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Document 31981R3825

    Regolamento (CEE) n. 3825/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

    GU L 388 del 31.12.1981, p. 3–36 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3825/oj

    31981R3825

    Regolamento (CEE) n. 3825/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

    Gazzetta ufficiale n. L 388 del 31/12/1981 pag. 0003 - 0036


    ++++

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3825/81 DEL CONSIGLIO

    del 15 dicembre 1981

    recante modifica del regolamento ( CEE ) n . 562/81 che riduce i dazi doganali all ' importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che , con la decisione n . 1/80 , il Consiglio di associazione CEE-Turchia ha deciso di abolire gradualmente i dazi doganali che restano applicabili all ' importazione , nella Comunità , dei prodotti agricoli originari della Turchia non ancora ammessi nella Comunità in esenzione dai dazi ;

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 562/81 ( 1 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 2058/81 ( 2 ) , ha stabilito le aliquote dei dazi applicabili nel periodo dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1982 ; che tali aliquote sono state calcolate , conformemente alla decisione n . 1/80 , in base ai dazi doganali applicabili nella Comunità ;

    considerando che , con regolamento ( CEE ) n . 3495/81 del Consiglio , del 3 dicembre 1981 , recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli ( 3 ) , sono stati sospesi taluni dazi applicabili ;

    considerando che , nel quadro degli accordi firmati con paesi terzi , e segnatamente in virtù del protocollo di Ginevra ( 1979 ) e del protocollo aggiuntivo al protocollo di Ginevra ( 1979 ) allegati all ' accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio , firmati al termine dei negoziati commerciali multilaterali del 1973-1979 , la Comunità si è impegnata a procedere a riduzioni di dazi doganali , alcune delle quali sono da attuare integralmente o parzialmente al 1° gennaio 1982 ; che per tale motivo il regolamento ( CEE ) n . 950/68 del Consiglio , del 28 giugno 1968 , relativo alla tariffa doganale comune ( 4 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 3300/81 ( 5 ) , sarà modificato a decorrere dal 1° gennaio 1982 ;

    considerando che , di conseguenza , i dazi applicabili a tali prodotti nella Comunità a nave sono stati modificati e che occorre tenerne conto per fissare i dazi doganali da applicare all ' importazione dei suddetti prodotti originari della Turchia ;

    considerando che è opportuno , per motivi di chiarezza , procedere all ' aggiornamento dell ' intero allegato del regolamento ( CEE ) n . 562/81 ; che a tal fine occorre raggruppare in un testo unico non soltanto le parti che subiscono modifiche a decorrere dal 1° gennaio 1982 , ma altresì le parti che sono già state modificate , nonchù quelle che rimangono immutate ;

    considerando che , conformemente all ' articolo 119 dell ' atto di adesione del 1979 , la Comunità ha adottato il regolamento ( CEE ) n . 3555/80 del Consiglio , del 16 dicembre 1980 , che fissa il regime applicabile alle importazioni in Grecia originarie dell ' Algeria , di Israele , di Malta , del Marocco , del Portogallo , della Siria , della Tunisia e della Turchia ( 6 ) ; che pertanto il presente regolamento si applica nella Comunità , ad eccezione della Grecia ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    L ' allegato del regolamento ( CEE ) n . 562/81 è sostituito dall ' allegato del presente regolamento .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 15 dicembre 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    D . HOWELL

    ( 1 ) GU n . L 65 dell ' 11 . 3 . 1981 , pag . 1 .

    ( 2 ) GU n . L 202 del 22 . 7 . 1981 , pag . 41 .

    ( 3 ) GU n . L 353 del 9 . 12 . 1981 , pag . 3 .

    ( 4 ) GU n . L 172 del 22 . 7 . 1968 , pag . 1 .

    ( 5 ) GU n . L 335 del 23 . 11 . 1981 , pag . 1 .

    ( 6 ) GU n . L 382 del 31 . 12 . 1980 , pag . 1 .

    ALLEGATO

    N . della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi ( % ) *

    01.01 * Cavalli , asini , muli e bardotti , vivi : * *

    * A . cavalli : * *

    * II . destinati alla macellazione ( a ) * esenzione *

    01.02 * Animali vivi della specie bovina , compresi gli animali del genere bufalo : * *

    * A . delle specie domestiche : * *

    * II . altri * 11,2 + ( P ) *

    01.04 * Animali vivi delle specie ovina e caprina : * *

    * A . riproduttori di razza pura ( a ) : * *

    * II . Caprini * 3,5 *

    01.06 * Altri animali vivi : * *

    * A . Conigli domestici * 5,1 *

    * B . Piccioni * 7 *

    02.01 * Carni frattaglie , commestibili , degli animali compresi nelle voci dal n . 01.01 al n . 01.04 incluso , fresche , refrigerate o congelate : * *

    * A . Carni : * *

    * ex I . delle specie equina , asinina e mulesca : * *

    * - della specie equina * esenzione *

    * II . della specie bovina : * *

    * a ) fresche o refrigerate * 14 % + ( P ) ( b ) *

    * B ) congelate * 14 % + ( P ) ( b ) ( c ) ( d ) *

    * B . Frattaglie : * *

    * II . altre : * *

    * b ) della specie bovina : * *

    * 1 . Fegati * 4,9 *

    * 2 . altre * 2,8 *

    * ex d ) non nominate : * *

    * - della specie ovina domestica * 2,1 *

    02.06 * Carni e frattaglie , commestibili , di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate : * *

    * A . Carni di cavallo , salate o in salamoia , o anche secche * 8,3 *

    * C . altre : * *

    * I . della specie bovina : * *

    * a ) Carni * 16,8 % + ( P ) *

    * b ) Frattaglie * 15,7 *

    * II . delle specie ovina e caprina : * *

    * ex b ) Frattaglie : * *

    * - della specie ovina domestica * 16,8 *

    03.01 * Pesci freschi ( vivi o morti ) , refrigerati o congelati : * *

    * A . d ' acqua dolce : * *

    * I . Trote ed altri salmonidi : * *

    * a ) Trote * 8,4 ( a ) *

    * b ) Salmoni * 2,3 *

    * II . Anguille * esenzione *

    * III . Carpe * 5,6 *

    * B . di mare : * *

    * I . interi , decapitati o in pezzi : * *

    * d ) Sardine ( Clupea pilchardus Walbaum ) * 16,1 ( a ) *

    * e ) Squali * esenzione ( a ) *

    * f ) Sebasti ( Sebastes marinus ) * esenzione ( a ) *

    * g ) Ippoglossi ( Hippoglossus vulgaris , Hippoglossus reinhardtius ) * esenzione ( a ) *

