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Document 31982D0481
82/481/EEC: Commission Decision of 5 July 1982 establishing that the apparatus described as 'Aminco - Spectrofluorometer, model J 4-8970' may not be imported free of Common Customs Tariff duties
82/481/CEE: Decisione della Commissione, del 5 luglio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Aminco - Spectrofluorometer, model J 4 - 8970" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
82/481/CEE: Decisione della Commissione, del 5 luglio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Aminco - Spectrofluorometer, model J 4 - 8970" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
GU L 214 del 22.7.1982, p. 20–20
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
In force
82/481/CEE: Decisione della Commissione, del 5 luglio 1982, che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato "Aminco - Spectrofluorometer, model J 4 - 8970" non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 214 del 22/07/1982 pag. 0020 - 0020
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 1982 che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Aminco - Spectrofluorometer, model J 4 - 8970 » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune (82/481/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (1), modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7, considerando che, con lettera del 29 dicembre 1981, il Belgio ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Aminco - Spectrofluorometer, model J 4 - 8970 », ordinato l'8 settembre 1978 e destinato ad essere utilizzato per la ricerca nel campo della microanalisi e della submicroanalisi di fitofenoli e combinazioni simili, nonché per la determinazione dell'attività dell'enzima N-feruloiglicine deferulase, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità; considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 14 maggio 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie; considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è uno spettrofluorometro; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il potere risolutivo dello spettro, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico; considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « SFR 100 » costruito dalla ditta Baird-Atomic Ltd, East Street, Braintree, Essex, Regno Unito e dell'apparecchio « JY 3 C » costruito dalla ditta Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91163 Longjumeau Cedex, Francia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importazione dell'apparecchio denominato « Aminco - Spectrofluorometer, model J 4 - 8970 », che costituisce oggetto della domanda del Belgio del 29 dicembre 1981, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1982. Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione (1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1. (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.