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Document 31981R1848

Regolamento (CEE) n. 1848/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, che fissa per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l' aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo

GU L 183 del 4.7.1981, p. 25–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/1982

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1848/oj

31981R1848

Regolamento (CEE) n. 1848/81 della Commissione, del 3 luglio 1981, che fissa per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo da pagare ai produttori, nonché l' aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 04/07/1981 pag. 0025


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1848/81 DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1981

che fissa per la campagna 1981/1982 il prezzo minimo da pagare ai produttori , nonchù l ' aiuto alla produzione per le ciliegie conservate allo sciroppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 516/77 del Consiglio , del 14 marzo 1977 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1118/81 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 3 quater ,

considerando che , a norma dell ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , il prezzo minimo da pagare ai produttori è calcolato , per gli Stati membri diversi dalla Grecia , tenendo conto :

- del livello del prezzo minimo in vigore durante la campagna di commercializzazione precedente , e

- dell ' evoluzione dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli ;

considerando che , in applicazione di tali criteri , il prezzo minimo per gli Stati membri diversi dalla Grecia viene fissato al livello sotto indicati ;

considerando che l ' articolo 3 ter del suddetto regolamento ha definito i criteri per la fissazione dell ' importo dell ' aiuto alla produzione ; che , in applicazione di tali criteri , l ' importo dell ' aiuto viene fissato , per gli Stati membri diversi dalla Grecia , ai livelli sotto indicati ;

considerando che , per quanto riguarda la Grecia , l ' articolo 103 dell ' atto di adesione dispone che il prezzo minimo da pagare ai produttori ellenici è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia ai produttori nazionali nel periodo di riferimento definito all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 41/81 del Consiglio ( 3 ) , adattato per tener conto della differenza tra il prezzo in Grecia e quello fissato per gli altri Stati membri ;

considerando che , in applicazione di tali criteri , il prezzo minimo per la Grecia viene fissato ai livelli sotto indicati ;

considerando che , per quanto riguarda la Grecia , l ' articolo 103 dell ' atto di adesione definisce i criteri per la fissazione dell ' importo dell ' aiuto alla produzione ;

considerando che , in applicazione di tali criteri , l ' importo dell ' aiuto viene fissato , per la Grecia , ai livelli sotto indicati ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato per la campagna 1981/1982 , per 100 kg netti di duroni ed altre ciliegie dolci , partenza piantagione , a 73,04 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia ed allo stesso importo per la Grecia .

2 . Per la campagna in causa , l ' importo dell ' aiuto alla produzione per i duroni e le altre ciliegie dolci , senza nocciolo , conservate allo sciroppo , della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato a 32,25 ECU per 100 kg , imballaggio immediato compreso , per gli Stati membri diversi dalla Grecia ed a 20,41 ECU per la Grecia .

Questo importo è moltiplicato per il coefficiente 0,90 per ottenere l ' aiuto per i duroni e le altre ciliegie dolci con nocciolo conservate allo sciroppo .

Articolo 2

1 . il prezzo minimo da pagare al produttore , di cui all ' articolo 3 bis , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 516/77 , è fissato per la campagna 1981/1982 , per 100 kg netti di amarene , partenza piantagione , a :

- 82,06 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , e

- 67,815 ECU per la Grecia .

2 . Per la campagna in causa , l ' importo dell ' aiuto alla produzione per le amarene senza nocciolo conservate allo sciroppo , della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune , di cui all ' articolo 3 bis del suddetto regolamento , è fissato , per 100 kg , imballaggio immediato compreso , a :

- 30,15 ECU per gli Stati membri diversi dalla Grecia , e

- 16,75 ECU per la Grecia .

Questo importo è moltiplicato per il coefficiente di 0,83 per ottenere l ' aiuto per le amarene con nocciolo conservate allo sciroppo .

Articolo 3

1 . L ' aiuto previsto dagli articoli 1 e 2 per la Grecia si applica all ' intera produzione di prodotti trasformati ottenuta da materia prima coltivata in Grecia .

2 . Qualora la trasformazione sia effettuata fuori dello Stato membro nel quale è stata prodotta la materia prima , gli Stati membri forniscono , agli Stati membri che versano l ' aiuto alla trasformazione , gli elementi che permettono di constatare il rispetto del prezzo minimo dovuto ai produttori .

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso si applica a decorrere dal :

- 12 maggio 1981 per i duroni e le altre ciliegie dolci ,

- 20 maggio 1981 per la amarene conservate allo sciroppo .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 3 luglio 1981 .

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

( 1 ) GU n . L 73 del 21 . 3 . 1977 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 118 del 30 . 4 . 1981 , pag . 10 .

( 3 ) GU n . L 3 dell ' 1 . 1 . 1981 , pag . 12 .

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