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Document JOL_1981_105_R_0003_002

    Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)
    Decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, del 12 febbraio 1981, che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto concerne taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)

    GU L 105 del 16.4.1981, p. 3–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    31981R1028

    Regolamento (CEE) n. 1028/81 del Consiglio, del 9 aprile 1981, concernente l' applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di "prodotti originari" per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)

    Gazzetta ufficiale n. L 105 del 16/04/1981 pag. 0003


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1028/81 DEL CONSIGLIO

    del 9 aprile 1981

    concernente l ' applicazione della decisione n . 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE , che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articolo da pesca ( mosche per la pesca )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la comunità economica europea , in particolare l ' articolo 113 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomù il 31 ottobre 1979 , ha adottato , in applicazione degli articolo 28 , paragrafo 3 , e 30 , paragrafo 1 del protocollo n . 1 della convenzione , la decisione n . 1/81 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia , per quanto concerne taluni articolo da pesca ( mosche per le pesca ) ;

    considerando che , conformemente all ' articolo 33 del protocollo n . 1 della convenzione , occore adottate le misure necessarie per l ' esecuzione di tale decisione ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    La decisione n . 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP/CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Esso è applicabile dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Lussemburgo , addì 9 aprile 1981 .

    Per il consiglio

    Il Presidente

    D . F . van der MEI

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