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Document 31981R2630

Regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

GU L 258 del 11.9.1981, p. 16–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1995; abrogato da 31995R1464

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2630/oj

31981R2630

Regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d' importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 11/09/1981 pag. 0016 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0083
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 14 pag. 0003
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0083


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2630/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 5, l'articolo 18, paragrafo 5, l'articolo 19, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/76 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 342/81 (3), stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dello zucchero; che le disposizioni di tale regolamento sono state modificate varie volte e che debbono subire nuovi adattamenti sostanziali a seguito, da una parte, dell'adozione di nuove norme fondamentali d'organizzazione di mercato relative ai settori dello zucchero e dell'isoglucosio e, dall'altra parte, della necessità di rivedere talune disposizioni in materia di cauzione e di durata di validità dei titoli; che pertanto, ai fini di una maggiore chiarezza ed efficacia amministativa, occorre procedere ad una codificazione di tale regolamentazione apportandovi gli adattamenti in questione e abrogare i regolamenti (CEE) n. 2990/76 e (CEE) n. 1470/77 (4);

considerando che tali modalità particolari in ragione della specificità del settore dello zucchero e dell'isoglucosio, risultano essere complementari ovvero derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2620/81 (6);

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita e onde assicurare meglio una buona gestione dei mercati comunitari dello zucchero e dell'isoglucosio, occorre prevedere condizioni particolari e armonizzate per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di esportazione, in particolare per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per l'isoglucosio;

considerando che è necessario fissare tassi di cauzione adattati ai differenti prodotti disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1785/81; che tuttavia l'ampiezza delle fluttuazioni dei corsi constatate sia sul mercato mondiale dello zucchero bianco, sia su quello dello zucchero greggio, è suscettibile di perturbare gravemente la gestione del mercato comunitario di tali zuccheri allorquando gli obblighi derivanti agli operatori dai titoli di esportazione da essi richiesti, non vengono rispettati per il fatto di tali fluttuazioni; che pertanto, anche per i titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 (8), si devono adottare disposizioni di cauzionamento analoghe a quelle adottate per i titoli rilasciati nell'ambito delle gare per l'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80 dispone che la quantità importata o esportata che superi del 5 % al massimo la quantità indicata nel titolo è considerata importata o esportata in base a quest'ultimo; che nel caso di una esportazione di zucchero C si deve precisare, onde permettere una gestione corretta del mercato dello zucchero che eviti il rischio di una discriminazione tra gli interessati, che sia le restituzioni che i prelievi all'esportazione sono applicati alla quantità di zucchero esportata che superi la quantità di zucchero indicata nel titolo, nel limite di tolleranza del 5 %;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione istituito dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 2

1. Se la restituzione o, se del caso, il prelievo all'esportazione sono fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, la domanda di titolo di esportazione è presentata all'organismo competente dello Stato membro nel quale è stata rilasciata la dichiarazione di aggiudicazione.

2. La domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n. 12 una delle menzioni seguenti:

- « Forordning om licitation (EOEF) nr. . . . . . . (EFT nr. . . . . . . af . . . . . .) »;

« fristen for indgivelse af tilbud udloeber den . . . . . .) »;

- « Ausschreibung -Verordnung (EWG) Nr. . . . . . . ABL Nr. . . . . . . vom . . . . . .) »;

« Ablauf der Angebotsfrist am . . . . . . »;

- « kanonismós diagonismoý (EOK) arith. . . . . . . (EE arith. . . . . . . tis . . . . . .) »;

prothesmía paroysiáseos ton prosforón ekpnéoysa tin . . . . . .),

- « Tendering Regulation (EEC) N. . . . . . . (OJ N. . . . . . . of . . . . . .) »;

« Time limit for submission of tenders expires . . . . . . »;

- « Règlement d'adjudication (CEE) no . . . . . . (JO no . . . . . . du . . . . . .) »;

« délai de présentation des offres expirant le . . . . . . »;

- « Regolamento di gara (CEE) n. . . . . . . (GU n. . . . . . . del . . . . . .) »;

« termine di presentazione delle offerte che scade il . . . . . .) »;

- « Verordening m.b.t. inschrijving (EEG) nr. . . . . . . (PB nr. . . . . . . van . . . . . .) »;

« Indieningstermijn aanbiedingen eindigend op . . . . . . ».