    * h ) Merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) * esenzione ( a ) *

    * ij ) Merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) * 2,1 ( e ) *

    * B . I . k ) Eglefini * 2,1 ( e ) *

    * l ) Merlani ( Merlangus merlangus ) * 2,1 ( e ) *

    * m ) Sgombri : * *

    * 2 . dal 16 giugno al 14 febbraio * 2,8 ( e ) *

    * n ) Acciughe ( Engraulis sp . p . ) * 10,5 ( e ) *

    * o ) Passere di mare * 2.1 ( e ) *

    * p ) Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus * 2,1 ( e ) *

    * q ) altri * 2,1 ( e ) ( f ) ( g ) ( h ) *

    * II . Filetti : * *

    * a ) freschi o refrigerati * 12,6 *

    * b ) congelati : * *

    * 1 . di merluzzi bianchi ( Gadus morrhua o Gadus callarias ) * 10,5 ( e ) ( i )

    * 2 . di merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) * 10,5 ( e ) *

    * 3 . di eglefini * 10,5 ( e ) *

    * 4 . di sebasti ( Sebastes marinus ) * 9,7 ( e ) *

    * 5 . di tonni * 12,6 *

    * 6 . di sgombri * 10,5 ( e ) *

    * 7 . altri * 10,5 ( e ) *

    * C . Fegati , uova e lattimi * 7 *

    03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *

    * A . secchi , salati o in salamoia : * *

    * I . interi , decapitati o in pezzi : * *

    * A . I . a ) Aringhe * 3,3 *

    * c ) Acciughe ( Engraulis sp . p . ) * 2,8 ( j ) *

    * d ) Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 4,2 *

    * e ) Salmoni salati o in salamoia * 3 ( k ) *

    * f ) altri * 3,3 ( l ) *

    * II . Filetti : * *

    * b ) di salmoni salati o in salamoia * 4,2 *

    * c * di ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) , salati o in salamoia * 4,2 *

    * d ) altri * 4,4 ( m ) *

    * B . affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura : * *

    * I . Aringhe * 2,8 *

    * II . Salmoni * 3,6 *

    * III . Ippoglossi neri ( Hippoglossus reinhardtius ) * 4,2 *

    * IV . Ippoglossi comuni ( Hippoglossus vulgaris ) * 4,4 *

    * V . altri * 3,9 *

    * C . Fegati , uova e lattimi * 3 *

    * D . Farine di pesci * 3,6 *

    03.03 * Crostacei e molluschi , compresi i testacei ( anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia ) , freschi ( vivi o morti ) , refrigerati , congelati , secchi , salati o in salamoia , crostacei non sgusciati , semplicemente cotti in acqua : * *

    * A . Crostacei : * *

    * V . altri ( scampi , ecc . ) * 8,4 *

    * B . Molluschi , compresi i testacei : * *

    * I . Ostriche : * *

    * b ) altre * 12,6 *

    * II . Mitili * 7 *

    * B . IV . altri : * *

    * a ) congelati : * *

    * 1 . Calamari : * *

    * aa ) Ommastrephes sagittatus e Loligo sp . p . * esenzione ( e ) *

    * bb ) * altri * 2,2 ( e ) *

    * 2 . Seppie delle specie Sepia officinalis , Rossia macrosoma , Sepiola rondeleti * 2,2 ( e ) *

    * 3 . Polpi delle specie Octopus sp . p . * 2,2 ( e ) *

    * 4 . altri * 2,2 *

    * b ) altri : * *

    * 1 . Calamari ( Ommastrephes sagittatus e Loligo sp . p . ) * esenzione ( e ) *

    * 2 . non nominati * 2,2 *

    04.06 * Miele naturale * 18,9 *

    06.01 * Bulbi , tuberi , radici , tuberose , zampe e rizomi , allo stato di riposo vegetativo , in vegetazione a fioriti : * *

    * A . allo stato di riposo vegetativo * 5,6 *

    * B . in vegetazione o fioriti : * *

    * I . Orchidee , giacinti , narcisi e tulipani * 5,2 *

    * II . altri * 3,5 *

    06.02 * Altre piante e radici vive , comprese le talee e le marze : * *

    * A . Talee e marze : * *

    * II . altre * 7,3 *

    * B . Talee innestate e barbatelle , di viti * 2,1 *

    * D . altre * 9,1 *

    06.03 * Fiori e boccioli di fiori , recisi , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati : * *

    * A . freschi : * *

    * I . dal 1° giugno al 31 ottobre * 16,8 *

    * II . dal 1° novembre al 31 maggio * 11,9 *

    * B . altri * 14 *

    06.04 * Fogliame , foglie , rami ed altre parti di piante , erbe , muschi e licheni , per mazzi o per ornamenti , freschi , disseccati , imbianchiti , tinti , impregnati o altrimenti preparati , ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n . 06.03 : * *

    * B . altri : * *

    * I . freschi * 7 *

    * II . semplicemente disseccati * 4,5 *

    * III . non nominati * 11,9 *

    07.01 * Ortaggi e piante mangerecce , freschi o refrigerati : * *

    * A . Patate : * *

    * I . Tuberi-seme di patate ( o ) * 5,8 *

    * II . di primizia : * *

    * ex a ) dal 1° gennaio al 15 maggio : * *

    * - dal 1° gennaio al 31 marzo * 10,5 *

    * III . altre : * *

    * a ) destinate alla fabbricazione della fecola ( 0 ) * 6,3 *

    * b ) non nominate * 12,6 *

    * B . Cavoli : * *

    * I . Cavolfiori : * *

    * a ) dal 15 aprile al 30 novembre * 11,9 con riscoss . min . di 1,4 ECU per 100 kg peso netto *

    * b ) dal 1° dicembre al 14 aprile * 8,4 con riscoss . min . di 0,9 ECU per 100 kg peso netto *

    * II . cavoli bianchi e cavoli rossi * 10,5 con riscoss . min . di 0,3 ECU per 100 kg peso netto *

    * III . altri * 10,5 *

    * C . Spinaci * 9,1 *

    * D . Insalate , comprese le indivie e le cicorie : * *

    * I . Lattughe a cappuccio : * *

    * a ) dal 1° aprile al 30 novembre * 10,5 con riscoss . min . di 1,7 ECU per 100 kg peso lordo *

