacao , il caffè solubile e le conserve di ananassi ;

    considerando che , nelle condizioni suesposte , ciascuno di questi contingenti tariffari o massimali comunitari è generalmente uguale al volume aperto nel 1982 ;

    considerando che dal 1° gennaio 1981 la Republica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate , conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 ;

    considerando che per gli importi preferenziali espressi in ECU i tassi di conversione in monete nazionali sono quelli previsti dalla tariffa doganale comune ;

    considerando che nei negoziati commerciali multilaterali , conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio , la Comunità ha riaffermato che , ogni qualvolta possibile , dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo ; che è quindi opportuno esentare totalmente dai dazi doganali i prodotti agricoli , elencati nell ' allegato C , originari dei paesi in via di sviluppo meno progrediti che figurano nell ' allegato D del presente regolamento ;

    considerando che , per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari , è opportuno garantire in particolare l ' uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della comunità a detti contingenti e l ' applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti , basato su una ripartizione tra Stati membri , sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti ; che inoltre a tale scopo e nel quadro del sistema di utilizzazione , le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi soltanto per prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica e da un certificato di origine ;

    considerando che , per tener conto dell ' evoluzione delle importazioni dei contingenti tariffari nei vari Stati membri e ovviare all ' eventuale inadeguatezza della ripartizione forfettaria , è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti , la prima da ripartire fra gli Stati membri , la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale ; che , inoltre , la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate ;

    considerando che per i contingenti tariffari le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità , occorre che ciascuno Stato membro , dopo aver esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali , proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente , finchù la consistenza di ciascuna riserva lo permetta ; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale ; che sembra tuttavia opportuno consentire agli stati membri di limitare l ' esercizio del loro obbligo cumulato di prelievi sull ' ammontare della riserva ad almeno 40 % della loro quota iniziale ;

    considerando che se , ad una data determinata del periodo contingentale , in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza di una delle quote iniziali , tale Stato membro dovrà riversarne una percentuale nella riserva corrispondente , allo scopo di evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro , mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

    considerando che , per quanto riguarda il massimale tariffario per il tabacco diverso dal tipo Virginia , l ' obiettivo perseguito può essere raggiunto ricorrendo a un metodo di gestione basato sull ' imputazione , a livello comunitario , sul menzionato massimale delle importazioni del prodotto in questione a mano a mano che il prodotto viene presentato in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica e accompagnato da un certificato d ' origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare la riscossione totale dei dazi doganali non appena il suddetto massimale è raggiunto a livello della Comunità ;

    considerando che queste modalità di gestione richiedono una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione , la quale deve , in particolare , poter seguire lo stato di imputazione sui contingenti tariffari e sul massimale ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare la riscossione totale dei dazi doganali quando il massimale è raggiunto ;

    considerando che , poichù il Regno del Belgio , il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall ' unione economica Benelux , tutte le operazioni relative , in particolare , alla gestione delle quote contingentali attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri ;

    considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all ' importazione , senza limiti quantitativi , i prodotti che formano oggetto dell ' allegato A , originari dei paesi e territori enumerati nell ' allegato B , applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi ; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( 5 ) , ( 5 ) ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    SEZIONE I

    PRODOTTI DEI CAPITOLI DA I A 24 DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE AMMESSI ALL ' IMPORTAZIONE SENZA LIMITAZIONI QUANTITATIVE

    Articolo 1

    1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1983 , i prodotti che figurano nell ' allegato A sono ammessi all ' importazione nella Comunità ai dazi indicati a lato di ciascuno di essi .

    All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .

    2 . Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B .

    Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista dall ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .

    3 . I prodotti riportati nell ' allegato C , originari dei paesi elencati nell ' allegato D , sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione doganale , ferma restando la percezione dei dazi addizionali eventualmente applicabili , stabiliti nella tariffa doganale comune e contraddistinti con i simboli « em » , « daz » e « daf » .

    4 . L ' ammissione al beneficio del regime preferenziale previsto per la tequila , il pisco e il singani della sottovoce tariffaria 22.09 C V ex a ) è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità figurante nel certificato di origine e redatto secondo la procedura di cui al paragrafo 2 , secondo comma .

    Articolo 2

    1 . Gli Stati membri comunicano trimestralmente le informazioni relative alle importazioni contemplate dal presente regolamento all ' Istituto statistico delle Comunità europee , secondo le disposizioni della Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri ( Nimexe ) .

    2 . tuttavia , per quanto riguarda i prodotti di cui alla sezione III soggetti a contingente , gli Stati membri trasmettono alla Commissione , non oltre l ' undicesimo giorno di ogni mese , l ' estratto delle imputazioni effettuate durante il mese precedente .

    A richiesta della Commissione , allorchù il massimale è raggiunto a concorrenza del 75 % , gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estratti delle imputazioni ogni dieci giorni ; gli estratti devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade .

    SEZIONE II

    MASSIMALE PER I TABACCHI GREGGI O NON LAVORATI DIVERSI DAL TIPO « VIRGINIA »

    Articolo 3

    1 . A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1983 , i dazi della tariffa doganale comune per i tabacchi greggi o non lavorati , diversi dal tipo « Virginia » , delle sottovoci tariffarie 24.01 ex A ed ex B , sono sospesi al livello del 7 % , con riscossione minima di 33 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima i 45 ECU per 100 kg di peso netto .

    All ' importazione in Grecia è applicabile ai prodotti summenzionati il dazio doganale fissato conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .

    Nel quadro del massimale comunitario di cui al paragrafo 4 , i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi elencati nell ' allegato D .

    2 . Il beneficio di questa sospensione è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B ad eccezione della Cina .

    3 . Le importazioni che beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili sul massimale menzionato al paragrafo 4 .

    Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .

    4 . Fatti salvi gli articoli 4 e 5 , il beneficio di tale sospensione è concesso per i tabacchi in oggetto nei limiti di un massimale comunitario di 2 550 t .

    Articolo 4

    Non appena raggiunto a livello comunitario il massimale fissato all ' articolo 3 , paragrafo 4 , previsto per le importazioni nella Comunità di prodotti originari dell ' insieme dei paesi e territori di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento per le importazioni dei tabacchi in oggetto da tutti i paesi e territori elencati negli allegati B e D fino al termine del periodo di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 .

    Articolo 5

    1 . L ' imputazione effetiva sul massimale comunitario delle importazioni dei tabacchi in questione viene effettuata a mano a mano che i suddetti prodotti sono presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica e accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 .

    2 . Una merce può essere imputata su un massimale soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi .

    3 . Lo stato di esaurimento effettivo del massimale è accertato a livello comunitario sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 .

    Articolo 6

    1 . La Commissione adotta , in stretta collaborazione con gli Stati membri , tutte le misure necessarie al fine di assicurare l ' applicazione delle disposizioni che precedono .

    2 . La Commissione ripristinata , mediante regolamento , la riscossione dei dazi doganali nei confronti di tutti i paesi e territori di cui all ' articolo 3 , paragrafo 2 , alle condizioni previste all ' articolo 4 .

    Articolo 7

    Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente , gli Stati membri la informano periodicamente delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sul massimale comunitario di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 , sia in valore espresso in unità di conto europee sia in quantità espressa in tonnellate .

    SEZIONE III

    CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI

    A . Tabacchi greggi o non lavorati del tipo « Virginia »

    Articolo 8

    1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 un contingente tariffario comunitario di 61 200 tonnellate è aperto nella comunità all ' importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia delle sottovoci 24.01 ex A ex B . Nel quadro di tale contingente tariffario , il dazio doganale è sospeso al livello del 7 % , con riscossione minima di 13 ECU per 100 kg di peso netto e riscossione massima di 45 ECU per 100 kg di peso netto .

    All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .

    Nel quadro di questo contingente tariffario , i dazi della tariffa doganale comune sono totalmente sospesi per le importazioni originarie dei paesi elencati nell ' allegato D .

    2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B ad eccezione della Cina . Le importazioni che beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su questo contingente tariffario .

    Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura di cui all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .

    L ' ammissione al beneficio di questo contingente tariffario è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità che figura nel certificato di origine ed è redatto secondo la procedura di cui al secondo comma .

