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Document 31982D0397

    82/397/CEE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che accetta impegni in connessione con la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tipi di pellicola di polipropilene per condensatori elettrici originaria del Giappone e chiude tale proceduram

    GU L 172 del 18.6.1982, p. 44–46 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/397/oj

    31982D0397

    82/397/CEE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che accetta impegni in connessione con la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tipi di pellicola di polipropilene per condensatori elettrici originaria del Giappone e chiude tale proceduram

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 18/06/1982 pag. 0044 - 0046


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 giugno 1982

    che accetta impegni in connessione con la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni tipi di pellicola di polipropilene per condensatori elettrici originaria del Giappone e chiude tale procedura

    (82/397/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni in regime di dumping o di sovvenzioni, provenienti da paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 10,

    previa consultazione all'interno del comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 3017/79,

    considerando che la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME) per conto di due produttori comunitari che all'epoca rappresentavano la totale produzione comunitaria di pellicola di polipropilene trattato per condensatori elettrici (OPP-T); che la denuncia conteneva elementi comprovanti l'esistenza di pratiche di dumping per prodotti analoghi originari del Giappone e del pregiudizio materiale da esse derivante;

    considerando che, essendo detti elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), l'avvio di una procedura relativa alle importazioni di questi prodotti originari del Giappone ed ha iniziato l'indagine in materia a livello comunitario;

    considerando che la Commissione ne ha fatto notifica ufficiale agli esportatori ed agli importatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti dei paesi esportatori ed ai ricorrenti;

    considerando che la Commissione ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di render noto il loro punto di vista per iscritto e di esprimersi verbalmente; che tutti gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati si sono avvalsi di questa possibilità;

    considerando che ai fini di una determinazione preliminare del margine di dumping e del pregiudizio la Commissione ha ricevuto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie;

    considerando che la Commissione ha proceduto a controlli in loco presso due produttori giapponesi, Toray Industries Inc. e Honshu Paper Co. Ltd, i quali insieme coprono la totalità delle esportazioni giapponesi di OPP-T nella Comunità, nonché presso tre imprese commerciali con base a Tokio coinvolte nelle transazioni di esportazione di cui sopra: Mitsui & Co. Ltd (che commercializza la pellicola Toray), Japan Pulp and Paper Company Limited e Gunze Sangyo Inc. (che commercializza la pellicola Honshu); che la Commissione ha proceduto a controlli in loco presso i tre importatori interessati, Mitsui & Co. Limited (sezione di Londra), Regno Unito, Mitsui & Co. Europe GmbH e Gunze (Duesseldorf) GmbH, Germania, nonché presso i due produttori comunitari Kalle, Germania, e Safidiep, Francia; che la Commissione ha ottenuto ulteriori informazioni da un terzo produttore comunitario, Kopafol, Germania, che ha avviato la produzione soltanto nella seconda metà del 1981;

    considerando che, ai fini della determinazione del dumping, la Commissione ha scelto, come periodo di indagine, il periodo 1o giugno 1980 - 31 maggio 1981, e che, essendo l'OPP-T esportato nella Comunità in spessori diversi, la Commissione ha ritenuto che un campione rappresentativo fosse costituito dai tipi di pellicola di maggiore rilievo per ciascuno dei due produttori interessati e tali da coprire oltre l'85 % del volume esportato; che la Commissione ha fondato pertanto le proprie conclusioni, per quanto riguarda l'impresa Toray, sulle esportazioni di prodotto con spessore di 8 e 10 micron e, per la Honshu, sulle esportazioni di prodotto con spessore di 7, 8 e 10 micron;

    considerando che nel determinare il valore normale dei prodotti in oggetto la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la pellicola con spessore di 7, 8 oppure 10 micron prodotta dalla Toray o dalla Honshu non era stata venduta ad acquirenti autonomi sul mercato giapponese, eccezion fatta per un piccolo quantitativo venduto dalla Toray a un'impresa di metallizzazione giapponese con cui essa aveva un accordo speciale di lavoro; che, a giudizio della Commissione, queste vendite non erano state effettuate seguendo le normali procedure commerciali;

    considerando che non è stato messo a disposizione della Commissione alcun dato riguardante le vendite all'esportazione dei prodotti Toray nei paesi terzi; che nel periodo delle indagini i prodotti Honshu non sono stati venduti in forti quantitativi sui mercati dei paesi terzi; che pertanto la Commissione ha cercato di stabilire il valore normale in base ad un valore ricostruito;

