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Document 31981R3568

Regolamento (CEE) n. 3568/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, relativo al regime d' esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi

GU L 357 del 12.12.1981, p. 7–8 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3568/oj

31981R3568

Regolamento (CEE) n. 3568/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, relativo al regime d' esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi

Gazzetta ufficiale n. L 357 del 12/12/1981 pag. 0007 - 0008


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3568/81 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1981

relativo al regime d'esportazione di taluni cascami e rottami di metalli non ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3438/80 (3) e (CEE) n. 1792/81 (4) le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate rispettivamente per l'intero anno 1981, per quanto riguarda l'alluminio, e per il secondo trimestre 1981, per quanto riguarda il piombo, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1981;

considerando che, per evitare difficoltà di approvvigionamento per i residui e ceneri di rame e per i cascami e rottami di rame sono stati fissati contingenti quantitativi comunitari all'esportazione con il regolamento (CEE) n. 3438/80; tali contingenti sono validi sino al 31 dicembre 1981;

considerando che risulta necessario mantenere per il 1982 il regime di autorizzazione delle esportazioni per i prodotti d'alluminio e di piombo ed i contingenti in vigore per i prodotti di rame;

considerando che il comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 2603/69 è stato consultato;

considerando che occorre determinare il criterio di ripartizione di detti contingenti;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (5) si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 1982 le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio di cui alla sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune e di cascami e rottami di piombo di cui alla sottovoce 78.01 B sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione da rilasciarsi dalle competenti autorità degli Stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.

2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda, dietro presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.

L'autorizzazione è valida per due mesi.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:

a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente quello di cui alla lettera a);

c) le quantità in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;

d) i paesi terzi di destinazione.

La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 2

Per il 1982 sono fissati i seguenti contingenti quantitativi comunitari all'esportazione:

1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Quantità (in tonnellate) // // // // ex 26.03 // Ceneri e residui di rame e di leghe di rame // 22 300 // ex 74.01 D // Cascami e rottami di rame 9. 2. 1977, pag. 20.

Articolo 3

I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

Articolo 4

Le esportazioni dalla Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2, ottenuti in applicazione del regime del perfezionamento attivo a norma della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, per l'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al regime del perfezionamento attivo (1), sono imputate sulla quota dello Stato membro esportatore. Possono essere disposte deroghe a quanto sopra, caso per caso, previo parere del comitato di gestione istituito con regolamento (CEE) n. 1023/70.

Ai sensi della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, sull'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al regime di perfezionamento passivo (2), le esportazioni temporanee in un paese terzo a fini di lavorazione, trasformazione o riparazione di prodotti destinati ad essere reimportati per il consumo nel territorio doganale della Comunità sono imputate sulla quota dello Stato membro esportatore. Possono essere disposte deroghe a quanto sopra, caso per caso, previo parere del comitato di gestione istituito con regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione all'interno della Comunità dei prodotti di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1982, le misure da adottarsi alla scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1982.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON e di leghe di rame // 32 700 // // //

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25. (2) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1. (3) GU n. L 358 del 31. 12. 1980, pag. 89. (4) GU n. L 179 dell'1. 7. 1981, pag. 2. (5) GU n. L 38 del

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

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