    Articolo 9

    1 . Una prima parte di 60 000 tonnellate viene ripartita fra gli Stati membri in quote che , fatto salvo l ' articolo 11 , sono valide fino al 31 dicembre 1983 ed ammontano , per ciascuno Stato membro , ai seguenti quantitativi :

    ( in tonnellate )

    Benelux * 7 098 *

    Danimarca * 1 501 *

    Germania * 10 110 *

    Grecia * 950 *

    Francia * 640 *

    Irlanda * 1 944 *

    Italia * 3 555 *

    Regno Unito * 34 202 *

    2 . La seconda parte , pari a 1 200 tonnellate , costituisce la riserva .

    Articolo 10

    1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è fissata all ' articolo 9 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riservata nella corrisponde riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 12 - è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .

    2 . Se , una volta esaurita la propria quota iniziale , la seconda quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della sua quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .

    3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata da uno Stato membro viene utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .

    5 . Ciascuno Stato membro può , informandone la Commissione , limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale .

    Articolo 11

    Fatto salvo l ' articolo 12 , le quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 10 sono valide fino al 31 dicembre 1983 .

    Articolo 12

    Gli Stati membri riversano nella riserva , al più tardi il 7 novembre 1983 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , alla data del 25 ottobre 1982 , supera il 15 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata . A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 7 novembre 1983 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 25 ottobre 1983 e imputate sui contingenti comunitari , nonchù , eventualmente , la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva .

    B . Burro di cacao e caffè solubile

    Articolo 13

    1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 dei contingenti tariffari comunitari sono aperti all ' importazione nella Comunità per i prodotti e alle condizioni qui appresso indicati :

    N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Volume ( in tonnellate ) * Aliquota dei dazi doganali *

    18.04 * Burro di cacao , compreso il grasso e l ' olio di cacao * 22 000 * 8 % *

    21.02 * Estratti o essenze di caffè , di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : * * *

    * ex A . Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze : * * *

    * - Estratti di caffè o « caffè solubile » ottenuti per estrazione acquosa dal caffè torrefatto , presentati in polvere , in granuli , in pagliuzze , in tavolette o in una forma solida simile * 19 100 * 9 % *

    All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali stabiliti conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .

    2 . Il beneficio di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B . Le importazioni che beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti tariffari .

    Ai fini dell ' applicazione della presente sezione la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .

    Articolo 14

    1 . Una prima parte di 19 494 tonnellate per il burro di cacao e di 17 190 tonnellate per il caffè solubile dei contingenti tariffari comunitari di cui all ' articolo 13 viene ripartita in quote che ammontano , per ciascuno Stato membro , ai quantitativi qui appresso indicati :

    ( in tonnellate )

    * Burro di cacao * Caffè solubile *

    Benelux * 10 240 * 1 273 *

    Danimarca * 33 * 35 *

    Germania * 4 560 * 1 712 *

    Grecia * 40 * 300 *

    Francia * 395 * 237 *

    Irlanda * 33 * 33 *

    Italia * 33 * 45 *

    Regno Unito * 4 160 * 13 555 *

    2 . La seconda parte , pari a 2 506 t per il burro di cacao e a 1 910 t per il caffè solubile , costituisce la riserva .

    Articolo 15

    1 . Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate all ' articolo 14 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riservata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 17 - venga utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .

    2 . Se , una volta esaurita una delle proprie quote iniziali , la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .

    3 . Se una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .

    5 . Ciascuno Stato membro può , informandone la Commissione , limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale .

    Articolo 16

    Fatto salvo l ' articolo 17 , le quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 15 sono valide fino al 31 dicembre 1983 .

    Articolo 17

    Gli Stati membri riversano nella riserva , al più tardi il 1° ottobre 1983 , la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali che , al 15 settembre 1983 , supera il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata . A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro il 1° ottobre 1983 , il totale delle importazioni dei prodotti in oggetto effettuate fino al 15 settembre 1983 ed imputate sui contingenti comunitari , nonchù , eventualmente , la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve .

    C . Conserve di ananassi , non in fette , in semifette o spirali

    Articolo 18

    1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 45 900 t per l ' importazione di conserve di ananassi non in fette , in semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a ) 5 , ex 20.06 B II b ) 5 , ex 20.06 B II c ) 1 dd ) ed ex 20.06 B II c ) 2 bb ) della tariffa doganale comune . Nel quadro di tale contingente tariffario il dazio doganale è sospeso a livello del 12 % , maggiorato del prelievo sullo zucchero , qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a ) 5 aa ) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b ) 5 aa ) .

    All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .

    2 . Il beneficio di questo contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B . Le importazioni che già beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla comunità non sono imputabili su tale contingente .

    Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .

    Articolo 19

    1 . Una prima parte di 31 900 t viene ripartita fra gli Stati membri in quote che , fatto salvo l ' articolo 22 , sono valide fino al 31 dicembre 1983 e ammontano , per ciascuno Stato membro , ai seguenti quantitativi :

    ( in tonnellate )

    Benelux * 3 052 *

    Danimarca * 979 *

    Germania * 13 498 *

    Grecia * 455 *

    Francia * 987 *

    Irlanda * 190 *

    Italia * 714 *

    Regno Unito * 12 025 *

    2 . La seconda parte , pari a un quantitativo di 14 000 tonnellate , costituisce la riserva .

    Articolo 20

    1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è fissata all ' articolo 19 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riservata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 22 - è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notificazione alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .

    2 . Se , una volta esaurita la propria quota iniziale , la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , questo Stato membro procede , alle condizioni previste al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore .

    3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .

    5 . Ciascuno Stato membro può , informandone la Commissione , limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale .

    Articolo 21

    Fatto salvo l ' articolo 22 , le singole quote complementari prelevate in applicazione dell ' articolo 20 sono valide fino 31 dicembre 1983 .

    Articolo 22

    Gli Stati membri riversano nella riserva , al più tardi il 1° settembre 1983 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , al 15 agosto 1983 , supera il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata . A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi il 1° settembre 1983 , il totale delle importazioni di prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1983 e imputate sul contingente comunitario , nonchù , eventualmente , la frazione della loro quota iniziale riservata nella riserva .

    D . Conserve di ananassi in fette , semifette o spirali

    Articolo 23

    1 . Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 28 560 tonnellate per l ' importazione di conserve di ananassi in fette , semifette o spirali delle sottovoci ex 20.06 B II a ) 5 , ex 20.06 B II b ) 5 , ex 20.06 B II c ) 1 dd ) e ex 20.06 B II c ) 2 bb ) della tariffa doganale comune . Nel quadro di questo contingente tariffario , il dazio doganale è sospeso al livello del 15 % , maggiorato del prelievo sullo zucchero qualora il tenore di zucchero sia superiore al 17 % in peso per i prodotti della sottovoce ex 20.06 B II a ) 5 aa ) e al 19 % in peso per quelli della sottovoce ex 20.06 B II b ) 5 aa ) .

    All ' importazione in Grecia sono applicabili ai prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente all ' articolo 117 dell ' atto di adesione del 1979 .

    2 . Il beneficio del contingente tariffario è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell ' allegato B . Tuttavia le importazioni che già beneficiano dell ' esenzione dai dazi doganali a titolo di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tale contingente .

    Ai fini dell ' applicazione della presente sezione , la nozione di prodotti originari è definita secondo la procedura prevista all ' articolo 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68 .

    Articolo 24

    1 . Una prima parte pari a 26 160 tonnellate è ripartita fra gli Stati membri in quote che , fatto salvo l ' articolo 27 , sono valide fino al 31 dicembre 1983 e ammontano , per ciascuno Stato membro , ai seguenti quantitativi :

    ( in tonnellate )

    Benelux * 3 400 *

    Danimarca * 800 *

    Germania * 10 000 *

    Grecia * 560 *

    Francia * 250 *

    Irlanda * 250 *

    Italia * 900 *

    Regno Unito * 10 000 *

    2 . La seconda parte , pari a un quantitativo di 2 400 tonnellate , costituisce la riserva .

    Articolo 25

    1 . Se la quota iniziale di uno Stato membro , quale è fissata all ' articolo 24 , paragrafo 1 - o questa stessa quota diminuita della frazione riservata nella corrispondente riserva , in caso di applicazione dell ' articolo 27 - è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede senza indugio , mediante notifica alla Commissione , al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale , eventualmente arrotondata all ' unità superiore , semprechù la consistenza della riserva lo permetta .