    * D . I . b ) dal 1° dicembre al 31 marzo * 9,1 con riscoss . min . di 1,1 ECU per 100 kg peso lordo *

    * II . altre * 9,1 *

    * E . Bietole da costa e cardi * 3,6 *

    * F . Legumi da granella , sgranati o in baccello : * *

    * I . Piselli : * *

    * a ) dal 1° settembre al 31 maggio * 7 *

    * b ) dal 1° giugno al 31 agosto * 11,9 *

    * II . Fagioli : * *

    * ex a ) dal 1° ottobre al 30 giugno : * *

    * - dal 1° novembre al 30 aprile * 3,6 con riscoss . min . di 0,5 ECU per 100 kg peso netto *

    * ex III . altri : * *

    * - Fave ( Vicia faba major L . ) , dal 1° luglio al 30 aprile * 3,9 *

    * G . Carote , navoni , barbabietole da insalata , salsefrica o barba di becco , sedani-rape , ravanelli e altre simili radici commestibili : * *

    * I . Sedani-rape : * *

    * a ) dal 1° maggio al 30 settembre * 9,1 *

    * b ) dal 1° ottobre al 30 aprile * 11,9 *

    * II . Carote e navoni * 11,9 *

    * III . Ravanelli ( Cochlearia armoracia ) * 10,5 ( p ) *

    * IV . altri * 11,9 *

    * ex H . Cipolle , scalogni e agli : * *

    * - Cipolle , dal 15 febbraio al 15 maggio * 3,3 *

    * - Scalogni e agli * 8,4 *

    * IJ . Porri e altri agliacei ( cipolle , porraie , cipollette , ecc . ) * 9,1 *

    * K . Asparagi * 11,2 *

    * L . Carciofi * 9,1 *

    * M . Pomodori : * *

    * I . dal 1° novembre al 14 maggio * 7,7 con riscoss . min . di 1,4 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * M . II . dal 15 maggio al 31 ottobre * 7,7 con riscoss . min . di 1,4 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * N . Olive : * *

    * 1 . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( o ) * esenzione *

    * O . Capperi * esenzione *

    * P . Cetrioli e cetriolini : * *

    * I . Cetrioli : * *

    * a ) dal 1° novembre al 15 maggio * 11,2 ( e ) *

    * b ) dal 16 maggio al 31 ottobre * 14 ( e ) *

    * II . Cetriolini * 11,2 *

    * Q . Funghi e tartufi : * *

    * I . Funghi di coltivazione * 11,2 *

    * II . Funghi galletti o gallinacci * 2,8 *

    * III . Funghi porcini * 4,9 *

    * IV . altri * 5,6 *

    * R . Finocchi * 7 *

    * S . Peperoni * 3,1 *

    * ex T . altri : * *

    * - Melanzane , dal 15 gennaio al 30 aprile * 4,4 *

    * - Sedani a mazzi , dal 1° gennaio al 30 aprile * 5,6 *

    * - Zucche e zucchini , dal 1° dicembre a fine febbraio * 4,4 *

    * - Prezzemolo * 4,4 *

    * - diversi da melanzane , sedani a mazzi , zucche e zucchini * 11,2 *

    07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati : * *

    * A . Olive * 13,3 *

    * B . altri * 12,6 *

    07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato : * *

    * A . Olive : * *

    * I . destinate a usi diversi dalla produzione di olio ( o ) * 2,2 *

    * B . Capperi * esenzione *

    * C . Cipolle * 6,3 *

    * D . Cetrioli e cetriolini * 10,5 *

    * E . altri ortaggi e piante mangerecce * 8,4 *

    * F . Miscugli di ortaggi e di piante mangeresce compresi in questa voce * 10,5 *

    07.04 * Ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati : * *

    * A . Cipolle * 10 *

    * B . altri : * *

    * - Agli * 9,8 *

    * - Altri * 11,2 ( q ) *

    07.05 * Legumi da granella , secchi , sgranati , anche decorticati o spezzati : * *

    * A . destinati alla semina : * *

    * I . Piselli , ceci e fagioli : * *

    * - Piselli * esenzione *

    * - altri * 2,7 *

    * II . Lenticchie * esenzione *

    * III . altri : * *

    * - Fave e favette * esenzione

    * - altri * 3,5 *

    07.06 * Radici di manioca , d ' arrow-root e di salep , topinambur , patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina , anche secchi o tagliati in pezzi ; midollo della palma a sago : * *

    * B . altri * 2,1 *

    08.01 * Datteri , banane , ananassi , manghi , mangoste , avocadi , guaiave , noci di cocco , noci del Brasile , noci di acagiù ( o di anacardio ) , freschi o secchi , in guscio o senza guscio : * *

    * B . Banane * 14 *

    * C . Ananassi * 6,3 *

    08.02 * Agrumi , freschi o secchi : * *

    * A . Arance : * *

    * I . Arance dolci , fresche : * *

    * a ) dal 1° aprile al 30 aprile * 3,6 ( e ) *

    * b ) dal 1° maggio al 15 maggio * esenzione ( e ) *

    * c ) dal 16 maggio al 15 ottobre * esenzione ( e ) *

    * d ) dal 16 ottobre al 31 marzo * 5,6 ( e ) *

    * II . altre : * *

    * a ) dal 1° aprile al 15 ottobre : * *

    * - fresche * 4,2 ( e ) *

    * - altre * 10,5 ( e ) *

    * b ) dal 16 ottobre al 31 marzo * *

    * - fresche * 5,6 ( e ) *

    * - altre * 14 ( e ) *

    * B . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi : * *

    * - freschi * 5,6 ( e ) *

    * - altri * 14 ( e ) *

    * C . Limoni : * *

    * - freschi * 2,8 ( e ) *

    * - altri * 5,6 ( e ) *

    * D . Pompelmi e pomeli * esenzione *

    * E . altri * 11,2 *

    08.03 * Fichi , freschi o secchi : * *

    * A . freschi * esenzione *

    * ex B . secchi : * *

    * - diversi da quelli in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno * 7 *

    08.04 * Uve , fresche o secche : * *

    * A . fresche : * *

    * I . da tavola : * *

    * a ) dal 1° novembre al 14 luglio : * *

    * 1 . della varietà Empereur ( Vitis vinifera c . v . ) , dal 1° dicembre al 31 gennaio ( o ) * 9,3 ( e ) *

