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Document 31982D0396

    82/396/CEE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che autorizza la Grecia a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattatoa (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    GU L 172 del 18.6.1982, p. 42–43 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1983

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/396/oj

    31982D0396

    82/396/CEE: Decisione della Commissione, del 14 giugno 1982, che autorizza la Grecia a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattatoa (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 172 del 18/06/1982 pag. 0042 - 0043


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 giugno 1982

    che autorizza la Grecia a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi terzi e messi in libera pratica nella Comunità, che possono essere oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 115 del trattato

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (82/396/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

    vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri (1), in particolare gli articoli 1 e 2,

    considerando che, ai sensi della decisione 80/47/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione;

    considerando che, a mezzo delle decisioni 82/205/CEE del 22 dicembre 1981 (2) e seguenti, la Commissione ha autorizzato taluni Stati membri a istituire una tale sorveglianza per importazioni di taluni prodotti fino al 30 giugno 1983;

    considerando che, in data 12 e 24 maggio 1982, il governo greco ha presentato domande per essere autorizzato a istituire una sorveglianza intracomunitaria per i seguenti prodotti:

    a) Prodotti tessili

    1.2 // // // Categoria // Paesi d'origine // // // 1 // Turchia // 6 // Cina // 7 // India, Hong Kong // 12 // Malaysia // 21 // Corea del Sud, Hong Kong // 26 // India, Hong Kong // 27 // India, Hong Kong // 58 // India // 84 // India // //

    b) Altri prodotti

    1.2 // // // Giocattoli (voce 97.03 della TDC) // Hong Kong, Taiwan, Giappone // //

    considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito gli elementi addotti dal governo greco a giustificazione delle domande sulla base dei criteri recepiti nelle decisioni 80/47/CEE e 82/205/CEE;

    considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni siano legalmente suscettibili di formare oggetto di misure di sorveglianza

    (1) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

    (2) GU n. L 97 del 10. 4. 1982, pag. 1.

    ALLEGATO

    A. Prodotti tessili per i quali è prevista una ripartizione per categoria (1)

    1.2 // // // Categoria // Paesi d'origine // // // 6 // Cina // 7 // India, Hong Kong // 21 // Corea del Sud, Hong Kong // 26 // India, Hong Kong // 27 // India, Hong Kong // //

    (1) Vedi regolamenti (CEE) n. 3063/79 e (CEE) n. 3061/79 della Commissione (GU n. L 347 del 31. 12. 1979, GU n. L 345 del 31. 12. 1979).

    B. Altri prodotti

    1.2.3.4 // // // // // Numero della tariffa doganale comune // Codici Nimexe // Designazione delle merci // Paesi d'origine // // // // // 97.03 // 97.03-05, 11, 15, 20, 30, 40, 51, 55, 59, 61, 69, 75, 80, 85, 90 // Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento // Hong Kong, Taiwan, Giappone // // // //

    intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE, se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche segnalate e se, nel corso degli anni di riferimento di cui alla decisione 80/47/CEE, si siano verificate deviazioni di traffico o siano state presentate domande di titolo d'importazione intracomunitaria;

    considerando tuttavia che delle misure di sorveglianza possono essere autorizzate per i prodotti tessili del gruppo I, quali definiti dal regolamento (CEE) n. 3059/78 del Consiglio (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3063/79 (2), anche in assenza di deviazioni di traffico o di domande di importazione intracomunitarie tenuto conto delle difficoltà economiche inerenti al commercio di questi prodotti a causa della loro grande sensibilità alle importazioni;

    considerando che dall'esame effettuato risulta che sussiste il rischio che le importazioni indicate nell'allegato della presente decisione aggravino o prolunghino delle difficoltà economiche esistenti; che di conseguenza conviene autorizzare la Grecia a sottoporre tali importazioni ad una sorveglianza intracomunitaria fino al 30 giugno 1983,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Grecia è autorizzata a procedere fino al 30 giugno 1983 a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni elencate nell'allegato, in conformità della decisione 80/47/CEE.

    Articolo 2

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1982.

    Per la Commissione

    Wilhelm HAFERKAMP

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1.

    (2) GU n. L 347 del 31. 12. 1979, pag. 1.

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