    2 . Se , una volta esaurita la propria quota iniziale , la seconda quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % o più , lo Stato membro interessato procede , alle condizioni stabilite al paragrafo 1 , al prelievo di una terza quota pari al 5 % della quota iniziale , eventualmente arrontondata all ' unità superiore .

    3 . Se , una volta esaurita la seconda quota , la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata per il 90 % più , lo Stato membro interessato procede , alle stesse condizioni , al prelievo di una quarta quota uguale alla terza . Questo procedimento si applica ripetutamente fino all ' esaurimento della riserva .

    4 . In deroga ai paragrafi 1 , 2 e 3 , gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi , se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate . Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo .

    5 . Ciascuno Stato membro , informandone la Commissione , può limitare il totale cumulato delle proprie quote complementari al 40 % o ad una percentuale più elevata della quota iniziale .

    Articolo 26

    Fatto salvo l ' articolo 27 , le singole quote complementari prelevate in applicazione dell 'articolo 25 sono valide fino al 31 dicembre 1983 .

    Articolo 27

    Gli Stati membri riversano nella riserva , al più tardi il 1° ottobre 1983 , la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che , al 15 settembre 1983 , supera il 20 % del volume iniziale . Essi possono riversare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata . A richiesta della Commissione possono ugualmente effettuare un riversamento anticipato .

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione , al più tardi il 1° ottobre 1983 , il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1983 e imputate sul contingente comunitario , nonchù , eventualmente la frazione della loro quota iniziale riversata nella riserva .

    SEZIONE IV

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 28

    La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 9 , 10 , 14 , 15 , 19 , 20 , 24 e 25 e li informa , non appena pervenute le notificazioni , dello stato di utilizzazione delle riserve .

    La Commissione informa gli Stati membri :

    - entro il 21 novembre 1983 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 12 ;

    - entro il 15 ottobre 1983 , dello stato delle riserve dopo i versamenti effettuati in applicazione degli articoli 17 e 27 ;

    -entro il 15 settembre 1983 , dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell ' articolo 22 .

    Essa vigila affinchù il prelievo con cui si esaurisce una riserva sia limitato al residuo disponibile e , a tal fine , ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest ' ultimo prelievo .

    Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinchù l ' apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione degli articoli 10 , 15 , 20 e 25 renda possibili le imputazioni , senza discontinuità , sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari .

    Articolo 29

    1 . Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote ad essi attribuite .

    2 . Il grado di esaurimento effettivo delle quote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana con dichiarazioni di immissione in libera pratica ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui agli articoli 8 , 13 , 18 e 23 .

    3 . Le merci possono essere ammesse al beneficio di un contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi .

    Articolo 30

    Su richiesta della Commissione o almeno mensilmente gli Stati membri informano la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate sulle loro quote sia per valore espresso in ECU , sia per quantitativi espressi in tonnellate .

    Articolo 31

    Se la Commissione constata che l ' importazione di prodotti che beneficiano del regime di cui agli articoli 1 , 3 , 8 , 13 , 18 e 23 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti , o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP , i dazi doganali applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in questione nei confronti del o dei paesi o territori che si trovano all ' origine del pregiudizio . Queste misure possono ugualmente essere adottate in caso di grave pregiudizio od i minaccia di grave pregiudizio limitato ad una sola regione della Comunità .

    Articolo 32

    1 . Onde garantire l ' applicazione dell ' articolo 31 la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato .

    2 . Qualora l ' azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro , la Commissione si pronuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole .

    3 . Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento adottato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione . La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo . Il Consiglio può , a maggioranza qualificata , modificare o annullare il provvedimento .

    Articolo 33

    Il disposto degli articoli 31 e 32 lascia salva l ' applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica agricola comune a titolo dell ' articolo 43 del trattato e di quelle definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell ' articolo 113 del trattato .

    Articolo 34

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinchù siano rispettate le disposizioni del presente regolamento .

    Articolo 35

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1983 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 8 dicembre 1982 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente U . ELLEMANN-JENSEN

    ( 1 ) GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . C 274 del 18 . 10 . 1982 , pag . 170 .

    ( 3 ) GU n . C 292 dell ' 8 . 11 . 1982 , pag . 105 .

    ( 4 ) GU n . C 326 del 13 . 12 . 1982 , pag . 4 .

    ( 5 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 1 .

    ALLEGATO A

    Elenco dei prodotti dei capitoli da 1 a 24 originari dei paesi e territori in via di sviluppo che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate ( a ) ( b )

    N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi *

    01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti vivi : * *

    * A . Cavalli : * *

    * II . destinati alla macellazione ( c ) * 2 % *

    * III . altri * 12 % *

    02.01 * Carni e frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * *

    * A . Carni : * *

    * III . della specie suina : * *

    * b ) altra * esenzione *

    02.04 * Altre carni e frattaglie , commestibili , fresche , refrigerate o congelate : * *

    * ex A . di piccioni domestici * 6 % *

    * ex B . di selvaggina con pelo , congelate * esenzione *

    * C . altre : * *

    * ex I . Cosce di rane * esenzione *

    * II . non nominate * esenzione *

    03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * *

    * B . di mare : * *

    * I . interi , decapitati o in pezzi : * *

    * e ) Squali * 4 % *

    * g ) Ippoglossi dell ' Atlantico e ippoglossi neri * 4 % *

    * v ) altri : * *

    * - Pesci d ' acquario * esenzione *

    * II . Filetti : * *

    * b ) congelati : * *

    * 10 . di squali ( squalus spp . ) * 10 %

    * ex 14 . di ippoglossi * 10 % *

    * C . Fegati , uova e lattimi * 5 % *

    03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *

    * A . secchi, salati o in salamoia : * *

    * I . interi , decapiti o in pezzi : * *

    * d ) Ipoglossi dell ' Atlantico ( Hippoglossus hippoglossus ) * 10 % *

    * e ) Salmoni salati o in salamoia * 2 % *

    * ex f ) Clupeiformi spp . in salamoia * 8 % *

    * II . Filetti : * *

    * ex d ) altri : * *

    * - Clupeiformi spp . in salamoia * 10 % *

    03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , gelati , secchi , salati o in salamoia ; crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * *

    * A . Crostacei : * *

    * I . Aragoste * 7 % *

    * II . Astici ( Homarus spp . ) : * *

    * a ) vivi * 7 % *

    * b ) altri * *

    * 1 . interi * 7 % *

    * 2 . non nominati * 7 % *

    * III . Granchi e gamberi di acqua dolce * 7 % *

    * IV . Gamberetti : * *

    * a ) Gamberetti della famiglia Pandalidae * 6 % *

    c ) altri * 6 % *

    * V . altri : * *

    * ex b ) non nominati * *

    * - Peurullus spp . * 7 % *

    * B . Molluschi , compresi i testacei : * *

    * II . Militi * 7 % *

    * IV . altri * *

    * a ) congelati : * *

    * 1 . Calamari : * *

    * aa ) Logligo spp . * 4 % *

    * bb ) Todarodes sagittatus * 4 % *

    * ex dd ) altri : * *

    * - Ommastrephes sagittatus * 4 % *

    * 2 . Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti * 6 % *

    * 3 . Polpi del genere Octopus * 4 % *

    * 4 . Conchiglie dei pellegrini ( « Coquilles Saint-Jacques » ) ( Pecten maximus ) * 4 % *

    * 5 . Veneri incrocicchiate o vongole e altre specie della famiglia Veneridae * 4 % *

    * 6 . Altri * 4 % *

    * b ) non nominati * 4 % *

    04.06 * Miele naturale * 25 % *

    04.07 * Prodotti commestibili di origine animale , non nominati nù compresi altrove * 4 % * 05.03 * Crini e cascami di crini , anche in strati , con o senza supporto di altre materie : * *

    * B . altri * esenzione *

    05.07 * Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine , piume e penne e loro parti ( anche rifilate ) , calugine , gregge o semplicemente pulite , disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione ; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti : * *

    * A . Piume da letto e calugine * *

    * II . altre * esenzione *

    * B . altri * esenzione *

    05.13 * Spugne naturali : * *

    * B . altre * esenzione *

    06.02 * Altre piante e radici vive , comprese le talee e la marze : * *

    * A . Talee e marze : * *

    * II . altre * 8 % *

    * ex D . altri : * *

    * - Yucca e cactee , non piantate in vasi , casse , ceste , recipienti o altri imballaggi usuali * 9 % *

    * - Alberi , arbusti e arboscelli , esclusi quelli da frutto e da bosco ; altre piante , talee e radici vive , esclusi le azalee , i rosai , le piante vivaci ed il bianco di funghi * 12 % *

    06.03 * Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , impregnati o altrimenti preparati : * *

    * A . freschi : * *

    * ex I . dal 1° giugno al 31 ottobre : * *

    * - Orchidee ( famiglia Orchidaceae ) e anturi : * 15 % *

    * ex II . dal 1° novembre al 31 maggio : * *

    * - Orchidee ( famiglia Orchidaceae ) e anturi * 15 % *

    * ex B . altri : * *

    * - Fiori recisi , semplicemente disseccati * 7 % *

    * - Fiori recisi imbianchiti , impreganti o altrimenti preparati * 16 % *

    06.04 * Fogliame , foglie , rami ed altre parti di piante , erbe , muschi e licheni , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n . 06.03 : * *

    * B . altri : * *

    * I . freschi * 7 % *

    * II . semplicemente disseccati * 5 % *

    * III . non nominati * 14 % *

    07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * *

    * G . Carote , navoni barbabietole da insalata , salsefrica , sedani-rape , ravanelli e altre simili radici commestibili : * *

    * III . Ravanelli ( Cochlearia armoracia ) * 13 % *

    * T . altri : * *

    * - Abelmosco ( Hibiscus esculentus L . o Abelmoschus esculentus ( L . ) Moench ) ; Moringa oleifera ( « Drumsticks » ) * esenzione *

    * - Zucche e zucchine , dal 1° gennaio sino all ' ultimo giorno del mese di febbraio * 9 % *

    * - altri , esclusi sedano e prezzemolo dal 1° gennaio al 31 marzo * 9 % *

    07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * *

    * ex B . altri * *

    * - Abelmosco ( Hibiscus esculentus L . o Abelmoschus esculentus ( L . ) Moench ) * 13 % *

    07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : * *

    * ex E . altri ortaggi e piante mangerecce : * *

    * - Abelmosco ( Hibiscus esculentus L . o Abelmoschus esculentus ( L . ) Moench ) * esenzione *

    07.04 * Ortaggi e piante mangerecce disseccati , disidrati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati ma non altrimenti preparati : * *

    * ex B . altri : * *

    * - Funghi , esclusi i funghi di coltivazione * 8 % *

    * - Ramolaccio ( Cochlearia armoracia ) * esenzione *

    * - Abelmosco ( Hibiscus esculentus L . o Abelmoschus esculentus ( L . ) Moench ) * 11 % *

    * - Pimenti dolci , rossi o verdi , di umidità inferiore o uguale a 9,5 % * 12 % *

    07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * *

    * B . altri : * *

    * I . Piselli , ceci e fagioli : * *

    * - Fagioli delle specie « Phaseolus » * esenzione *

    * - Ceci della specie « Cicer arietinum » * esenzione *

    * - altri * 3 % *

    * III . non nominati : * *

    * - Piselli di Angola o ambrevado delle specie « Cajanus cajan » * esenzione *

    * - altri * 3 % *

    07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate doci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : * *

    * B . altri * esenzione *

    08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anarcardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * *

    * ex A . Datteri per la trasformazione industriale , non destinati alla fabbricazione di alcole , e datteri destinati ad essere condizionati per la vendita al dettaglio , in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 11 kg ( c ) * 8 % *

    * ex B . Banane : * *

    * - secche * 2 % *

    * D . Avocadi * 6 % *

    * E . Noci di cocco * esenzione *

    * H . altri : * *

    * - Mangoste e guaiave * esenzione *

    * - Manghi * 4 % *

    08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * *

    * ex E . altri : * *

    * - Lime e limette ( Citrus aurantifolia var . Lumio e var . Limetta ) * 9,6 % *

    08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * *

    * D . Pistacchi * esenzione *

    * E . Noci di pecàn * esenzione *

    * F . Noci di arec ( o di betel ) e noci di cola * esenzione *

    * ex G . altre , escluse le nocciole * esenzione *

    08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * *

    * E . altre * 7 % *

    08.08 * Bacche fresche : * *

    * C . Mirtilli neri ( frutta del Vaccinium myrtillus ) * 2 % *

    * E . Papaie * 2 % *

    * F . altre * 5 % *

    ex 08.09 * Altre frutta fresche : * *

    * - Rosa canina * esenzione *

    * - Cocomeri , dal 1° novembre al 30 aprile * 6,5 % *

    * - altre , esclusi i meloni e i cocomeri * 6 % *

    08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri : * *

    * ex B . Mirtilli neri ( frutta del Vaccinium myrtillus ) e more * 8 % *

    * C . Mirtilli delle specie Vaccinium muyrtilloides e Vaccinium angustifolium * 7 % *

    * ex D . altre : * *

    * - Cotogne * 11 % *

    * ex D . - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E e F e 08.09 , esclusi gli ananassi , i meloni ed i cocomeri * 7 % *

    * - Rosa canina * esenzione *

    08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : * *

    * C . Papaie * esenzione *

    * D . Mirtilli neri ( frutta del vaccinium myrtillus ) * 3 % *

    * E . altre : * *

    * - Cotogne * 4 % *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B e F e 08.09 , esclusi gli ananassi , i meloni ed i cocomeri * esenzione *

    08.12 * Frutta secche ( diverse da quelle delle voci dal n . 08.01 al 08.05 incluso ) : * *

    * A . Albicocche * 5,5 % *

    * E . Papaie * esenzione *

    * ex G . altre : * *

    * - Tamarindi ( baccelli e polpa ) * esenzione *

    * - Rosa canina * esenzione *

    08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche * esenzione *

    09.01 * Caffè , anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : * *

    * A . Caffè : * *

    * I . non torrefatto : * *

    * b ) decaffeinizzato * 9 % *

    * II . torrefatto : * *

    * a ) non decaffeinizzato * 12 % *

    * b ) decaffeinizzato * 13 % *

    * B . Bucce e pellicole * 8 % *

    * G . Succedanei contenenti caffè * 14 % *

    09.02 * Tè : * *

    * A . presentato in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno * esenzione *

    09.04 * Pepe ( del genere « Piper » ) ; pimenti ( del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta » ) : * *

    * A . non tritati nù macinati : * *

    * I . Pepe : * *

    * b ) altro * 4 % *

    * II . Pimenti : * *

    * c ) altri * 5 % *

    * B . tritati o macinati : * *

    * I . Pimenti del genere « Capsicum » * 5 % *

    * II . altri * 4 % *

    09.06 * Cannella e fiori di cinnamomo : * *

    * A . macinati * 2 % *

    * B . altri * 2 % *

    09.07 * Garofani ( antofilli , chiodi e steli ) * 10 % *

    09.08 * Noci moscate , macis , amomi e cardamomi : * *

    * A . non tritati nù macinati : * *

    * II . altri : * *

    * a ) Noci moscate * esenzione *

    * B . tritati o macinati : * *

    * I . Noci moscate * esenzione *

    * II . Macis * esenzione *

    09.09 * Semi d ' anice , di badiana , di finocchio , di coriandolo , di cumino , di carvi e bacche di ginepro : * *

    * A . non tritati nù macinati : * *

    * I . di anice * esenzione *

    * II . di badiana * 7 % *

    * III . di finocchio , di coriandolo , di cumino , di carvi e di bacche di ginepro : * *

    * b ) altri : * *

    * 2 . non nominati * esenzione *

    * B . tritati o macinati : * *

    * I . di badiana * 7 % *

    * III . altri * esenzione *

    09.10 * Timo , alloro , zafferano ; altre spezie : * *

    * A . Timo : * *

    * I . non tritato nù macinato : * *

    * b ) altro * 11 % *

    * II . tritato o macinato * 13 % *

    * B . Foglie di alloro * 12 % *

    * F . altre spezie , compresi i miscugli previsti alla nota 1 b ) di questo capitolo : * *