    * ex 2 . altre : * *

    * - dal 15 novembre al 30 aprile * 5 ( e ) *

    * - dal 18 giugno al 14 luglio * 6,3 ( e ) *

    * ex b ) dal 15 luglio al 31 ottobre : * *

    * - dal 15 luglio al 17 luglio * 7,7 ( e ) *

    * II . altre . * *

    * a ) dal 1° novembre al 14 luglio * 12,6 *

    * b ) dal 15 luglio al 30 ottobre * 15,4 *

    * B . secche : * *

    * II . altre * 2,5 *

    08.05 * Frutta a guscio ( escluse quelle della voce n . 08.01 ) , fresche o secche , anche sgusciate o decorticate : * *

    * A . Mandorle : * *

    * II . altre * 4,9 *

    * B . Noci comuni * 5,6 *

    * C . Castagne e marroni * 4,9 *

    * D . Pistacchi * esenzione *

    * E . Noci di pecàn * 2,1 *

    * G . altri : * *

    * - Nocciole * ( r ) *

    * - Semi del pino a ombrello * esenzione *

    * - altri * 2,8 *

    08.06 * Mele , pere e cotogne , fresche : * *

    * A . Mele : * *

    * I . Mele da sidro , presentate alla rinfusa , dal 16 settembre al 15 dicembre * 6,3 con riscoss . min . di 0,3 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * A . II . altre : * *

    * a ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 9,8 con ricoss . min . di 1,6 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * b ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 6,5 con ricoss . min . di 1,3 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * c ) dal 1° aprile al 31 luglio * 4,2 con ricoss . min . di 0,9 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * B . Pere : * *

    * I . Pere da sidro , presentate alla rinfusa , dal 1° agosto al 31 dicembre * 6,3 con ricoss . min . di 0,3 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * II . altre : * *

    * a ) dal 1° gennaio al 31 marzo * 7 con ricoss . min . di 1 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * b ) dal 1° aprile al 15 luglio * 4,4 con ricoss . min . di 1,1 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * c ) dal 16 luglio al 31 luglio * 7 con ricoss . min . di 1 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * d ) dal 1° agosto al 31 dicembre * 9,1 con ricoss . min . di 1,4 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * C . Cotogne * 2,5 *

    08.07 * Frutta a nocciolo , fresche : * *

    * A . Albicocche * 17,5 *

    * B . Pesche , comprese le pesche noci * 15,4 ( e ) *

    * C . Ciliegie : * *

    * I . dal 1° maggio al 15 luglio * 10,5 con ricoss . min . di 2,1 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * II . dal 16 luglio al 30 aprile * 10,5 ( e ) *

    * D . Prugne : * *

    * ex II . dal 1° ottobre al 30 giugno : * *

    * - dal 1° maggio al 15 giugno * 2,5 ( e ) *

    * E . altre * 10,5 *

    08.08 * Bacche fresche : * *

    * A . Fragole : * *

    * I . dal 1° maggio al 31 luglio * 11,2 con ricoss . min . di 2,1 ECU per 100 kg peso netto ( e ) *

    * II . dal 1° agosto al 30 aprile * 9,8 *

    * C . Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 2,8 *

    * D . Lamponi , ribes neri ( cassis ) e rossi * 7,7 *

    * E . Papaie * 2,1 *

    * F . altre : * *

    * I . Frutti del Vaccinium macrocarpum e del Vaccinium corymbosum * 6,3 *

    * II . non nominati * 8,4 *

    08.09 * Altre frutta fresche : * *

    * - Meloni ( esclusi i cocomeri ) , dal 1° novembre al 31 maggio * 3,8 *

    * - Cocomeri , dal 1° aprile al 15 giugno * 3,8 *

    * - diverse dai meloni e cocomeri * 7,7 *

    08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri : * *

    * A . Fragole , lamponi e ribes neri ( cassis ) * 12,6 *

    * B . Ribes rossi , mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) e more * 11,8 *

    * C . Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium * 9,8 *

    * D . altre * 13,5 *

    08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio mediante anidride solforosa o immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : * *

    * A . Albicocche * 11,2 *

    * B . Arance * 11,2 *

    * C . Papaie * 3,8 *

    * D . Mirtilli neri ( frutti del Vaccinium myrtillus ) * 5,6 *

    * E . altre * 7,7 *

    08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) : * *

    * A . Albicocche * esenzione *

    * B . Pesche , comprese le pesche noci * esenzione *

    * C . Prugne * 8,4 *

    * D . Mele e pere * 2,2 *

    * E . Papaie * 2,1 *

    * F . Macedonie : * *

    * I . non contenenti prugne * 2,2 *

    * II . contenenti prugne * 8,4 *

    * G . altre * esenzione *

    08.13 * Scorze di agrumi e di meloni , fresche , congelate , presentate immerse nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , oppure secche * esenzione *

    09.01 * Caffè , anche torrefatto o decaffeinizzato ; bucce e pellicole di caffè ; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione : * *

    * A . Caffè : * *

    * I . non torrefatto : * *

    a ) non decaffeinizzato * 3,5 *

    * b ) decaffeinizzato * 9,1 *

    * II . torrefatto : * *

    * a ) non decaffeinizzato * 10,5 *

    * b ) decaffeinizzato * 12,6 *

    * B . Bucce e pellicole * 9,1 *

    * C . Succedanei conteneti caffè * 12,6 *

    10.06 * Riso : * *

    * A . destinato alla semina ( o ) * 8,4 *

    11.05 * Farina , semolino e fiocchi di patate * 13,3 *

    12.02 * farine di semi e di frutti oleosi , non disoleate , esclusa la farina di senapa : * *

    * A . di soia * 5,3 *

    12.03 * Semi , spore e frutti da sementa : * *

    * A . Semi di barbabietole : * *

    * - Sementi commercializzate ( s ) * 6,3 *

    * - altri * 9,1 *

    * C . Semi da foraggio : * *

    * I . Paleo ( Festuca pratensis ) ; vecce , semi della specie : fienarola di palude ( Poa palustris ) , spannocchina ( Poa trivialis ) , gramigna dei prati ( Poa pratensis ) ; loglierella ( Lolium perenne ) , loglio maggiore ( Lolium multiflorum ) ; coda di tipo ( Phleum pratense ) ; gramigna fusaiola ( Festuca rubra ) ; gramigna perenne ( Dactylis glomerata ) ; agrostide ( Agrostides ) : * *

