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Dokument 31981D0625

    81/625/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1981, relativa alle domande di rimborso dei premi versati nell'ambito dell'azione per l'abbandono temporaneo o definitivo di talune superfici vitate e per la rinuncia al reimpianto

    GU L 229 del 13.8.1981, s. 6—11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (ES, PT)

    Právní stav dokumentu platné

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/625/oj

    31981D0625

    81/625/CEE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1981, relativa alle domande di rimborso dei premi versati nell'ambito dell'azione per l'abbandono temporaneo o definitivo di talune superfici vitate e per la rinuncia al reimpianto

    Gazzetta ufficiale n. L 229 del 13/08/1981 pag. 0006 - 0011
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 23 pag. 0042
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 23 pag. 0042


    ++++

    COMMISSIONE

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell ' 8 luglio 1981

    relativa alle domande di rimborso dei premi versati nell ' ambito dell ' azione per l ' abbandono temporaneo o definitivo di talune superfici vitate e per la rinuncia al reimpianto

    ( 81/625/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento ( CEE ) n . 456/80 del Consiglio , del 18 febbraio 1980 , relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonchù di premi di rinuncia al reimpianto ( 1 ) , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 2 ,

    considerando che le domande di rimborso dei premi versati nell ' ambito dell ' azione istituita dal regolamento ( CEE ) n . 456/80 devono recare determinati dati che permettano di esaminare la conformità delle spese con le disposizioni di detto regolamento ;

    considerando che , ai fini di un controllo efficace , gli Stati membri devono tenere i documenti giustificativi a disposizione della Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal versamento dell ' ultimo rimborso per un progetto ;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    1 . Le domande di rimborso di cui all ' articolo 14 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 devono essere conformi ai modelli allegati al presente regolamento .

    2 . /Gli Stati membri comunicano alla Commissione , unitamente alla prima domanda di rimborso , i testi delle disposizioni nazionali di applicazione e delle istruzioni amministrative , nonchù i formulari o altri documenti relativi all ' esecuzione amministrativa dell ' azione .

    Articolo 2

    Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione , per un periodo di tre anni dal versamento dell ' ultimo rimborso per un progetto , tutti i documenti giustificativi o la copia certificata conforme in loro possesso , sulla base dei quali sono stati decisi i premi previsti dal regolamento ( CEE ) n . 456/80 .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , l ' 8 luglio 1981 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Gaston THORN

    ( 1 ) GU n . L 57 del 29 . 2 . 1980 , pag . 16 .

    ALLEGATO I

    Domanda di rimborso delle spese effettuate nell ' anno 19 .. nell ' ambito del regolamento ( CEE ) n . 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono difinitivo di talune superfici vitate nonchù di premi di rinuncia al reimpianto

    1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *

    Natura della misura * Numero di aziende interessate * Superficie in causa ( in ha , a , ca ) * Importo delle spese imputabili effettuate dallo Stato membro * Importo delle somme ricuperate * Importo del rimborso richiesto *

    Abbandono temporaneo * * * * * *

    Abbandono definitivo * * * * *

    Rinuncia al reimpianto * * * * * *

    Totale * * * * * *

    ALLLEGATO II

    Domanda di rimborso delle spese effettuate nell ' anno 19 .. per i premi di abbandono temporaneo della viticoltura ( articolo 1 , paragrafo 1 , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 )

    1 * 2 * 3 * 4 *

    Unità amministrativa * Numero di aziende interessate * Superficie in causa ( in ha , a , ca ) * Importo delle spese imputabili effettuate dallo Stato membre *

    * * * *

    Totale * * * *

    Si conferma che :

    - il premio è stato versato per l ' abbandono temporaneo della viticoltura nelle superfici di cui all ' articolo 2 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 , nel rispetto delle date di applicazione prescritte dall ' articolo 18 , paragrafo 2 , dello stesso regolamento , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1993/80 ;

    - il premio non è stato concesso per le superfici che rientrano nel campo d ' applicazione della direttiva 79/359/CEE , nù per quelle di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 ;

    - la domanda di concessione del premio è stata presentata al servizio competente prima della data indicata nell ' articolo 3 , paragrafo 1 , primo trattino , dello stesso regolamento ;

    - i richiedenti hanno assunto l ' impegno di cui all ' articolo 3 , paragrafi 2 e 4 , dello stesso regolamento ;

    - il premio non supera gli importi di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , del regolamento citato , e le norme fissate dai paragrafi 3 e 4 di detto articolo e dall ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 2313/80 sono state rispettate ;

    - il premio è stato pagato nella totalità al più tardi sei mesi dopo la data alla quale il richiedente ha esibito la prova dell ' avvenuta estirpazione ;

    -i beneficiari sono stati debitamente informati della partecipazione comunitaria .