3. Il titolo di esportazione è rilasciato per la quantità che figura nella dichiarazione di aggiudicazione. Esso reca nella casella n. 18a la menzione del tasso della restituzione o, secondo il caso, del prelievo all'esportazione che figura nella dichiarazione di aggiudicazione, espresso nella moneta dello Stato membro che ha rilasciato il titolo. Per tale menzione si ricorre ad una delle formule seguenti:

- « Restitutionssats . . . . . . »;

- « gueltiger Erstattungssatz . . . . . . »;

- « oeefarmozómeno ýpsos epistrofís . . . . . . »;

- « Rate of refund applicable . . . . . . »;

- « taux de la restitution applicable . . . . . . »;

- « tasso della restituzione appplicabile . . . . . . »;

- « toe te passen restitutievoet . . . . . . »;

o se del caso,

- « Eksportafgiftssats . . . . . . »;

- « gueltiger Satz der Ausfuhrabschoepfung . . . . . . »;

- « oeefarmozómeno ýpsos eisforás katá tin exagogí . . . . . . »;

- « Rate of export levy applicable . . . . . .»;

- « taux du prélèvement à l'exportation applicable . . . . . . »;

- « tasso del prelievo all'esportazione applicabile . . . . . . »;

- « toe te passen heffingsvoet bij uitvoer . . . . . . ».

4. In caso di applicazione del presente articolo, non si applica l'articolo 43 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 3

1. Per lo zucchero C e per l'isoglucosio C, prodotti da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano nella casella n. 12 una delle menzioni seguenti:

- « til udfoersel i medfoer af artikel 26 stk. 1 i forordning (EOEF) nr. 1785/81 »;

- « gemaess Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1785/81 auszufuehren »;

- « pros exagogí sýmfona me to árthro 26 parágrafos 1 toy kanonismoý (EOK) arith. 1785/81 »;

- « for export under Article 26 paragraph 1 of Regulation (EEC) N. 1785/81 »;

- « à exporter conformément à l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 »;

- « da esportare a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 »;

- « uit te voeren overeenkomstig artikel 26, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 ».

Per lo zucchero C e l'isoglucosio C viene rilasciato un certificato valido soltanto per l'esportazione dallo Stato membro in cui è stato prodotto.

Le restituzioni o i prelievi all'esportazione sono applicati ai quantitativi esportati in virtù della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Il titolo nella casella 18a reca una delle seguenti menzioni:

- « udfoeres, uden restitution eller afgift . . . . . . (den maengde, for hvilken denne licens er udstedt) kg; licens gyldig i . . . . . . (medlemsstat) »;

- « ohne Erstattung und ohne Abschoepfung auszufuehren . . . . . . (Menge, fuer die diese Lizenz erteilt wurde) kg; Lizenz gueltig in . . . . . . (Mitgliedstaat) »;

- « pros exagogí chorís epistrofí oýte eisforá . . . . . . (posótita gía tin opoía exedóthi pistopoiitikó aftó) chgr; pistopoiitikó ischýon eis . . . . . . (Krátos mélos) »;

- « for export without refund or levy . . . . . . (quantity for which the licence is issued) kg ; licence valid in . . . . . . (Member State) »;

- « à exporter sans restitution ni prélèvement . . . . . . (quantité pour laquelle ce certificat à été délivré) kg; certificat valable en . . . . . . (Etat membre) »; - « da esportare senza restituzione né prelievo . . . . . . (quantitativo per il quale il titolo in causa è stato rilasciato) kg; titolo valido in . . . . . . (Stato membro) »;

- « Zonder restitutie of heffing uit te voeren . . . . . . (hoeveelheid waarvoor dit certificaat werd afgegeven) kg; certificaat geldig in . . . . . . (Lid-Staat)».

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allo zucchero C e all'isoglucosio C soggetti, a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, al prelievo all'esportazione di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento.

Articolo 4

Il rilascio di un titolo di esportazione per lo zucchero C e l'isoglucosio C ha luogo soltanto dopo che il fabbricante in causa ha provato all'organismo competente che la quantità per la quale è chiesto il titolo, o una quantità equivalente, è stata effettivamente prodotta oltre le quote A e B dell'impresa interessata, tenuto conto, per quanto riguarda lo zucchero, dei quantitativi eventualmente riportati alla campagna di commercializzazione in causa.

Articolo 5

1. a) I titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, in quatitativi che superano le 10 tonnellate, avranno un periodo di validità di 60 giorni, a decorrere dal giorno effettivo di rilascio.

b) I titoli d'importazione per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), d), f) e g) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e quelli per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento ma in quantitativi che non superano le 10 tonnellate, avranno un periodo di validità di 60 giorni, a decorrere dal giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

2. Il titolo d'importazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è valido dalla data di rilascio di cui all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.