    * - Vecce ( t ) * esenzione *

    * - altri * 3,7 *

    * II . Trifoglio ( Trifolium sp . p . ) * 2,8 *

    * III . altri * 3,5 *

    * D . Semi di fiori e semi di cavoli-rapa ( Brassica oleracea , var . caulorapa e gongylodes ) * 5,1 *

    * E . altri * 6,2 *

    12.06 * Luppolo ( coni e luppolina ) * 6,3 *

    12.08 * Radici di cicoria , fresche o disseccate , anche tagliate , non torrefatte ; carrube fresche o secche , anche frantumate o polverizzate ; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell ' alimentazione umana , non nominati nù compresi altrove : * *

    * A . Radici di cicoria * esenzione *

    13.03 * Succhi e estratti vegetali ; sostanze pectiche , pectinati e pectati : agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : * *

    * B . Sostanze pectiche , pectinati e pectati : * *

    * ex I . allo stato secco : * *

    * - Sostanze pectiche e pectinati * 16,8 *

    * ex II . altri : * *

    * - Sostanze pectiche e pectinati * 9,8 *

    15.02 * Sevi ( della specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi ed estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » : * *

    * B . altri : * *

    * I . Sevi della specie bovina , compreso il sevo detto « primo sugo » * 4,4 *

    * ex II . Sevi della specie ovina e caprina , compreso il sevo detto « primo sugo » : * *

    * - della specie ovina 4,4 *

    15.04 * Grassi e oli pesci e di mammiferi marini , anche raffinati : * *

    * A . Oli di fegato di pesci : * *

    * I . aventi tenore di vitamina A uguale o inferiore a 2 500 unità internazionali per grammo * 4,2 *

    15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati : * *

    * B . Oli di legno della Cina , di abrasin , di tung , di oleococca , di oiticica ; cera di mirica e cera del Giappone * 2,1 *

    * C . Olio di ricino : * *

    * II . altro * 5,6 *

    * D . altri oli : * *

    * I . destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l ' alimentazione umana ( o ) : * *

    * a ) greggi : * *

    * 1 . Olio di palma * 2,8 *

    * 3 . altri * 3,5 *

    * D . I . b ) altri : * *

    * 2 . non nominati * 5,6 ( u ) *

    * II . altri : * *

    * a ) Olio di palma : * *

    * 1 . greggio * 4,2 *

    * 2 . altro * 9,8 *

    * b ) non nominati : * *

    * 1 . concreti , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno 14 *

    * 2 . concreti , altrimenti presentati ; fluidi : * *

    * aa ) greggi * 7 *

    * bb ) altri * 10,5 *

    15.12 * Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali o induriti mediante qualsiasi altro processo , anche raffinati , ma non preparati : * *

    * A . presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno * 14 *

    * B . altrimenti presentati * 11,9 *

    15.13 * Margarina , imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati * 17,5 *

    15.17 * Degras ; residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse e delle cere animali o vegetali : * *

    * B . Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali : * *

    * II . altri : * *

    * a ) Morchie o fecce di olio , paste di saponificazione ( soap-stoks ) * 3,5 *

    * b ) non nominati * esenzione *

    16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie : * *

    * A . di fegato : * *

    * I . di oca o di anatra * 11,2 *

    * B . altre : * *

    * II . di selvaggina o di coniglio * 11,9 *

    * III . non nominate : * *

    * b ) altre : * *

    * 1 . contenenti carni o frattaglie della specie bovina : * *

    * aa ) non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte * 14 + ( P ) *

    * bb ) non nominate * 18,2 *

    * 2 . non nominate : * *

    * aa ) di ovini o di caprini * 14 *

    * bb ) altre * 18,2 *

    16.04 * preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei : * *

    * A . Caviale e succedanei del caviale : * *

    * I . Caviale ( uova di storione ) * 21 *

    * II . altri * 21 *

    * B . Salmonidi : * *

    * I . Salmoni * 4,4 *

    * II . altri * 4,9 *

    * C . Aringhe : * *

    * I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 10,5 *

    * II . altre * 14 *

    * D . Sardine * 17,5 *

    * E . Tonni * 16,8 *

    * F . Boniti , sgombri e acciughe : * *

    * - Boniti e sgombri * 14,7 *

    * - Acciughe * 17,5 *

    * G . altre : * *

    * I . Filetti crudi , semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato ( impanati ) , congelati * 10,5 ( e ) *

    * II . non nominati * 14 *

    16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati : * *

    * A . Granchi * 4,4 *

    * B . altri * 5,6 ( v ) ( w ) *

    20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta , preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri : * *

    * B . Cetrioli e cetriolini : * *

    * - Cetrioli * 6,1 *

    * - Cetriolini * 15,4 *

    * C . altri * 5,9 *

    20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico * *

    * A . Funghi * 16,1 *

    * B . Tartuffi * 12,6 *

    * C . Pomodori : * *

    * - Pomodori pelati * 8,8 ( x ) *

    * - Concentrati di pomodori * 8,8 ( x ) *

    * - altri * 12.6 ( x ) *

    * D . Asparagi * 12,3 *

    * E . Crauti * 14 *

    * F . Capperi e olive * 4,2 *

    * G . Piselli e fagiolini * 13,4 *

    * H . altri , compresi i miscugli : * *

    * - Miscugli : * *

    * - Miscugli detti « Tuerlue » comprendenti fagiolini , melanzane , zucchine e vari altri ortaggi e piante mangerecce * 7,7 *

    * - altri * 15,4 *

    * - Carote * 12,3 *

    * - altri * 6,1 *

    20.03 * Frutta congelate , con aggiunta di zuccheri : * *

    * A . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 18,2 + ( P ) *

    * B . altre * 18,2 *

    20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante , cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , diacciate , cristallizzate ) : *

    * B . altre : * *

    * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 17,5 + ( P ) *

    * II . non nominate * 17,5 *

    20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri : * *

    * A . Puree e paste di marroni : * *

    * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 21 + ( P ) *

    * II . altre * 21 *

    * B . Marmellate di agrumi : * *

    * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 30 % * 18,4 + ( P ) *

    * II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % inferiore o uguale a 30 % * 18,4 + ( P ) *

    * III . altre * 18,9 *

    * C . altre : * *

    * I . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 30 % : * *

    * a ) puree e paste di prugne , in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 100 kg e destinate alla trasformazione industriale ( o ) * 20,5 *