    * I . non tritati nù macinati * esenzione *

    * II . tritati o macinati : * *

    * b ) altri * 3 % *

    11.04 * Farine di legumi da granella , secchi , della voce 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8 ; farine e semole di sago e tuberi compresi al n . 07.06 : * *

    * A . Farine dei legumi da granella secchi della voce 07.05 * 3 % *

    * B . Farine delle frutta del capitolo 8 : * *

    * I . di banane : * *

    * - denaturate ( c ) * esenzione *

    * - altre * 2 % *

    * II . altre : * *

    * - Castagne e marroni * 7,5 % *

    * - non nominati 3 % *

    12.07 * Piante , parti di piante , semi e frutti , delle specie utilizzate principalmente in profumeria , in medicina o nella preparazione di insetticidi , antiparassitari e simili , freschi o secchi , anche tagliati , frantumati o polverizzati : * *

    * B . Radici di liquirizia * esenzione *

    * C . Fave tonka * esenzione *

    12.08 * Radici di cicoria , fresche o disseccate , anche tagliate , non torrefatte ; carrube fresche o secche , anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell ' alimentazione umana , non nominati nù compresi altrove : * *

    * C . Semi di carrube : * *

    * I . non scortecciati , nù frantumati , nù macinati * esenzione *

    * II . altri * 6 % *

    * D . Noccioli di albicocche , di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli * esenzione *

    13.02 * Gomma lacca , anche imbianchita ; gomme , gommoresine , resine e balsami naturali : * *

    * A . Resine di conifere * esenzione *

    13.03 * Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * *

    * A . Succhi ed estratti vegetali : * *

    * III . di quassia amara * esenzione *

    * IV . di liquirizia * esenzione ( * ) *

    * V . di piretro e di radici delle piante da rotenone * esenzione *

    * VII . Miscugli di estratti vegetali , per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari * esenzione *

    * VIII . altri : * *

    * a ) medicinali * esenzione *

    * B . Sostanze pectiche , pectinati e pectati : * *

    * ex I . allo stato secco , escluse le sostanze pectiche di mele , pere e cotogne * 12 % *

    * ex II . altre , escluse le sostanze pectiche di mele , pere e cotogne * 7 % *

    * C . Agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * *

    * I . Agar-agar * esenzione *

    * II . Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube * esenzione *

    14.01 * Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio ( vimini , canne , bambù , canne d ' India , giunchi , rafia , paglia di cereali pulita , imbianchita o tinta , cortecce di tiglio e simili ) : * *

    * A . Vimini : * *

    * II . altri * esenzione *

    * B . Paglia di cereali pulita , imbianchita o tinta * esenzione *

    15.03 * Stearina solare ; oleostearina ; olio di strutto o oleomargarina non emulsionata , non mescolati nù altrimenti preparati : * *

    * A . Stearina solare e oleostearina * *

    * II . altre * 2 % *

    * B . Olio di sevo , destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( c ) * esenzione *

    * C . altri * 5 % *

    15.04 * Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati : * *

    * A . Oli di fegato di pesci : * *

    * I . aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo * esenzione *

    15.05 * Grassi di lana e sostanze grasse derivate , compresa la lanolina : * *

    * A . Grasso di lana greggio * esenzione *

    * B . altri * esenzione *

    15.06 * Altri grassi e oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascame , ecc . ) * esenzione *

    15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati : * *

    * B . Oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone * esenzione *

    * C . Olio di ricino : * *

    * II . altro * 6 % *

    * D . altri oli : *

    * I . destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( c ) : * *

    * a ) greggi : * *

    * 1 . Olio di palma * 2,5 % *

    * ex 3 . altri , esclusi l ' olio di lino , l ' olio di arachide , l ' olio di girasole e l ' olio di colza * 2,5 % *

    * D . I . b ) altri : * *

    * ex 2 . non nominati : * *

    * - Olio di palmisti e di cocco * 6,5 % *

    * II . altri : * *

    * a ) Olio di palma : * *

    * 1 . greggio * 4 % *

    * 2 . altro * 12 % *

    * b ) non nominati : * *

    * 1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 18 % *

    * 2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi : * *

    * ex aa ) greggi : * *

    * - Olio di palmisti e di cocco * 7 % *

    * ex bb ) altri : * *

    * - Olio di palmisti e di cocco * 13 % *

    15.10 * Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali : * *

    * A . Acido stearico * 2 % *

    * B . Acido oleico * 3 % *

    * C . altri acidi grassi industriali ; oli acidi di raffinazione * esenzione *

    * D . Alcoli grassi industriali * 6 % *

    15.11 * Glicerina , comprese le acque e le liscivie glicerinose : * *

    * A . Glicerina greggia , comprese le acque e le liscivie glicerinose * esenzione *

    * B . altra , compresa la glicerina sintetica * esenzione *

    15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati : * *

    * A . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 16 % *

    * B . altrimenti presentati * 11 % *

    15.15 * Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche colorato artificialmente ; cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente : * *

    * A . Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche colorato artificialmente * esenzione *

    * B . Cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente : * *

    * II . altre * esenzione *

    15.16 * Cere vegetali , anche colorate artificialmente : * *

    * B . altre * esenzione *

    15.17 * Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * *

    * A . Degras * esenzione *

    * B . Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * *

    * II . altri : * *

    * a ) Morchie o fecce di olio , paste di saponificazione ( soap-stocks ) * esenzione *

    * b ) non nominati * esenzione *

    16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * *

    * A . di fegato : * *

    * I . di oca o di anatra * 14 % *

    * B . altre : * *

    * II . di selvaggina o di coniglio : * *

    * - di selvaggina * 9 % *

    * - di coniglio * 14 % *

    * III . non nominate : * *

    * b ) altre : * *

    * 1 . contenenti carne o frattaglie della specie bovina : * *

    * ex bb ) altre : * *

    * - Preparazioni e conserve di lingue di animali della specie bovina * 17 % *

    * 2 . non nominate : * *

    * aa ) di ovini o di caprini : * *

    * - di ovini * 18 % *

    * - di caprini * 16 % *

    * bb ) altre * 16 % *

    16.03 * Estratti e sughi di carne , estratti di pesce , in recipienti o involucri immediati di contenuto netto : * *

    * B . di più di 1 kg ma meno di 20 kg * esenzione *

    * C . di 1 kg o meno * 5 % *

    16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale e i suoi succedanei : * *

    * A . Caviale e succedanei del caviale : * *

    * I . Caviale ( uova di storione ) * 12 % *

    * II . altri * 16 % *

    * B . Salmonidi * 4 % *

    * ex F . Boniti e sgombri * 19 % *

    * G . altre : * *

    * I . Filetti crudi , coperti semplicemente di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 10 % *

    * II . non nominati * 10 % *

    16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati : * *

    * A . Granchi 6,5 % *

    * ex B . altri , con l ' esclusione dei gamberetti grigi del genere « Crangon spp . » e delle lumache di terra * 6 % *

    17.04 * Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : * *

    * A . Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore al 10 % in peso , senza aggiunta di altre materie * 9 % *

    * B . Gomme da masticare del genere « chewing-gum » * 3 % + em con riscoss . mass . del 23 % *

    * C . Preparazione detta « cioccolato bianco » * 5 % + em con riscoss . mass . del 27 % + daz *

    * D . altri * 7 % + em con riscoss . mass . del 27 % + daz *

    18.03 * Cacao in massa o in pani ( pasta di cacao ) anche sgrassato * 11 % *

    18.05 * Cacao in polvere , non zuccherato * 9 % *

    18.06 * Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao : * *

    * A . Cacao in polvere , semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio * 3 % + em *

    * C . Cioccolata e prodotti di cioccolata , anche ripieni ; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero , contenenti cacao * 9 % + em con riscoss . mass . del 27 % + daz *

    19.02 * Estratti di malto ; preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , di semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso : * *

    * B . altri : * *

    * I . contenenti estratti di malto e aventi tenore , in peso , di zuccheri riduttori ( calcolati in maltosio ) uguale o superiore al 30 % * esenzione + em *

    * II . non nominate : * *

    * - Preparazioni a base di farina di leguminose presentate in forma di dischi di pasta essiccata al sole , denominata « papad » * esenzione *

