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Document 31982R1847

    Regolamento (CEE) n. 1847/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo d' offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le arance dolci, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d' offerta del prodotto ellenico

    GU L 203 del 10.7.1982, p. 7–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1847/oj

    31982R1847

    Regolamento (CEE) n. 1847/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo d' offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le arance dolci, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d' offerta del prodotto ellenico

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 10/07/1982 pag. 0007 - 0008


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1847/82 DELLA COMMISSIONE

    del 7 luglio 1982

    che fissa, per la campagna 1982/1983, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le arance dolci, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Grecia,

    visto il regolamento (CEE) n. 10/81 del Consiglio, del 1o gennaio 1981, che stabilisce, per il settore degli ortofrutticoli, le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione del 1979 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

    considerando che, a norma dell'articolo 75 dell'atto di adesione, per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia, per i quali è fissato un prezzo istituzionale, è instaurato un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità a nove;

    considerando che, in conformità dell'articolo 75, paragrafo 2, lettera a), dell'atto di adesione, un prezzo d'offerta comunitario è calcolato annualmente, da un lato sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità a nove, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti delle regioni di produzione sino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che i menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi constatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario; che tuttavia il prezzo d'offerta comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi, poiché tale prezzo d'offerta è ridotto del 6 %, per il secondo ravvicinamento del prezzo, ai sensi dell'articolo 59 dell'atto di adesione;

    considerando che, tenuto conto delle differenze di comparabilità delle varietà di arance dolci sotto il profilo della loro valutazione commerciale, è opportuno classificare tali varietà in tre gruppi;

    considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 10/81, i corsi considerati per il calcolo dei prezzi alla produzione sono quelli constatati, per un prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, sul o sui mercati rappresentativi situati nelle zone d produzione aventi i corsi più bassi, per i prodotti o le varietà che rappresentano una parte considerevole della produzione commercializzata nel corso dell'anno o durante una parte di esso e che rispondono alla categoria di qualità I e a determinate condizioni per quanto riguarda il condizionamento; che la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo viene stabilita escludendo quelli che possono essere considerati eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle fluttuazioni normali constatate sullo stesso mercato;

    considerando che, ai fini del calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico, di cui all'articolo 75, paragrafo 2, lettera b, dell'atto di adesione, occorre precisare le varietà il cui prezzo d'offerta deve essere comparato rispettivamente ai prezzi fissati per il gruppo I, a quelli fissati per il gruppo II e a quelli fissati per il gruppo III; che, inoltre, talune varietà provenienti dalla Grecia non sono direttamente comparabili, sotto il profilo della loro valutazione commerciale, ai gruppi di varietà comunitari; che occorre pertanto fissare, sulla base dei rispettivi valori commerciali, dei coefficienti da applicare, per il calcolo del prezzo d'offerta, al corso delle varietà provenienti dalla Grecia, in modo da renderle comparabili ai gruppi di varietà comunitari;

    considerando che, in base all'applicazione dei predetti criteri, i prezzi d'offerta comunitari delle arance dolci per il periodo dal 1o dicembre 1982 al 31 maggio 1983 sono fissati ai livelli sotto indicati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna 1982/1983, il prezzo d'offerta comunitario delle arance dolci fresche, della sottovoce 08.02 A I della tariffa doganale comune, espresso in ECU per 100 kg netti, è fissato come segue, per ciascuno dei gruppi di varietà I, II e III dei prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

    - gruppo I: dal 1o dicembre al 31 marzo: 21,47,

    - gruppo II: dal 1o gennaio al 31 maggio: 18,49,

    - gruppo III: dal 1o dicembre al 30 aprile: 10,26.

    2. I gruppi di varietà di cui al paragrafo 1 sono costituiti dalle seguenti varietà:

    - gruppo I: Moro e Tarocco,

    - gruppo II: Sanguinello,

    - gruppo III: Biondo comune.

    3. Il prezzo d'offerta del prodotto ellenico deve essere comparato:

    a) per le varietà Moro e Tarocco, al prezzo fissato per il gruppo I;

    b) per le varietà Biondo comune (Blanca comuna, Blonde commune), Grano de Oro (Imperial, Sucrena), Baladi, Pera, Macetera, Pineapple, Blood oval (Doblefina, Double fine), Portoghese sanguina Sanguina redonda (Entrefina), le varietà del Suriname e la varietà Sanguina ordinaria, salvo la Navel Sanguina (Double fine migliorata, Washington sanguina, Sanguina grande) e la Maltese sanguina, al prezzo fissato per il gruppo III;

    c) per le varietà diverse da quelle di cui alle lettere a) e b):

    - durante il mese di dicembre, al prezzo fissato per il gruppo I;

    - durante il preriodo dal 1o gennaio al 31 maggio, al prezzo fissato per il gruppo II.

    4. Per il calcolo del prezzo d'offerta di cui al paragrafo 3, si applica ai corsi dei prodotti un coefficiente di:

    - 0,76, per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b);

    - 1,20, per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), primo trattino;

    - 1,00 per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera c), secondo trattino.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o dicembre 1982.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1982.

    Per la Commissione

    Poul DALSAGER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.

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