    * b ) altre * 21 + ( P ) *

    * II . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % e inferiore o uguale a 30 % * 21 + ( P ) *

    * III . non nominate : * *

    * - Puree di fichi * 8,4 *

    * - altri * 21 *

    20.06 * Frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : * *

    * A . Frutta a guscio , comprese le arachidi , tostate , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

    * I . di più di 1 kg * 4 *

    * II . di 1 kg o meno * 4,6 *

    * B . altre : * *

    * I . con aggiunta di alcole : * *

    * a ) Zenzero : * *

    * 1 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 19,2 *

    * 2 . altro * 22,4 *

    * b ) Ananassi , in imballaggi immediati contenuto netto : * *

    * 1 . di più di 1 kg : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 22,4 + ( P ) *

    * bb ) altri * 22,4 *

    * 2 . di 1 kg o meno : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 22,4 + ( P ) *

    * bb ) altri * 22,4 *

    * c ) Uve : * *

    * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 22,4 + ( P ) *

    * 2 . altre * 22,4 *

    d ) Pesche , pere e albicocche , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

    * 1 . di più di 1 kg : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % : * *

    * 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 21,9 + 2 daz *

    * 22 . altre * 22,4 + ( P ) *

    * bb ) altre : * *

    * 11 . con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 21,9 *

    * 22 . non nominate * 22,4 *

    * B . I . d ) 2 . di 1 kg o meno : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 22,4 + ( P ) *

    * bb ) altre * 22,4 *

    * e ) altre frutta : * *

    * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % : * *

    * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 21,9 + 2 daz *

    * bb ) non nominate * 22,4 + ( P ) *

    * 2 . altre : * *

    * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 21,9 *

    * bb ) non nominate * 22,4 *

    * f ) Miscugli di frutta : * *

    * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 9 % * *

    * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 21,9 + 2 daz *

    * bb ) altri * 22,4 + ( P ) *

    * 2 . altri : * *

    * aa ) con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85 % mas * 21,9 *

    * bb ) non nominati * 22,4 *

    * II . senza aggiunta di alcole : * *

    * a ) con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg : * *

    * 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 2,5 + 2 daz *

    * 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 14,7 + 2 daz *

    * 4 . Uve * 15,4 + 2 daz *

    * 5 . Ananassi : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 17 % * 15,4 + 2 daz *

    * bb ) altri * 15,4 *

    * B . II . a ) 6 . Pere : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 13 % * 14 + 2 daz *

    * bb ) altre * 14 *

    * 7 . Pesche e albicocche : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore al 13 % : * *

    * - Albicocche * 12,3 + 2 daz *

    * - Pesche * 15,4 + 2 daz *

    * bb ) altre : * *

    * - Albicocche * 12,3 *

    * - Pesche * 15,4 *

    * 8 . altre frutta : * *

    * - Pompelmi e pomeli * 2,9 + 2 daz *

    * - altre * 14,9 + 2 daz *

    * 9 . Miscugli di frutta : * *

    * aa ) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 14,4 + 2 daz *

    * bb ) altri * 14,9 + 2 daz *

    * b ) con aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno : * *

    * 2 . Segmenti di pompelmi e di pomeli * 2,5 + 2 daz *

    * 3 . Mandarini , compresi i tangerini e i mandarini satsuma ( o sazuma ) ; clementine , wilkings , e altri simili ibridi di agrumi * 14,9 + 2 daz *

    * 4 . Uve * 16,8 + 2 daz *

    * 5 . Ananassi : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 19 % * 16,8 + 2 daz *

    * bb ) altri * 16,8 *

    * 6 . Pere : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % * 15,4 + 2 daz *

    * bb ) altre * 15,4 *

    * 7 . Pesche e albicocche : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri superiore a 15 % : * *

    * B . II . b ) 7 . aa ) 11 . Pesche * 15,4 + 2 daz *

    * 22 . Albicocche * 16,8 + 2 daz *

    * bb ) altre : * *

    * 11 . Pesche * 15,4 *

    * 22 . Albicocche * 16,8 *

    * 8 . altre frutta : * *

    * - Pompelmi e pomeli * 3,3 + 2 daz *

    * - altre * 16,8 + 2 daz *

    * 9 . Miscugli di frutta : * *

    * aa ) Miscugli nei quali nessuna delle frutta componenti supera , in peso , il 50 % del totale delle frutta * 10,5 + 2 daz *

    * bb ) altri * 16,3 + 2 daz *

    * c ) senza aggiunta di zuccheri , in imballaggi immediati di contenuto netto : * *

    * 1 . di 4,5 kg o più : * *

    * aa ) Albicocche : * *

    * - Albicocche dimezzate * 9,5 *

    * - Polpe di albicocche * ( z ) *

    - altre * 11,9 *

    * bb ) Pesche ( comprese le pesche noci ) e prugne * 13,3 *

    * cc ) Pere * 14,7 *

    * dd ) altre frutta : * *

    * - Pompelmi e pomeli * 3,2 *

    * - altre * 16,1 *

    * ee ) Miscugli di frutta * 16,1 *

    * 2 . di meno di 4,5 kg : * *

    * aa ) Pere * 14,7 *

    * bb ) altre frutta e miscugli di frutta : * *

    * - Pompelmi e pomeli * 3,2 *

    * - altre * 16,1 *

    20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) o di ortaggi , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri : * *

    * A . con densità superiore a 1,33 a 15° C : * *

    * I . Succhi di uve ( compresi i mosti d ' uva ) : * *

    * a ) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto * 35 *

    * b ) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 35 + ( P ) *

    * 2 . altri * 35 *

    * II . di mele o di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *

    * a ) di valore superiore a 22 ECU per 100 kg peso netto * 29,4 *

    * b ) di valore uguale o inferiore a 22 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 29,4 + ( P ) *

    * 2 . altri * 29,4 *

    * III . altri : * *

    * a ) di valore superiore a 30ECU per 100 kg peso netto : * *

    * - Pompelmi e pomeli * 8,8 *

    * - altre * 29,4 *

    * b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * 1 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % : * *

    * - Pompelmi e pomeli * 8,8 + ( P ) *

    * - altre * 29,4 + ( P ) *

    * 2 . altri : * *

    * - Pompelmi e pomeli * 8,8 *

    * - altre * 29,4 *

    * B . con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15° C : * *

    * I . Succhi di uve , di mele , di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *

    * a ) di valore superiore a 18 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * 1 . di uve : * *