    * - altre * esenzione + em *

    ex 19.04 * Tapioca , esclusa quella di fecola di patate * 4 % + em *

    19.05 * Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice , corn-flakes » e simili * esenzione + em *

    19.07 * Pane , biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta ; ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodotti simili : * *

    * A . Pane croccante detto « Knaeckebrot » * 3 % + em con riscoss . mass . del 24 % + daf *

    * B . Pane azimo ( Mazoth ) * esenzione + em con riscoss . mass . del 20 % + daf *

    * C . Ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecola e prodotti simili * esenzione + em *

    * D . altri * 5 % + em *

    19.08 * Prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria , anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione : * *

    * A . Preparazioni dette « pan pepato » ( pain d ' ùpices ) * 5 % + em *

    20.01 * Ortaggi , piante , mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri : * *

    * ex C . altri , esclusi « mixed pickles » , pimenti o peperoni dolci * 14 % *

    20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico : * *

    * B . Tartufi * 14 % *

    * D . Asparagi * 20 % *

    * E . Crauti * 15 % *

    * ex F . Capperi * 12 % *

    * ex H . altri , compresi i miscugli : * *

    * - Moringa oleifera ( « Drumsticks » ) * esenzione *

    20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri : * *

    * ex A . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 10 % + ( P ) *

    * ex B . altre : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 10 % *

    20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristallizzate ) : * *

    * B . altre : * *

    * ex I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E ed F 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 6 % + ( P ) *

    * ex II . non nominate : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.02 D , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 6 % *

    20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * *

    * B . Marmellate di agrumi : * *

    * ex I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 30 % , escluse le marmellate di arance * 19 % + ( P ) *

    * ex II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 30 % , e inferiore o uguale al 30 % , escluse le marmellate di arance * 19 % + ( P ) *

    * B . ex III . altre , escluse le marmellate di arance * 19 % *

    * C . altre : * *

    * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 30 % * *

    * ex b ) altre : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 11 % + ( P ) *

    * ex II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % ed inferiore o uguale al 30 % : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 11 % + ( P ) *

    * ex III . non nominate : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 11 % *

    20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * *

    * A . Frutta a guscio , comprese le arachidi , tostate , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

    * I . di più di 1 kg : * *

    * - Mandorle , noci comuni e nocciole * 12 % ( * ) *

    * - altre * 7 % *

    * II . di 1 kg o meno : * *

    * - Mandorle , noci comuni e nocciole * 14 % ( * ) *

    * - altre * 8 % *

    * B . altre : * *

    * I . con aggiunta di alcole : * *

    * a ) Zenzero * 10 % *

    * b ) Ananassi , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

    * 1 . di più di 1 kg : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 17 % * 10 % + ( P ) *

    * bb ) altri * 10 % *

    * 2 . di 1 kg o meno : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 19 % * 10 % + ( P ) *

    * bb ) altri * 10 % *

    * c ) Uve : * *

    * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 25 % + ( P ) *

    * 2 . altre * 25 % *

    * d ) Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

    * B . I . d ) 1 . di più di 1 kg : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % * 25 % + ( P ) *

    * bb ) altre * 25 % *

    * 2 . di 1 kg o meno : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 15 % * 25 % + ( P ) *

    * bb ) altre * 25 % *

    * e ) altre frutta : * *

    * ex 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 9 % , escluse le ciliegie * 25 % + ( P ) *

    * ex 2 . altre , escluse le ciliegie * 25 % *

    * f ) Miscugli di frutta : * *

    * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 9 % * 25 % + ( P ) *

    * 2 . altri * 25 % *

    * II . senza aggiunta di alcole : * *

    * a ) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * *

    * 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 10 % + ( P ) *

    * 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 19 % + ( P ) ( * ) *

    * 4 . Uve * 18 % + ( P ) ( * ) *

    * ex 8 . altre frutta : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 7 % + ( P ) *

    * - Tamarindi ( baccelli , polpe ) * 7 % + ( P ) *

    * 9 . Miscugli di frutta : * *

    * ex aa ) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale di tutti i tipi : * *

    * - Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi meloni e cocomeri * 11 % + ( P ) *

    * b ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * *

    * 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 10 % + ( P ) *

    * 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 19 % + ( P ) ( * ) *

    * 4 . Uve * 19 % + ( P ) ( * ) *

    * B . II . b ) ex 8 . altre frutta : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 8 % + ( P ) *

    * 9 . Miscugli di frutta : * *

    * ex aa ) Miscugli nei quali nessuno dei tipi di frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale di tutti i tipi : * *

    * - Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi meloni e cocomeri * 8 % + ( P ) *

    * c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

    * 1 . di 4,5 kg o più : * *

    * ex dd ) altre frutta : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 7 % *

    * ex ee ) Miscugli di frutta : * *

    * - Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi meloni e cocomeri , nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 11 % *

    * 2 . di meno di 4,5 kg : * *

    * ex bb ) altre frutta e miscugli di frutta : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 7 % *

    * - Miscugli composti di due o più delle frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F e 08.09 , esclusi meloni e cocomeri , nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 12 % *

    20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * *

    * A . con densità superiore a 1,33 a 15° C : * *

    * III . altri : * *

    * ex a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * - Frutta della sottovoce 08.01 A * esenzione *

    * A . III . ex a ) - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 B , E ed F , 08.09 , esclusi datteri , ananassi , meloni e cocomeri * 14 % *

    * - Frutta della sottovoce 08.02 D * 28 % *

    * b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * ex 1 . aventi tenore , in peso di zuccheri addizionati superiore al 30 % * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 14 % + ( P ) *

    * - Frutta della sottovoce 08.02 D * 28 % + ( P ) *

    * ex 2 . altri : * *

    * - Frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 14 % *

    * - Frutta della sottovoce 08.02 D * 28 % *

    * B . con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C : * *

    * II . altri : * *

    * a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * 2 . di pompelmi e di pomeli * 8 % *

    * 3 . di limoni o di altri agrumi : * *

    * ex aa ) con zuccheri addizionati : * *

    * - esclusi i succhi di limoni * 13 % ( * ) *

    * ex bb ) altri : * *

    * - esclusi i succhi di limoni * 13 % ( * ) *

    * 4 . di ananassi : * *

    * aa ) con zuccheri addizionati * 17 % + ( P ) ( * ) *

    * bb ) altri * 17 % ( * ) *

    * 6 . di altre frutta e ortaggi : * *

    * ex aa ) con zuccheri addizionati : * *

    * - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % *

    * - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche * 17 % ( * ) *

    * ex bb ) altri : * *

    * - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % *

    * - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche * 18 % ( * ) *

    * B . II . a ) 7 . Miscugli : * *

    * ex bb ) altri , esclusi i miscugli contenenti , isolatamente o insieme , più del 25 % di succo d ' uva , di agrumi , di ananassi , di mele , di pere , di pomodori , di albicocche o di pesche : * *

    * 11 . con zuccheri addizionati * 17 % ( * ) *

    * 22 . non nominati * 18 % ( * ) *

    * b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * 2 . di pompelmi e di pomeli : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 8 % + ( P ) *

    * bb ) altri * 8 % *

    * 4 . di altri agrumi : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore 30 % * 14 % + ( P ) ( * ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % * 14 % ( * ) *

    * cc ) senza zuccheri addizionati * 15 % ( * ) *

    * 5 . di ananassi : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30% * 17 % + ( P ) ( * ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 17 % ( * ) *

    cc ) senza zuccheri addizionati * 17 % ( * ) *

    * 7 . di altre frutta e ortaggi : * *

    * ex aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * *

    * - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % + ( P ) *

    * - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche : * 17 % + ( P ) ( * ) *

    * ex bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % : * *

    * - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % *

    * - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche * 17 % ( * ) *

    * ex cc ) senza zuccheri addizionati : *

    * - di frutta delle voci e sottovoci 08.01 , 08.08 B , E ed F , 08.09 , esclusi ananassi , meloni e cocomeri * 9 % *

    * - di altre frutta , escluso il succo di albicocche e di pesche * 18 % ( * ) *

    * B . II . b ) 8 . Miscugli : * *

    * ex bb ) altri , esclusi i miscugli contenenti , isolatamente o insieme , più del 25 % di succo d ' uva , di agrumi , di ananassi , di mele , di pere , di pomodori , di albicocche e di pesche : * *

    * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore al 30 % * 17 % + ( P ) ( * ) *