3. Fatti salvi altri periodi di validità fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità:

a) il titolo di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, escluso lo zucchero C, rilasciato per un quantitativo superiore a 10 tonnellate, è valido a decorrere dalla data del suo rilascio effettivo:

- sino alla fine del terzo mese successivo a tale data,

ovvero

- trenta giorni a decorrere da tale data, allorquando non è fissata alcuna restituzione periodica o mediante gara,

senza che il periodo di validità possa oltrepassare la data del 30 settembre immediatamente seguente la data del suo rilascio effettivo;

b) il titolo di esportazione:

- per lo zucchero C,

- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, rilasciato per un quantitativo non superiore a 10 tonnellate,

- per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c), d), f) e g) del regolamento anzidetto,

è valido a decorrere dalla data del suo rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, sino alla fine del terzo mese successivo a tale data.

Nel caso di cui al secondo trattino, l'interessato non può utilizzare più di un tale titolo per una stessa esportazione.

Articolo 6

Per lo zucchero preferenziale da importare nella Comunità conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76 (1) la domanda di titolo d'importazione e il titolo medesimo recano:

- nella casella 12 una delle menzioni seguenti:

- « Praeferencesukker (forordning (EOEF) nr. 2782/76) »;

- « Praeferenzzucker (Verordnung (EWG) Nr. 2782/76) »;

- « Protimisiakí záchari (kanonismós (EOK) arith. 2782/76) »;

- « Preferential sugar (Regulation (EEC) N. 2782/76) »;

- « sucre préférentiel (règlement (CEE) n. 2782/76) »;

- « zucchero preferenziale (regolamento (CEE) n. 2782/76) »;

- « Preferentiële suiker (Verordening (EEG) nr. 2782/76) »;

- nella casella n. 14, la menzione dello Stato, paese o territorio di origine del prodotto.

Il titolo d'importazione obbliga ad importare, nell'ambito delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2782/76, dallo Stato, paese o territorio ivi indicato.

Articolo 7

Non è richiesto e non può essere presentato alcun titolo per operazioni relative ad un quantitativo inferiore o uguale a 100 chilogrammi di prodotto.

Articolo 8

1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 ammonta, per 100 chilogrammi netti di zucchero e per 100 chilogrammi netti di isoglucosio espresso in sostanza secca:

a) nel caso di titoli d'importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all'importazione o all'esportazione o della restituzione, a:

- 0,25 ECU per i prodotti delle voci tariffarie 17.01, 17.02 e 21.07,

- 0,05 ECU per i prodotti delle voci tariffarie 12.04 e 17.03.

Tuttavia il tasso della cauzione per i titoli d'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, per i quali, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), secondo trattino, il periodo di validità è limitato a 30 giorni, è di 3,50 ECU;

b) nel caso dei titoli d'esportazione relativi allo zucchero C e all'isoglucosio C a 0,25 ECU;

c) nel caso di titoli d'importazione con fissazione anticipata del prelievo o eventualmente, della sovvenzione, fatti salvi altri tassi fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, a:

- 3,00 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.01,

- 0,75 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.03, purché il prelievo non sia uguale a zero,

- 0,15 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.03, purché il prelievo sia uguale a zero;

d) nel caso di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione o del prelievo, fatti salvi altri tassi fissati nell'ambito di una gara indetta nella Comunità, a:

- 9,00 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.01,

- 0,75 ECU per i prodotti della voce tariffaria 17.03,

- 0,25 ECU per i prodotti delle sottovoci tariffarie 17.02 C, D II, E e F I nonché 21.07 F IV,

- 1,00 ECU per i prodotti delle sottovoci 17.02 D I e 21.07 F III;

e) nel caso di titoli d'importazione di cui all'articolo 6, a 0,25 ECU.

2. Per quanto riguarda i prodotti della voce tariffaria 17.01, salvo caso di forza maggiore, allorquando l'obbligo di esportare derivante dai titoli di esportazione con restituzione fissata anticipatamente, esclusi quelli rilasciati a seguito di una gara indetta nella Comunità, non è stato rispettato e la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera d), primo trattino, è inferiore alla restituzione all'esportazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68 in vigore l'ultimo giorno di validità del titolo, diminuita della restituzione fissata anticipatamente in detti titoli, quale cauzione supplementare e alle condizioni dei termini dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80, viene riscosso dal titolare del titolo, per il quantitativo per il quale detto obbligo non è stato rispettato, un importo pari alla differenza tra il risultato di tale calcolo e la cauzione di cui al paragrafo 1, lettera d), primo trattino.