    considerando che il valore ricostruito del prodotto Toray è stato stabilito prendendo in considerazione il costo dei materiali e della fabbricazione, aggiungendoci tutti gli altri costi che compaiono nella contabilità dell'impresa ed il margine di profitto del 6 % considerato equo dall'impresa stessa;

    considerando che la Honshu non ha fornito i necessari dati relativi al valore ricostruito né ha permesso agli ispettori della Commissione di esaminare la sua contabilità; che la Commissione è stata costretta pertanto a formulare le proprie conclusioni in base ai fatti disponibili; che a questo scopo la Commissione ha stabilito un costo ipotetico di produzione interno franco fabbrica per la pellicola con spessore di 7, 8 e 10 micron, estrapolando in base al prezzo interno praticato per la pellicola Honshu degli spessori immediatamente inferiori e superiori a quello rilevante agli effetti dell'esportazione;

    considerando che tali valori normali sono stati comparati, transazione per transazione, a livello franco fabbrica con i prezzi pagati per i prodotti venduti per l'esportazione nella Comunità; che, allo scopo di effettuare un equo confronto fra il valore normale e i prezzi all'esportazione, sono state prese in considerazione, nel caso di Toray, le differenze fra i termini di pagamento ed i costi d'imballaggio praticati sul mercato interno e quelli praticati per le vendite all'esportazione, nonché le differenze tra i costi diretti di vendita sul mercato interno e su quello estero, nei casi in cui è stato possibile comprovare chiaramente siffatte differenze con soddisfazione della Commissione;

    considerando che, nel caso della Honshu, sono state prese in considerazione le differenze fra le condizioni di credito praticate per le vendite interne e quelle all'esportazione; che non si è tenuto conto delle differenze dichiarate nei costi di fabbricazione fra prodotto esportato e prodotto venduto sul mercato interno poiché l'impresa non ha permesso il controllo della propria contabilità al fine di verificare tali affermazioni;

    considerando che, quale risultato del confronto, le vendite per l'esportazione nella Comunità effettuate da Toray durante il periodo sottoposto ad indagine risultano essere state oggetto di dumping a tassi variabili, in alcuni casi persino del 31 %, con un margine medio ponderato dell'1,07 %; che, sempre a risultato del confronto, tutte le vendite effettuate dalla Honshu sono state oggetto di dumping con un margine medio ponderato del 53,4 %;

    considerando che la Commissione ha anche indagato se il dumping sia stato praticato dalle società Mitsui e Gunze Sangyo, venditrici dei prodotti Toray e Honshu nella Comunità; che nel periodo coperto dall'indagine la Mitsui e la Gunze Sangyo non hanno venduto sul mercato interno OPP-T con spessore di 7,8 oppure 10 micron e che la Commissione non ha a disposizione alcuna prova relativa ai prezzi all'esportazione di questi prodotti praticati dalla Mitsui nei paesi terzi; che pertanto la Commissione ha basato le proprie conclusioni di dumping, per quanto riguarda la Mitsui, sul normale valore dei prodotti Toray e, per quanto riguarda la Gunze Sangyo, sul valore normale dei prodotti Honshu;

    considerando che, per quanto riguarda i prezzi all'esportazione praticati da queste imprese commerciali, la Commissione ha dovuto tener presente che ambedue le imprese hanno venduto i prodotti in oggetto alle rispettive società consociate nella Comunità; che, di conseguenza, i loro prezzi all'esportazione sono stati ricostruiti sulla base dei prezzi a cui sono stati venduti in un primo tempo i prodotti importati ad acquirenti indipendenti nella Comunità, tenendo conto di tutte le spese incontrate fra l'importazione e la rivendita, inclusi il trasporto nella Comunità, l'assicurazione, i dazi doganali, le spese per i crediti concessi agli acquirenti comunitari, i pagamenti delle provvigioni, un equo margine di vendita, i costi generali ed amministrativi delle società consociate e un margine di profitto del 2,8 %; che questo margine, che si rivela equo, corrisponde all'utile realizzato da uno dei tre importatori sulle vendite di OPP-T effettuate nel corso del periodo coperto dall'indagine e che costituisce l'unica prova disponibile per la Commissione;

