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Document 31982R2771

Regolamento (CEE) n. 2771/82 della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prezzi d' acquisto dei quarti posteriori applicabili all' intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 22 novembre 1982, modificando il regolamento (CEE) n. 2226/78 e abrogando il regolamento (CEE) n. 1756/82

GU L 292 del 16.10.1982, p. 14–18 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/05/1983; abrog. impl. da 31983R1253

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/2771/oj

31982R2771

Regolamento (CEE) n. 2771/82 della Commissione, del 15 ottobre 1982, che fissa i prezzi d' acquisto dei quarti posteriori applicabili all' intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 22 novembre 1982, modificando il regolamento (CEE) n. 2226/78 e abrogando il regolamento (CEE) n. 1756/82

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 16/10/1982 pag. 0014 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1982

che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine a decorrere dal 22 novembre 1982, modificando il regolamento (CEE) n. 2226/78 e abrogando il regolamento (CEE) n. 1756/82

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),

considerando che, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 427/77 (3), le qualità e le presentazioni dei prodotti acquistati devono essere determinate tenendo conto tanto della necessità di assicurare un efficace sostegno del mercato e di tutelare l'equilibrio tra il mercato in causa e quello delle produzioni animali concorrenti, quanto delle responsabilità finanziarie che incombono a tal riguardo alla Comunità; che, tenuto conto della situazione del mercato, è opportuno limitare gli acquisti ai soli quarti posteriori;

considerando che è pertanto necessario abrogare, a decorrere dal 22 novembre 1982, il regolamento (CEE) n. 1756/82 della Commissione (4) e fissare i prezzi d'acquisto dei soli quarti posteriori; che, tenuto conto dell'autorizzazione concessa all'organismo d'intervento italiano di effettuare gli acquisti in conformità dell'articolo 2, secondo comma, del suddetto regolamento, tale organismo deve sospendere gli acquisti previsti dal regolamento in questione ad una data anteriore;

considerando che i limiti inferiori e superiori dei prezzi d'acquisto devono essere fissati in modo da consentire agli organismi d'intervento di tener contro delle differenze di valore delle carni in funzione dell'età, del peso, della conformazione e dello stato d'ingrassamento degli animali;

considerando che occorre fissare i limiti superiori dei prezzi d'acquisto ad un livello corrispondente al prezzo d'intervento fissato dal regolamento (CEE) n. 1197/82 del Consiglio (5), per la campagna di commercializzazione 1982/1983, applicando i coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/82;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato delle carni bovine, è opportuno escludere gli « Ochsen A » dall'elenco dei prodotti che possono essere oggetto di acquisti d'intervento nella Repubblica federale di Germania; che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2226/78;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 22 novembre 1982, gli organismi d'intervento acquistano i quarti posteriori offerti alle condizioni definite nel regolamento (CEE) n. 2226/78 a prezzi compresi entro i limiti fissati nell'allegato I, per i singoli prodotti, tenuto conto dell'età, della conformazione e dello stato di ingrassamento degli animali da cui provengono i prodotti medesimi.

Tuttavia, per quanto concerne l'Italia, l'organismo d'intervento competente procede agli acquisti di cui al primo comma a partire dal 18 ottobre 1982.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2226/78 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1756/82 è abrogato con decorrenza dal 22 novembre 1982.

Tuttavia, per quanto concerne l'Italia, l'organismo d'intervento competente sospende gli acquisti previsti dal suddetto regolamento a decorrere dal 18 ottobre 1982.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.

(3) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

(4) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 12.

(5) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 26.

(6) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

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