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Dokument 31981R0857

    Regolamento (CEE) n. 857/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto riguarda il prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiera 1981/1982

    GU L 90 del 4.4.1981, p. 17–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Status legali tad-dokument M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 16/05/1982

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/857/oj

    31981R0857

    Regolamento (CEE) n. 857/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1079/77 per quanto riguarda il prelievo di corresponsabilità applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiera 1981/1982

    Gazzetta ufficiale n. L 090 del 04/04/1981 pag. 0017 - 0017


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    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 857/81 DEL CONSIGLIO

    del 1 ° aprile 1981

    che modifica il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 per quanto riguarda il prelievo di corresponsabilità applicare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiera 1981/1982

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

    vista la proposta della Commissione ,

    visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

    visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

    considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1079/77 ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1364/80 ( 4 ) , ha istituito un prelievo di corresponsabilità applicare sino alla fine della campagna lattiera 1982/1983 e gravante , in linea di massima , sull ' insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria ;

    considerando che il tasso di tale prelievo , destinato a stabilire un migliore equilibrio del mercato lattiero creando una connessione più diretta tra la produzione e le possibilità di smaltimento dei prodotti lattiero-caseari , è stato pari al 2 % del prezzo indicativo del latte per la campagna lattiera 1980/1981 ; che l ' articolo 2 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 prevede per la campagna lattiera 1981/1982 l ' applicazione di un prelievo supplementare qualora si constati che le vendite di latte effettuate dai produttori nell ' anno civile 1980 superano dell ' 1,5 % o più quelle effettuate nell ' anno civile 1979 ;

    considerando che l ' aumento di tali vendite supera sensibilmente questo limite e che è quindi necessario fissare al 2,5 % del prezzo indicativo del latte il tasso del prelievo applicabile durante la campagna lattiera 1981/1982 ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    All ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

    « 3 . Per quanto concerne la campagna lattiera 1981/1982 , il prelievo è fissato al 2,5 % del prezzo indicativo del latte » .

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981 .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , addì 1° aprile 1981 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    G . BRAKS

    ( 1 ) Parere reso il 26 marzo 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 2 ) Parere reso il 25/26 marzo 1981 ( non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale ) .

    ( 3 ) GU n . L 131 del 26 . 5 . 1977 , pag . 6 .

    ( 4 ) GU n . L 140 del 5 . 6 . 1980 , pag . 16 .

    Fuq