    * B . I . a ) 1 . aa ) concentrati : * *

    * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 *

    * 22 . altri * 19,6 *

    * bb ) altri : * *

    * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 *

    * 22 . non nominati * 19,6 *

    * 2 . di mele e di pere : * *

    * aa ) contenenti zuccheri addizionati * 16,8 *

    * bb ) altri * 17,5 *

    * 3 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere * 17,5 *

    * b ) di valore uguale o inferiore a 18 ECU per 100 kg pes netto : * *

    * 1 . di uve : * *

    * aa ) concentrati : * *

    * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 + ( P ) *

    * 22 . altri * 19,6 *

    * bb ) altri : * *

    * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 19,6 + ( P ) *

    * 22 . non nominati * 19,6 *

    * 2 . di mele : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 16,8 + ( P ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 16,8 *

    * cc ) senza zuccheri addizionati * 17,5 *

    * 3 . di pere : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 16,8 + ( P ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 16,8 *

    * cc ) senza zuccheri addizionati * 17,5 *

    * B . I . b ) 4 . Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 17,5 + ( P ) *

    * bb ) altri * 17,5 *

    * II . altri : * *

    * a ) di valore superiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * 1 . di arance * 13,3 *

    * 2 . di pompelmi e di pomeli * 3,1 *

    * 3 . di limoni e di altri agrumi : * *

    * aa ) con zuccheri addizionati * 12,6 *

    * bb ) altri * 13,3 *

    * 4 . di ananassi : * *

    * aa ) con zuccheri addizionati * 13,3 *

    * bb ) altri * 14 *

    * 5 . di pomodori : * *

    * aa ) con zuccheri addizionati * 14 *

    * bb ) altri * 14,7 *

    * 6 . di altre frutta e ortaggi : * *

    * aa ) con zuccheri addizionati * 14,7 *

    * bb ) altri * 15,4 *

    * 7 . Miscugli : * *

    * aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * *

    * 11 . con zuccheri addizionati * 13,3 *

    * 22 . altri * 14 *

    * bb ) altri : * *

    * 11 . con zuccheri addizionati * 14,7 *

    * 22 . non nominati * 15,4 *

    * b ) di valore uguale o inferiore a 30 ECU per 100 kg peso netto : * *

    * 1 . di arance : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) *

    * bb ) altri * 13,3 *

    * B . II . b ) 2 . di pompelmi e di pomeli : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 3,1 + ( P ) *

    * bb ) altri * 3,1 *

    * 3 . di limoni : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 12,6 + ( P ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 12,6 *

    * cc ) senza zuccheri addizionati * 13,3

    * 4 . di altri agrumi : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 12,6 + ( P ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 12,6 *

    * cc ) senza zuccheri addizionati * 13,3 *

    * 5 . di ananassi : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 13,3 *

    * cc ) senza zuccheri addizionati * 14 *

    * 6 . Pomodori : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14 + ( P ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14 *

    * cc ) senza zuccheri addizionati * 14,7 *

    * 7 . di altre frutta e ortaggi : * *

    * aa ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14,7 + ( P ) *

    * bb ) aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14,7 *

    * cc ) senza zuccheri addizionati * 15,4 *

    * B . II . b ) 8 . Miscugli : * *

    * aa ) di succhi di agrumi e di succhi di ananassi : * *

    * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 13,3 + ( P ) *

    * 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 13,3 *

    * 33 . senza zuccheri addizionati * 14 *

    * bb ) altri : * *

    * 11 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati superiore a 30 % * 14,7 + ( P ) *

    * 22 . aventi tenore , in peso , di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 % * 14,7 *

    * 33 . senza zuccheri addizionati * 15,4 *

    22.04 * Mosti di uve parzialmente fermenti , anche mutizzati con metodi diversi dall ' aggiunta di alcole * 28 *

    22.05 * Vini di uve fresche ; mosti di uve fresche mutizzati con alcole ( mistelle ) : * *

    * A . Vini spumanti * 16,8 ECU l ' hl *

    * B . Vini presentati in bottiglie chiuse con un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o legacci ; vini altrimenti presentati ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 1 bar ed inferiore a 3 bar misurata a 20° C * 16,8 ECU l ' hl *

    * C . altri : * *

    * I . con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno , presentati in recipienti contenenti : * *

    * a ) due litri o meno : * *

    * - Vini di uve fresche * 6 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 10,1 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * C . I . b ) più di due litri : *

    * - Vini di uve fresche * 4,5 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 7,6 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * II . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *

    * a ) due litri o meno : *

    * - Vini di uve fresche * 7 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 11,8 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * b ) più di due litri : * *

    * - Vini di uve fresche * 5,5 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 9,3 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * III . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e non superiore a 18 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *

    * a ) due litri o meno : * *

    * 2 . altri : * *

    * - Vini di uve fresche * 8,6 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 14,4 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * b ) più di due litri : * *

    * 3 . altri : * *

    * - Vini di uve fresche * 7 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 11,8 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * IV . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e non superiore a 22 % vol , presentati in recipienti contenenti : * *

    * a ) due litri o meno : * *

    * 2 . altri : * *

    * - Vini di uve fresche * 9,6 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 16,1 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * C . IV . b ) più di due litri : * *

    * 3 . altri : * *

    * - Vini di uve fresche * 9,6 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 16,1 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * V . con titolo alcolometrico effettivo superiore a 22 % vol presentati in recipienti contenenti : * *

    * a ) due litri o meno : * *

    * - Vini di uve fresche * 0,7 ECU l ' hl per % vol e per hl + 5 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 1,3 ECU l ' hl per % vol e per hl + 8,4 ECU l ' hl ( e ) ( 1 ) *

    * b ) più di due litri : * *

    * - Vini di uve fresche * 0,7 ECU l ' hl per % vol e per hl ( e ) ( 1 ) *

    * - altri * 1,3 ECU l ' hl per % vol e per hl ( e ) ( 1 ) *

    22.08 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * *

    * ex A . Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico : * *

    * - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 11,2 ECU l ' hl *

    * ex B . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di 80 % vol e più : * *

    * - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 21 ECU l ' hl *

    22.09 * Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande : * *

    * A . Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol , presentato in recipienti contenenti : * *

    * ex I . due litri o meno : * *

    * - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 1,1 ECU l ' hl per % vol e per hl + 7 ECU l ' hl *

    * ex II . più di due litri : * *

    * - ottenuto con prodotti agricoli che figurano nell ' allegato II del trattato CEE * 1,1 ECU l ' hl per % vol e per hl *

