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Document 31981R2629

Regolamento (CEE) n. 2629/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

GU L 258 del 11.9.1981, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/05/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2629/oj

31981R2629

Regolamento (CEE) n. 2629/81 della Commissione, del 10 settembre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 11/09/1981 pag. 0014


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2629/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 1981

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2600/79, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2600/79 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2252/80 (4), ha previsto le modalità d'applicazione dei vari regimi dei contratti di magazzinaggio per il vino da tavola, il mosto di uve e il mosto di uve concentrato; che, dopo l'adozione del suddetto regolamento, una nuova possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato è stata introdotta nel regolamento (CEE) n. 337/79 dall'articolo 12 bis; che occorre prevedere le modalità d'applicazione per questo nuovo regime di contratti; che, a tale scopo, basta estendere a questi contratti le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2600/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2600/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione per la conclusione dei contratti di magazzinaggio di cui agli articoli 7, 8, 9, 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, in appresso denominati »contratti" ».

2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Articolo 5

Salvo per quanto riguarda i contratti di magazzinaggio conclusi in applicazione degli articoli 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti riguardano un quantitativo minimo di 100 ettolitri per il vino, di 30 ettolitri per i mosti e di 10 ettolitri per i mosti concentrati ».

3. All'articolo 9, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo i contratti conclusi in applicazione degli articoli 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, i contratti relativi ai vini da tavola stabiliscono che l'organismo d'intervento può porre fine al versamento dell'aiuto e ai corrispondenti obblighi del produttore, per l'intero quantitativo immagazzinato o per parte di esso, qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 ».

4. All'articolo 13, il testo del paragrafo 1, lettera a) è sostituito dal seguente:

« a) Nel caso di un contratto a breve termine o di un contratto concluso in applicazione degli articoli 12 o 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, al più tardi 4 settimane dopo la data di scadenza del contratto ».

5. All'articolo 18, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ogni Stato membro designa un organismo d'intervento incaricato di applicare le misure di cui agli articoli 7, 8, 9, 12 e 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 e al presente regolamento ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.

(3) GU n. L 297 del 24. 12. 1979, pag. 15.

(4) GU n. L 227 del 29. 8. 1980, pag. 10.

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