    ALLEGATO III

    Domanda di rimborso delle spese effettuate nell ' anno 19 .. per i premi di abbandono definitivo della viticoltura ( articolo 1 , paragrafo 1 , secondo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 )

    1 * 2 * 3 * 4 *

    Unità amministrativa * Numero di aziende interessate * Superficie in causa ( in ha , a , ca ) * Importo delle spese imputabili effettuate dallo Stato membro *

    * * * *

    Totale * * * *

    Si conferma che :

    - il premio è stato concesso per l ' abbandono definitivo della viticoltura nelle superfici di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 , nel rispetto della data di applicazione prescritta dall ' articolo 18 , paragrafo 2 , primo comma , dello stesso regolamento ;

    - il premio non è stato concesso per le superfici che rientrano nel campo d ' applicazione della direttiva 79/359/CEE nù per quelle che hanno beneficiato del premio speciale di riconversione previsto dalla direttiva 78/627/CEE , e il limite prescritto dall ' articolo 2 , paragrafo 4 , del predetto regolamento è stato rispettato ;

    - la domanda di concessione del premio è stata presentata al servizio competente prima della data di cui all ' articolo 3 , paragrafo 1 , secondo trattino , di detto regolamento ;

    - i richiedenti hanno assunto l ' impegno di cui all ' articolo 3 , paragrafi 2 o 3 , dello stesso regolamento ed hanno esibito , se del caso , l ' impegno di cui all ' articolo 3 , paragrafo 4 ;

    - l ' importo del premio non supera 2 418 ECU/ha e le norme stabilite dall ' articolo 4 , paragrafo 3 , del predetto regolamento sono state rispettate ;

    - il premio è stato pagato nella totalità al più tardi sei mesi dopo la data alla quale il richiedente ha esibito la prova dell ' avvenuta estirpazione o al più tardi sei mesi dopo la presentazione della dichiarazione di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , dello stesso regolamento ;

    - i beneficiari sono stati debitamente informati della partecipazione comunitaria .

    ALLEGATO IV

    Domanda di rimborso delle spese effettuate nell ' anno 19 .. per i premi di rinuncia al reimpianto ( articolo 5 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 )

    1 * 2 * 3 * 4 *

    Unità amministrativa * Numero di aziende interessate * Superficie in causa ( in ha , a , ca ) * Importo delle spese imputabili effettuate dallo Stato membro *

    * * * *

    Totale * * * *

    Si conferma che :

    - il premio è stato concesso ai conduttori di superfici vitate che dispongono di un diritto di reimpianto il cui esercizio è stato sospeso ai sensi dell ' articolo 4 del regolamento ( CEE ) n . 348/79 e la data di applicazione prescritta dall ' articolo 18 , paragrafo 2 , secondo comma , primo trattino , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 è stata rispettata ;

    - il premio non è stato concesso ai conduttori che dispongono di un diritto di reimpanto per le superfici di una stessa azienda che complessivamente sono inferiori a 25 are ;

    - la domanda di concessione del premio è stata presentata a servizio competente anteriormente al 1° febbraio 1982 ;

    - dal 27 maggio 1976 il richiedente non ha effettuato nella propria azienda alcun impianto che non sia stato compensato da un ' estirpazione preventiva di una superficie vitata equivalente ;

    - i richiedenti hanno assunto l ' impegno di cui all ' articolo 7 , paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 456/80 ;

    - l ' importo del premio non supera 800 ECU/ha ;

    - il premio è stato pagato nella totalità al più tardi sei mesi dopo la formalizzazione della rinuncia ;

    - i beneficiari sono stati debitamente informati della partecipazione comunitaria .

    ALLEGATO V

    Ricuperi effettuati nell ' anno civile 19 .. per i premi pagati a norma del regolamento ( CEE ) n . 456/80

    Unità amministrativa * Numero di aziende interessate ( 1 ) * Se del caso riferimento al regolamento ( CEE ) n . 283/72 * Superficie in causa ( in ha ) ( 1 ) * Spese imputabili ricuperate ( moneta nazionale ) ( 1 ) *

    * 1 . Premi di abbandono temporaneo * * * *

    * 2 . Premi di abbandono definitivo * * * *

    * 3 . Premi di rinuncia al reimpianto * * * *

    ( 1 ) Per i casi che sono stati oggetto di una comunicazione ai sensi del regolamento ( CEE ) n . 283/72 , queste informazioni devono essere indicate singolarmente .

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