    22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili : * *

    * A . Aceto di vino , presentato in recipienti contenenti : * *

    * I . due litri o meno * 5,6 ECU l ' hl *

    * II . più di due litri * 4,2 ECU l ' hl *

    * B . altri , presentati in recipienti contenenti : * *

    * I . due litri o meno * 5,6 ECU l ' hl *

    * II . più di due litri * 4,2 ECU l ' hl *

    23.01 * Farine e polveri di carne e frattaglie , di pesci , crostacei o molluschi , non adatte all ' alimentazione umana ; ciccioli : * *

    * B . Farine e polveri di pesci , di crostacei o di molluschi * esenzione *

    23.05 * Fecce di vino ; tartaro greggio : * *

    * A . Fecce di vino : * *

    * II . altri * 1,4 ECU per kg di alcole totale *

    23.06 * Prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali , non nominati nù compresi altrove : * *

    * A . Ghiande di querce , castagne d ' India e residui della spremitura di frutta : * *

    * I . Vinaccia : * *

    * b ) altri * 1,4 ECU per kg di alcole totale *

    45.01 * Sughero naturale greggio e cascami di sughero ; sughero frantumato , granulato e polverizzato * esenzione *

    ( a ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

    ( b ) Dazio del 14 % per le carni dette di « alta qualità » , con o senza ossa , classificare nella sottovoce ex 02.01 A II nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 21 000 tonnellate senza pregiudizio del contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

    ( c ) Dazio del 14 % nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 50 000 tonnellate ( senza ossa ) di cui 16 500 tonnellate possono essere sottoposte all ' applicazione di importi compensativi istituiti in relazione con le fluttuazioni dei tassi di cambio .

    ( d ) Dazio del 14 % per le carni di bufalo nei limiti di un contingente tariffario annuo di 2 250 tonnellate ( senza ossa ) , senza pregiudizio per il contingente tariffario previsto per la sottovoce 02.01 A II b ) . Inoltre , l ' ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

    ( e ) A condizione che il prezzo di riferimento , fissato o da fissare , sia rispettato .

    ( f ) Esenzione per il nasello atlantico ( Merluccius bilinearis ) nei limiti di un contingente tariffario annuo erga omnes di 2 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

    ( g ) Esenzione fino al 30 giugno 1982 per i fianchi di pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata , di lunghezza di 12 cm o più , destinati alla trasformazione , nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes di 5 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

    ( h ) Esenzione fino al 30 giugno 1982 per i pesci delle specie Sardinops sagax o ocellata

    a ) interi , di lunghezza di 20 cm o più ;

    b ) decapitati , di lunghezza di 15 cm o più , destinati alla trasformazione nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes di 3 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

    ( i ) Dazio del 5,6 % nei limiti di un contingente tariffario erga omnes annuo di 10 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

    ( j ) Esenzione fino a 31 dicembre 1982 per le acciughe ( Engraulis sp . p . ) , salate o in salamoia , presentate in imballaggi di contenuto netto di 8 chilogrammi o più , nei limiti di un contingente tariffario comunitario erga omnes di 1 500 tonnellate da concedere dalle autorità competenti .

    ( k ) Il dazio è sospeso fino al 30 giugno 1982 .

    ( l ) Il dazio è ridotto a 2,2 % ( sospensione ) fino al 28 febbraio 1982 per i merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) , salati o in salamoia , destinati all ' affumicatura o alla seccatura ( e ) .

    ( m ) Il dazio è ridotto a 2,5 % ( sospensione ) fino al 28 febbraio 1982 per i filetti merluzzi carbonari ( Pollachius virens o Gadus virens ) , salati o in salamoia , destinati all ' affumicatura o alla seccatura ( e ) .

    ( n ) Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .

    ( o ) L ' ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti .

    ( p ) Il dazio è ridotto a 7,7 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1982 .

    ( q ) Il dazio è ridotto a 7 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1982 per i peperoni , rossi o verdi , in pezzi , di un tenore di umidità uguale o inferiore a 9,5 % .

    ( r ) Esenzione nei limiti di un contingente tariffario annuo di 25 000 tonnellate .

    ( s ) Applicabile alle sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante .

    ( t ) Applicabile alle sementi commercializzate a norma dell ' articolo 2 , paragrafo 1 , punto D , della direttiva 66/401/CEE del 14 giugno 1966 ( GU n . 125 dell ' 11 . 7 . 1966 ) .

    ( u ) Il dazio doganale è di 5,6 % con un massimo di riscossione di 35 ECU per 100 kg netti ( sospensione ) fino al 30 giugno 1982 per l ' olio di soia purificato presentato in recipienti di vetro contenenti 10 litri di olio di soia purificato contenente in peso :

    - da un minimo dell ' 8,5 % ad un massimo del 12 % di esteri di acido palmitico ,

    - da un minimo del 2,5 % ad un massimo del 4,7 % di esteri di acido stearico ,

    - da un minimo del 22,4 % ad un massimo del 29 % di esteri di acido oleico ,

    - da un minimo del 46,6 % ad un massimo del 53,7 % di esteri di acido linoleico ,

    - da un minimo del 7,4 % ad un massimo dell ' 11 % di esteri di acido linolenico ,

    e un tenore :

    - in acidi grassi liberi non superiore a 5 millimoli per kg di olio ,

    - in fosfolipidi corrispondente a un tenore in azoto non superiore a 0,04 milligrammi per grammo di olio .

    L ' olio di soia che risponde alla presente descrizione è destinato alla fabbricazione di emulsioni iniettabili .

    Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .

    ( v ) Il dazio è ridotto a 2,8 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1982 per le carni di astice , cotte , destinate all ' industria della trasformazione per la produzione di burri di crostacei , di terrine e di zuppe ( d ) .

    ( w ) Il dazio è ridotto a 3,9 % ( sospensione ) fino al 30 giugno 1982 per gamberetti della specie « Pandalus borealis » , cotti in acqua e sgusciati , anche congelati o secchi , destinati all ' industria di trasformazione dei prodotti della voce n . 16.05 ( d ) .

    ( x ) Secondo condizioni da convenire tra le competenti autorità .

    ( y ) Il controllo dell ' utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l ' applicazione delle disposizioni comunitarie in materia .

    ( z ) Dazio dell ' 8,3 % nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 90 tonnellate .

    ( 1 ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU nella quale viene espresso il dazio è il tasso rappresentativo applicabile ai vini , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune .

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