Articolo 9

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1785/81, i titoli di esportazione e di importazione per gli zuccheri della voce tariffaria 17.01, diversi dallo zucchero C e concernenti un quantitativo superiore a 10 tonnellate, sono rilasciati il terzo giorno lavorativo seguente quello della presentazione della domanda.

Nel caso di titoli concernenti un quantitativo non superiore a 10 tonnellate, l'interessato non può presentare, lo stesso giorno e presso la stessa autorità competente, più di una domanda di rilascio di tali titoli.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3183/80, quando a un'esportazione anticipata di zucchero bianco della voce tariffaria 17.01 faccia seguito un'importazione di zucchero greggio della voce tariffaria 17.01, per effetto di un'autorizzazione rilasciata nel quadro dell'articolo 25 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio (1), ovvero nel quadro dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione (2), l'esportazione di zucchero bianco e l'importazione di zucchero greggio sono soggette alla presentazione di un titolo.

2. La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo medesimo, nonché la domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio e il titolo medesimo, recano nella casella 12 una delle menzioni seguenti:

- « EX/IM, Artikel 25 i Direktiv aktiv foraedling,

- licens gyltig i . . . . . . (udstedende Medlemsstat) »;

- « EX/IM, Artikel 25, Richtlinie aktiver Veredelungsverkehr,

- Lizens gueltig in . . . . . . (erteilender Mitgliedstaat) »;

- « ECH/IM, árthro 25, odigía teleiopoiíseos pros epanexagogí

- pistopoiitikó ischýon st . . . . . . (Kratós mélos ekdóseos) »,

- « EX/IM, Article 25, Inward processing directive,

- licence valid in . . . . . . (issuing Member State) »;

- « EX/IM, article 25, directive perfectionnement actif,

- certificat valable en . . . . . . (État membre de délivrance) »;

- « EX/IM, articolo 25, Direttiva perfezionamento attivo,

- titolo valido in . . . . . . (Stato membro di rilascio) »;

- « EX/IM, Artikel 25, richtlijn actieve veredeling,

- certificaat geldig in . . . . . . (Lid-Staat van afgifte) ».

Inoltre, nella casella 12 del titolo di esportazione è indicato il numero del titolo d'importazione corrispondente e nella casella in causa del titolo d'importazione è indicato il numero del titolo di esportazione corrispondente.

La domanda di titolo di esportazione per lo zucchero bianco è accettata soltanto su simultanea presentazione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e di una domanda di titolo d'importazione per lo zucchero greggio.

La domanda di titolo d'importazione deve avere per oggetto un quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo corrispondente, tenuto conto della resa, al quantitativo di zucchero bianco indicato nella domanda di titolo di esportazione. La resa dello zucchero greggio si calcola diminuendo di 100 il doppio del grado di polarizzazione di tale zucchero.

Quando lo zucchero greggio importato non corrisponde alla qualità tipo, la quantità di zucchero greggio da importare in base al titolo è calcolata moltiplicando il quantitativo di zucchero greggio della qualità tipo indicata in tale titolo per un coefficiente correttore. Tale coefficiente si ottiene dividendo 92 per la percentuale di resa dello zucchero greggio effettivamente importato.

3. In deroga al disposto dell'articolo 5, il titolo di esportazione per lo zucchero bianco e il titolo d'importazione per lo zucchero greggio sono validi:

- fino al 30 giugno di una campagna di commercializzazione per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, a decorrere dal 1o ottobre della stessa campagna di commercializzazione;

- fino al 30 settembre di una campagna di commercializzazione per le domande presentate, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3183/80, a decorrere dal 1o luglio della stessa campagna di commercializzazione.

4. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), fermo restando il disposto dei commi seguenti, il tasso della cauzione applicabile al titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 ammonta a 9,50 ECU per 100 chilogrammi netti.

Tuttavia, il tasso della cauzione di cui al primo comma è adattato conformemente allo schema che figura nell'allegato, in funzione del prelievo all'esportazione dello zucchero greggio applicabile, se del caso, il giorno della presentazione della domanda del titolo d'importazione e ogni lunedì durante il periodo di validità di tale titolo.

Il richiedente del titolo d'importazione ha l'obbligo di effettuare l'aumento del tasso della cauzione di cui al secondo comma, secondo il caso, il giorno stesso della presentazione della domanda del titolo o entro i 3 giorni lavorativi successivi a ciascuno dei lunedì in questione. A richiesta del titolare del titolo d'importazione, l'organismo competente svincola immediatamente quella parte della cauzione che può risultare, eventualmente, da un adattamento in diminuzione.

