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Document 31982R1550

Regolamento (CEE) n. 1550/82 del Consiglio, dell' 8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1982/1983)

GU L 172 del 18.6.1982, p. 2–6 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1982/1550/oj

31982R1550

Regolamento (CEE) n. 1550/82 del Consiglio, dell' 8 giugno 1982, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1982/1983)

Gazzetta ufficiale n. L 172 del 18/06/1982 pag. 0002 - 0006


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1550/82 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 1982

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune originari del Marocco (1982/1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (1) prevede all'articolo 21 per taluni vini a denominazione di origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari del Marocco, specificati nell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 12 marzo 1977 (2), l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl; che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti non oltre due litri; che è dunque opportuno aprire il contingente tariffario in questione per un periodo che va dal 1o luglio 1982 al 30 giugno 1983;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detti contingenti su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (4);

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando tuttavia che nella fattispecie non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingentale in aliquote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 50 % del volume contingentale;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota inziale, effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consente; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza dell'aliquota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga utilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o luglio 1982 al 30 giugno 1983 è aperto un contingente tariffario comunitario di 50 000 ettolitri per i seguenti prodotti originari del Marocco:

1.2 // // // N. della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): C. altri: - Vini con le seguenti denominazioni di origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con graduazione alcolica effettiva non superiore a 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno // //

2. Nei limiti di tale contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente.

Nei limiti di questo contingente tariffario la Repubblica ellenica applica dei dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione del 1979 e nel regolamento (CEE) n. 3511/81 (1).

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79.

4. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità marcochine, conformemente al modello allegato al presente regolamento.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1983 corrispondono ai seguenti quantitativi:

1.2 // // (in ettolitri) // Benelux // 4 000 // Danimarca // 2 350 // Germania // 5 000 // Grecia // 950 // Francia // 4 650 // Irlanda // 1 700 // Italia // 2 350 // Regno Unito // 4 000

3. La seconda parte del contingente, pari a 25 000 ettolitri, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa aliquota diminuita della frazione riversata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della sua aliquota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo l'esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale.

3. Se, dopo l'esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1983.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1o aprile 1983, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che alla data del 15 marzo 1983 ecceda il 20 % del volume iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore, se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o aprile 1983, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1983 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede a contabilizzare la consisteza delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1983, sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte maggiorata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, sulle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. EYSKENS

(1) GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

(2) GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2.

(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(4) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.

(1) GU n. L 358 del 14. 12. 1981, pag. 1.

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