    * 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore al 30 % * 17 % ( * ) *

    * 33 . senza zuccheri addizionati * 18 % ( * ) *

    21.02 * Estratti o essenze di caffè , di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o essenze ; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : * *

    * ex A . Essenze di caffè * 9 % *

    * B . Estratti o essenze di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o essenze * esenzione *

    * C . Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè : * *

    * II . altri * 2 % + em *

    * D . Estratti di cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè : * *

    * II . altri * 6 % + em *

    21.03 * Farina di senapa e senapa preparata : * *

    * A . Farina di senapa , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

    * I . di 1 kg o meno * esenzione *

    * II . di più di 1 kg * esenzione *

    * B . Senapa preparata * 8 % *

    21.04 * Salse ; condimenti composti : * *

    * B . Salse a base di purè di pomodoro * 6 % *

    * ex C . altri : * *

    * - prodotti a base di ketchup di pomodoro * 7 % *

    * - altri , escluse le salse a base di olio vegetale * 5 % *

    21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi , preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate : * *

    * A . Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi preparati * 11 % *

    * B . Preparazioni alimentari composte omogeneizzate * 17 % *

    21.06 * Lieviti naturali , vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : * *

    * A . Lieviti naturali vivi : * *

    * I . Lieviti madre selezionati ( lieviti di coltura ) * 8 % *

    * A . II . Lieviti di panificazione : * *

    * a ) secchi * 5 % + em *

    * b ) altri * 5 % + em *

    * III . altri * 10 % *

    * B . Lieviti naturali morti : * *

    * I . in tavolette , cubi o presentazioni simili , o anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 6 % *

    * II . altri * esenzione *

    * C . Lieviti artificiali preparati * 4 % *

    21.07 * Preparazioni alimentari non nominate nù comprese altrove : * *

    * A . Cereali in semi o in spighe , precotti o altrimenti preparati * *

    * I . Granturco * 3 % + em *

    * II . Riso * 4 % + em *

    * III . altri * 4 % + em *

    * G . altre : * *

    * I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte : * *

    * a ) non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di saccarosio ( compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio ) : * *

    * ex I . non contenenti o contenenti , in peso , meno di 5 % di amido o di fecola : * *

    * - Cuori di palma * 9 % *

    22.01 * Acqua , acque minerali , acque gassose , ghiaccio e neve : * *

    * A . Acque minerali naturali o artificiali ; acque gassose * esenzione *

    22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) a altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07 : * *

    * A . non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte * 6 % *

    22.03 * Birra * 14,5 % *

    22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione di bevande : * *

    * C . Bevande alcoliche : * *

    * V . altri , presentati in recipienti contenenti : * *

    * ex a ) due litri o meno : * *

    * - Tequila , pisco e singani * 1,30 ECU per % vol e per hl + 5 ECU per hl *

    23.01 * Farine e polveri di carne e frattaglie , di pesci , crostacei o molluschi , non adatte all ' alimentazione umana ; ciccioli : * *

    * B . Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi * esenzione *

    23.02 * Crusche , stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi : * *

    * B . di legumi * 3 % *

    23.06 * Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati nù compresi altrove : * *

    * B . non nominati * esenzione *

    23.07 * Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : * *

    * A . Prodotti detti « solubili » di pesci o di mammiferi marini * esenzione *

    * C . non nominati * 3 % *

    24.02 * Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco : * *

    * A . Sigarette * 87 % ( * ) *

    * B . Sigari e sigaretti * 42 % ( * ) *

    * C . Tabacco da fumo * 110 % ( * ) *

    * D . Tabacco da masticare e tabacco da fiuto * 45 % ( * ) *

    * E . altri , compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie * 19 % ( * ) *

    NB : Per la spiegazione delle abbreviazioni , vedi alla fine di questo elenco .

    ( a ) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell ' esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell ' elenco soltanto a titolo indicativo .

    ( b ) Il beneficio delle preferenze non è concesso ai prodotti segnati con un asterisco , originari della Cina .

    ( c ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno adottare .

    Abbreviazioni

    ( P ) : significa che le merci considerate sono sottoposte al regime dei prelievi ;

    em : significa che i prodotti considerati sono sottoposti alla riscossione di un elemento mobile fissato nel quadro dei regolamenti concernenti gli scambi di certe merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ;

    daf : significa che un dazio addizionale può essere riscosso sulla farina contenuta nei rispettivi prodotti ;

    daz : significa che un dazio addizionale può essere riscosso sullo zucchero contenuto nei rispettivi prodotti .

    ALLEGATO B

    Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate ( 1 )

    I . PAESI INDIPENDENTI

    208 Algeria * 314 Gabon * 649 Oman *

    330 Angola * 276 Gana * 662 Pakistan *

    459 Antigua e Barbuda * 464 Giamaica * 442 Panama *

    632 Arabia Saudita * 628 Giordania * 801 Papuasia-Nuova Guinea *

    528 Argentina * 473 Grenada * 520 Paraguay *

    453 Bahamas * 416 Guatemala * 504 Perù *

    640 Bahrein * 488 Guiana * 644 Qatar *

    469 Barbados * 424 Honduras * 456 Repubblica dominicana *

    421 Belize * 664 India * 066 Romania *

    676 Birmania * 700 Indonesia * 806 Salomone , isole *

    516 Bolivia * 612 Irak * 465 Santa Lucia *

    508 Brasile * 616 Iran * 467 San Vincenzo *

    696 Cambogia * 048 Iugoslavia * 248 Senegal *

    302 Camerun * 346 Kenia * 706 Singapore *

    512 Cile * 812 Kiribati * 608 Siria *

    720 Cina * 636 Kuwait * 669 Sri Lanka *

    600 Cipro * 604 Libano * 492 Suriname *

    480 Colombia * 268 Liberia * 393 Swaziland *

    318 Congo * 216 Libia * 680 Tailandia *

    728 Corea del Sud * 370 Madagascar * 472 Trinidad e Tobago *

    436 Costarica * 701 Malaysia * 212 Tunisia *

    272 Costa d ' Avorio * 204 Marocco * 807 Tuvalu *

    448 Cuba * 228 Mauritania * 524 Uruguay *

    460 Dominica * 373 Maurizio * 816 Vanuatu *

    500 Ecuador * 412 Messico * 484 Venezuela *

    220 Egitto * 366 Mozambico * 690 Vietnam *

    428 El Salvador * 803 Nauru * 322 Zaire *

    647 Emirati arabi uniti * 432 Nicaragua * 378 Zambia *

    815 Figi * 288 Nigeria * 382 Zimbabwe *

    708 Filippine * * *

    ( 1 ) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario e quello della geonomenclatura 1980 [ regolamento ( CEE ) n . 2566/79 , GU n . L 294 del 21 . 11 . 1979 , pag . 5 ] .

    II . PAESI E TERRITORI

    dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

    476 Antille olandesi

    413 Bermude

    703 Brunei

    044 Gibilterra

    740 Hong Kong

    450 Indie occidentali

    463 Isole Cayman

    529 Isole Falkland e dipendenze

    813 Isole Pitcairn

    454 Isole Turks e Caicos

    457 Isole Vergini degli Stati Uniti

    811 Isole Wallis e Futuna

    743 Macao

    377 Mayotte

    809 Nuova Caledonia e dipendenze

    808 Oceania americana ( 1 )

    802 Oceania australiana ( isola Christmas , isole Cocos [ Keeling ] , isole Heard e McDonald , isola Norfolk )

    814 Oceania neozelandese ( isole Cook , isola di Niue , isole Tokelau )

    822 Polinesia francese

    890 Regioni polari * Terre australi ed antartiche francesi *

    * Territorio antartico australiano *

    * Territorio antartico britannico *

    329 Sant ' Elena e dipendenze

    357 Territori britannici dell ' Oceano Indiano

    Osservazione : Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori .

    ( 1 ) L ' Oceania americana comprende : Guam , Samoa americane ( compresa l ' isola Swains ) , isole Midway , isole Johnston e Sand , isola Wake ; le isole sotto tutela : Caroline , Marianne e Marshall .