Inoltre, a richiesta dell'interessato, da presentare simultaneamente alla domanda di titolo d'importazione e dietro presentazione delle prove appropriate, l'organismo competente diminuisce la cauzione costituita in base alle disposizioni del secondo e del terzo comma, dell'importo della cauzione che è stata costituita, all'atto dell'esportazione anticipata dello zucchero bianco corrispondente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 75/349/CEE della Commissione (1) ovvero dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 645/75.

Tuttavia, l'importo della cauzione adattato secondo il presente paragrafo non pò essere inferiore all'importo della cauzione di cui al primo comma.

5. Le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano al titolo di esportazione di cui al paragrafo 1. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3183/80 non si applicano al titolo d'importazione di cui al paragrafo 1.

6. In deroga all'articolo 8, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80:

a) la cauzione relativa al titolo d'importazione è svincolata nella sua totalità soltanto allorquando i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati sono uguali o superiori ai quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati, tenuto conto della resa dello zucchero greggio;

b) allorquando i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati sono inferiori ai quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati, la cauzione per il quantitativo corrispondente alla differenza tra i quantitativi di zucchero bianco effettivamente esportati e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati, viene incamerata. L'applicazione di queste disposizioni si effettua tenendo conto della resa dello zucchero greggio in causa;

c) allorquando l'interessato non ha presentato la domanda di cui al paragrafo 4, quarto comma, la parte della cauzione che risulta dall'applicazione del paragrafo 4, secondo comma e che, se del caso, viene incamerata in conformità delle disposizioni di cui alla lettera b), sarà diminuita dell'importo che eventualmente viene incamerato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 645/75 e dell'articolo 10 della direttiva 75/349/CEE della Commissione.

Tale diminuzione sarà effettuata soltanto a richiesta dell'interessato, previa presentazione dei documenti giustificativi appropriati;

d) allorquando, , in caso di applicazione del paragrafo 4, il titolare del titolo d'importazione non procede all'aumento della cauzione nel termine previsto, la cauzione di cui al paragrafo 4, eventualmente adattata in virtù dello stesso paragrafo, viene immediatamente incamerata nella sua totalità salvo caso di forza maggiore.

Tuttavia, allorquando l'interessato non ha presentato la domanda di cui al paragrafo 4, quarto comma, l'importo che viene incamerato è diminuito, alla scadenza del periodo di validità del titolo d'importazione, conformemente alle disposizioni previste alla lettera c).

7. In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 75/349/CEE nonché dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 645/75, il termine entro il quale deve essere effettuata l'importazione di zucchero greggio corrispondente ad un'esportazione anticipata di zucchero bianco, è identico al termine di validità del titolo d'importazione per lo zucchero greggio.

8. In deroga all'articolo 9 de regolamento (CEE) n. 3183/80, i diritti derivanti dai titoli di esportazione e di importazione di cui al paragrafo 1 non sono trasferibili.

9. Allorquando si applica l'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3183/80, la revoca riguarda simultaneamente il titolo d'importazione e il titolo di esportazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

1. I regolamenti (CEE) n. 2990/76 e (CEE) n. 1470/77 sono abrogati.

2. In tutti gli atti comunitari i riferimenti agli articoli dei regolamenti (CEE) n. 2990/76 e (CEE) n. 1470/77, si intendono fatti agli articoli del presente regolamento aventi lo stesso oggetto.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 341 del 10. 12. 1976, pag. 14.

(3) GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 8.

(4) GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 11.

(5) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

(6) GU n. L 256 del 10. 9. 1981, pag. 14.

(7) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(8) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(1) GU n. L 318 del 18. 11. 1976, pag. 13.

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(2) GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.

(1) GU n. L 156 del 18. 6. 1975, pag. 25.

ALLEGATO

Calcolo della cauzione di cui all'articolo 10

(ECU per 100 kg netti)

1.2 // Prelievo all'esportazione dello zucchero greggio (Numero della tariffa doganale comune 17.01 B) che comporta l'applicazione dell'adattamento della cauzione // Importo dell'adattamento in aumento o in diminuzione della cauzione // // // 1 // 2 // // // da 0 a 3,50 // - // da 3,51 a 7,00 // 3,50 // da 7,01 a 10,50 // 7,00 // da 10,51 a 14,00 // 10,50 // //

e così di seguito, ogni volta con maggiorazione di 3,50 ECU

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