    considerando che i prezzi all'esportazione della Mitsui e della Gunze Sangyo sono stati comparati, transazione per transazione, franco fabbrica, con il rispettivo valore normale;

    considerando che, come risulta da questi confronti, le vendite all'esportazione nella Comunità effettuate dalla Mitsui sono state oggetto di dumping con margini variabili, che in taluni casi hanno raggiunto il 27 %, con un margine medio ponderato dell'1,3 %, e che tutte le vendite effettuate all'esportazione nella Comunità dalla Gunze Sangyo sono state oggetto di dumping con un margine medio ponderato dell'86,4 %;

    considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle importazioni in regime di dumping, le prove a disposizione della Commissione nel corso dell'indagine preliminare indicano che le importazioni totali di OPP-T di provenienza giapponese sono aumentate da 738 t nel 1978 a 1 305 t nel 1980 e sono diminuite di 499 t nella prima metà del 1981; che la quota di mercato delle importazioni giapponesi è rimasta relativamente stabile, oscillando tra il 32,2 ed il 36 %, benché il consumo dei prodotti in oggetto nella Comunità abbia subito un incremento del 75 % circa nel periodo 1978-1980; considerando che nel periodo coperto dall'indagine i prezzi di rivendita della pellicola di importazione giapponese del tipo più comune, con spessore di 8 micron, e che costituisce più della metà del consumo comunitario, erano estremamente bassi e costringevano i produttori comunitari ad allineare i propri prezzi al ribasso per conservare una certa quota di mercato; che la compressione esercitata sui prezzi da queste importazioni a prezzo ridotto è stata particolarmente risentita in Italia, uno dei maggiori mercati comunitari; che nel 1981 i prezzi medi ponderati di rivendita di questi prodotti importati erano in qualche caso inferiori di oltre il 30 % al livello di prezzo che poteva permettere ai produttori comunitari di coprire i propri costi e di trarre un equo guadagno;

    considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria ha contribuito a determinare per i produttori comunitari di OPP-T gravi perdite e l'impossibilità di vendere il proprio prodotto con un margine di utile;

    considerando che la Commissione ha esaminato se il pregiudizio sia stato determinato da altre cause, quali il volume ed i prezzi delle importazioni non in regime di dumping oppure dalla sovraccapacità dei produttori comunitari, che da sole o in combinazione influiscono negativamente sull'industria considerata; che, comunque, il quantitativo effettivo di importazioni in regime di dumping costituisce quasi la metà delle importazioni globali del prodotto in oggetto e che, di conseguenza, i prezzi offerti alla vendita di tali prodotti nella Comunità ed il fatto che l'effetto di compressione dei prezzi esercitato dalle importazioni si è fatto risentire in modo particolare sui mercati comunitari in cui tutte le importazioni sono state oggetto di dumping a margini particolarmente elevati, hanno portato la Commissione a stabilire che le importazioni di OPP-T originario del Giappone, in regime di dumping, considerate isolatamente, hanno causato alle industrie comunitarie interessate un pregiudizio da qualificare materiale;

    considerando che tutti gli esportatori e gli importatori interessati sono stati informati delle conclusioni dell'indagine ed hanno espresso i propri commenti in proposito; che quindi la Honshu Paper Co. Ltd e la Gunze (Duesseldorf) GmbH, in qualità di società consociate della Gunze Sangyo, si sono impegnate ad alzare i propri prezzi ad un livello sufficiente ad eliminare gli effetti pregiudizievoli dei margini di dumping rilevati; che la Toray Industries Inc. e la Mitsui Co. Ltd hanno parimenti offerto impegni con i quali si eviterebbe il ripetersi del pregiudizio per i produttori comunitari;

    considerando che la Commissione ha pertanto stabilito non essere ora necessario attuare misure di difesa nei confronti delle importazioni di pellicola di polipropilene trattato per condensatori elettrici originaria del Giappone ed ha deciso di accettare gli impegni offerti e di chiudere la procedura senza imporre dazi antidumping,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La Commissione accetta gli impegni offerti per quanto riguarda le procedure antidumping relative alle importazioni di pellicola di polipropilene trattato per condensatori elettrici originaria del Giappone.

    Articolo 2

    La procedura antidumping relativa alle importazioni di pellicola di polipropilene trattato per condensatori elettrici originaria del Giappone viene chiusa.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1982.

    Per la Commissione

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

    (2) GU n. C 155 del 24. 6. 1981, pag. 2.

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