    ALLEGATO C

    Lista dei prodotti contemplati all ' articolo 1 , paragrafo 3 ( a )

    01.01 Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi

    01.04 A II Animali vivi delle specie ovina e caprina ( b )

    01.06 Altri animali vivi

    02.01 A I Carni delle specie equina , asinina e mulesca , fresche , refrigerate o congelate

    02.01 A III b ) Carni della specie suina , diverse da quelle commestibili , fresche , refrigerate o congelate

    02.01 B II a ) Frattaglie delle specie equina , asinina e mulesca , fresche , refrigerate o congelate

    02.01 B II b ) Frattaglie della specie bovina , fresche , refrigerate o congelate

    02.01 B II d ) Altre frattaglie non nominate , fresche , refrigerate o congelate

    02.04 Altre carni e frattaglie , commestibili , fresche , refrigerate o congelate

    02.06 A Carni di cavallo , salate o in salamoia , o anche secche

    02.06 C I b ) Frattaglie della specie bovina , salate o in salamoia , secche o affumicate

    02.06 C II b ) Frattaglie delle specie ovina e caprina , salate o in salamoia , secche o affumicate

    02.06 C III Altre carni e frattaglie , commestibili , salate o in salamoia , secche o affumicate

    CAPITOLO 3 PESCI , CROSTACEI E MOLLUSCHI

    04.05 A II Uova in guscio , diverse da quelle di volatili , fresche o conservate

    04.06 Miele naturale

    04.07 Prodotti commestibili di origine animale , non nominati nù compresi altrove

    CAPITOLO 5 ALTRI PRODOTTI D ' ORIGINE ANIMALE , NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

    CAPITOLO 6 PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

    07.01 A Patate , fresche o refrigerate

    07.01 F Legumi da granella , sgranati o in baccello , freschi o refrigerati

    07.009 III Ravanelli ( Cochlearia armoracia )

    07.01 S Peperoni , freschi o refrigerati

    07.01 T Altri ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati

    07.02 B Altri ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati

    ex 07.03 Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato , ad esclusione delle olive

    07.04 A Cipolle , disseccate , disidratate o evaporate , anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o polverizzate , ma non altrimenti preparate

    ex 07.04 B Altri ortaggi e piante mangerecce , disseccate , disidratate e evaporate , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati , ad esclusione delle olive

    07.05 Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati

    07.06 B Altri

    ex 08.01 Datteri , banane ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio , ad esclusione delle banane fresche e degli ananassi freschi

    08.02 D Pompelmi e pomeli , freschi o secchi

    08.02 E Altri agrumi , freschi o secchi

    08.05 D Pistacchi , freschi o secchi , anche sgusciati o decorticati

    08.05 E Noci di pecàn , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate

    08.05 F Noci di arec o di betel e noci di cola , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate

    ex 08.05 G Altre frutta a guscio , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate

    08.07 E Altre frutta a nocciolo , fresche

    08.08 C Mirtilli neri ( frutta del Vaccinium myrtillus )

    08.08 E Papaie , fresche

    08.08 F Altre bacche fresche

    08.09 Altre frutta , fresche

    ex 08.10 Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri , ad esclusione delle fragole

    08.11 Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate

    08.12 Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso )

    08.13 Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche

    CAPITOLO 9 CAFFÈ , TÈ , MATE E SPEZIE

    10.06 A Riso , destinato alla semina ( b )

    11.04 A Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce 07.05

    11.04 B Farine delle frutta comprese nel capitolo 8

    11.05 Farina , semolino e fiocchi di patate

    11.08 B Inulina

    ex CAPITOLO 12 SEMI E FRUTTI OLEOSI ; SEMI , SEMENTI E FRUTTI DIVERSI ; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI : PAGLIE E FORAGGI , AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLA VOCE 12.04

    CAPITOLO 13 GOMME , RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

    CAPITOLO 14 MATERIE DA INTRECCIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE , NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE

    15.02 Sevi ( delle specie bovina , ovina e caprina ) , greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo »

    15.03 Stearina solare : oleostearina : olio di strutto e oleomargarina non emulsionata , non mescolati nù altrimenti preparati

    15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati

    15.05 Grassi di lana e sostanze grasse derivate , comprese la lanolina

    15.06 Altri grassi e oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascami , ecc . )

    ex 15.07 Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati , ad esclusione dell ' olio d ' oliva

    15.08 Oli animali e vegetali , cotti , ossidati , disidratati , solforati , soffiati , standolizzati o in altro modo modificati

    15.10 Acidi grassi industriali , oli acidi di raffinazione , alcoli grassi industriali

    15.11 Glicerina , comprese le acque e le liscivie glicerinose

    15.12 Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati

    15.13 Margarina , imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

    15.15 Bianco di balena e di altri cetacei ( spermaceti ) , greggio , pressato o raffinato , anche colorato artificialmente ; cere d ' api e di altri insetti , anche colorate artificialmente

    15.16 Cere vegetali , anche colorate artificialmente

    15.17 A Degras

    15.17 B II Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali , ad esclusione dei prodotti della sottovoce doganale 15.17 B I

    16.02 A I Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , di fegato d ' oca o d ' anatra

    16.02 B II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , di selvaggina o di coniglio

    16.02 B III b ) 1 bb ) Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie , contenenti carni o frattaglie della specie bovina , diverse dai prodotti della sottovoce 16.02 B III b ) 1 aa )

    16.02 B III b ) 2 Altre preparazioni e conserve di carni , non nominate

    16.03 Estratti e sughi di carne , estratti di pesce , in recipienti o involucri immediati di contenuto netto

    16.04 Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei

    16.05 Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati

    17.04 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao

    CAPITOLO 18 CACAO E SUE PREPARAZIONI

    CAPITOLO 19 PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI , DI FARINE , DI AMIDI O DI FECOLE : PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

    ex CAPITOLO 20 PREPARAZIONI DI ORTAGGI , DI PIANTE MANGERECCE , DI FRUTTA E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE , AD ESCLUSIONE :

    - dei prodotti delle sottovoci 20.07 A I a ) , A I b ) 2 , B I a ) 1 aa ) , B I a ) 1 bb ) 22 , B I b ) 1 aa ) 22 e B I b ) 1 bb ) 22 ;

    - dei succhi di ananassi , meloni e cocomeri , delle sottovoci 20.07 A III a ) , A III b ) 1 e A III b ) 2 ;

    - dei miscugli di succhi di frutta contenenti , in peso , più di 25 % di succo di ananassi , della sottovoce 20.07 B II a ) 7 bb )

    ex CAPITOLO 21 PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE , AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLA SOTTOVOCE 21.07 F

    ex CAPITOLO 22 BEVANDE , LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI , AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI DELLE SOTTOVOCI 22.04 , 22.05 , 22.07 A e 22.09 C I

    23.01 Farine e polveri di carne e frattaglie , di pesci , crostacei o molluschi , non adatte all ' alimentazione umana ; ciccioli

    23.02 B Crusche , stacciature ed altri residui della vagliatura , della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi

    23.06 B Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati nù compresi altrove

    23.07 A Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali : prodotti detti « solubili » , di pesci o di mammiferi marini

    23.07 C Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali , non nominate nù comprese altrove

    24.02 Tabacchi lavorati ; estratti o sughi di tabacco

    ( a ) I prodotti agricoli che beneficiano in regime di dazio comune dell ' esenzione o di una sospensione temporanea totale del dazio della tariffa doganale comune figurano nell ' elenco soltanto a titolo indicativo .

    ( b ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che le autorità competenti vorranno stabilire .

    ALLEGATO D

    Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

    660 Afganistan

    236 Alto Volta

    666 Bangladesh

    284 Benin

    391 Botswana

    328 Burundi

    675 Butan

    244 Ciad

    375 Comore

    334 Etiopia

    252 Gambia

    338 Gibuti

    260 Guinea

    257 Guinea-Bissau

    310 Guinea equatoriale

    452 Haiti

    684 Laos

    395 Lesotho

    386 Malawi

    667 Maldive

    232 Mali

    672 Nepal

    240 Niger

    306 Repubblica Centrafricana

    247 Repubblica del Capo Verde

    324 Ruanda

    819 Samoa occidentali

    311 Saeo Tomù e Principe

    355 Seicelle e dipendenze

    264 Sierra Leone

    342 Somalia

    224 Sudan

    352 Tanzania

    280 Togo

    817 Tonga

    350 Uganda

    652 Yemen del Nord

    656 Yemen del Sud

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