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Dokument 31981R0853
Council Regulation (EEC) No 853/81 of 1 April 1981 amending Regulation (EEC) No 2915/79 in respect of the conditions of entry for certain kinds of cheese falling within certain tariff headings and amending Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
Regolamento (CEE) n. 853/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne le condizioni per l' ammissione di taluni formaggi in determinate voci tariffarie, e il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune
Regolamento (CEE) n. 853/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne le condizioni per l' ammissione di taluni formaggi in determinate voci tariffarie, e il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune
GU L 90 del 4.4.1981, p. 8–13
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
M’għadux fis-seħħ, Data tat-tmiem tal-validitàà: 05/07/1982; abrog. impl. da 31982R1463
Regolamento (CEE) n. 853/81 del Consiglio, del 1° aprile 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79, per quanto concerne le condizioni per l' ammissione di taluni formaggi in determinate voci tariffarie, e il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 090 del 04/04/1981 pag. 0008 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 3 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 3 pag. 0076
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 853/81 DEL CONSIGLIO del 1° aprile 1981 che modifica il regolamento ( CEE ) n . 2915/79 , per quanto concerne le condizioni per l ' ammissione di taluni formaggi in determinate voci tarrifarie , e il regolamento ( CEE ) n . 950/68 , relativo alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , visto il regolamento ( CEE ) n . 804/68 del Consiglio , del 27 giugno 1968 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 1 ) , modificato da ultimo dall ' atto di adesione del 1979 , in particolare l ' articolo 14 , paragrafo 6 , vista la proposta della commissione , considerando che l ' allegato II del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 del Consiglio , del 18 dicembre 1979 , che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relativa al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( 2 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1361/80 ( 3 ) , sottopone a determinate condizioni l ' ammissione nella Comunità dei formaggi Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese e Appenzell , compresi nella sottovoce 04.04 I della tariffa doganale comune , nonchù del formaggio Cheddar , compreso nella sottovoce 04.04 E I b ) 1 , e di altri formaggi destinati alla trasformazione e compresi nella sottovoce 04.04 E I b ) 5 aa ) ; che , tra queste condizioni , figurano in particolare i valori franco frontiera corrispondenti al consolidamento nel quadro del GATT ; che tali valori devono essere adeguati rispettivamente al prezzo indicativo de latte ed al prezzo d ' entrata del gruppo n . 10 nella Comunità , fissati per la campagna lattiera 1981/1982 ; considerando che , per quanto concerne la sottovoce 04.04 A I della tariffa doganale comune , in seguito al nuovo accordo con la Svizzera , occorre adeguate la designazione delle merci aggiungendo altri due formaggi e modificando la definizione dei « pezzi » dei formaggi in causa ; che è stato inoltre concordato con la Svizzera di aumentare il valore franco frontiera dei formaggi fusi compresi nella sottovoce 04.04 D I della tariffa doganale comune ; considerando che è altresì opportuno adeguare i prezzi minimi di cui all ' articolo 11 del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 per i formaggi Tilsit , Butterkaese , Kashkaval di pecora o di bufala , onde tener conto dell ' andamento dei prezzi sul mercato internazionale ; considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall ' applicazione del regolamento ( CEE ) n . 2915/79 è riprodotta nella tariffa doganale comune , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Il regolamento ( CEE ) n . 2915/79 è modificato come segue : 1 . Il testo dell ' articolo 11 è sostituito dal seguente : « Articolo 11 Nei confronti dei paesi terzi per i quali si constati che il prezzo pratico all ' importazione nella Comunità dei prodotti facenti parte del gruppo n . 11 , originari e provenienti da tali paesi terzi , non è inferiore a - 201,34 ECU per 100 chilogrammi , se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b ) 2 , - oppure a 213,43 ECU per 100 chilogrammi , se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b ) 3 , - oppure a 195,30 ECU per 100 chilogrammi , se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I 4 , il prelievo per 100 chilogrammi equivale : a ) se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b ) 2 aa ) , al prezzo d ' entrata diminuito di 201,34 ECU ; b ) se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b ) 3 o 04.04 E I b ) 4 , al prezzo d ' entrata diminuito di 213,43 ECU ; c ) se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b ) 2 bb ) , alla somma degli elementi seguenti : - un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 1 , - un elemento pari a 24,18 ECU » . 2 . L ' allegato II è modificato come segue : a ) le designazioni delle merci comprese nelle sottovoci 04.04 A , 04.04 D I , 04.04 E I b ) 1 e 04.04 E I b ) 5 aa ) , sono sostituite da quelle riprodotte nell ' allegato I del presente regolamento ; b ) alla nota 4 a ) sono aggiunti i due trattini seguenti : « - Vacherin fribourgeois : da 6 a 10 kg inclusi , - Tête de moine : da 0,700 a 4 kg inclusi » . Articolo 2 1 . La tariffa doganale comune allegata al regolamento ( CEE ) n . 950/68 è modificata come segue :: a ) conformemente all ' allegato II del presente regolamento ; b ) sostituendo all 'importo di « 208,53 ECU » , indicato nella nota ( b ) relativamente alla sottovoce 04.04 E I b ) 1 , l ' importo di « 241,58 ECU » ; c ) sostituendo all ' importo di « 184,35 ECU » , indicato nella nota ( c ) relativamente alla sottovoce 04.04 E I b ) 1 , l ' importo di « 217,40 » . 2 . Con effetto dal 6 aprile 1981 , l ' allegato della tariffa doganale comune è modificato , per quanto concerne la sottovoce 04.04 A , conformemente all ' allegato III del presente regolamento . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1981 . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 1° aprile 1981 . Per il Consiglio Il Presidente G . BRAKS ( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 . ( 2 ) GU n . L 329 del 24 . 12 . 1979 , pag . 1 . ( 3 ) GU n . L 140 del 5 . 6 . 1980 , pag . 9 . ALLEGATO I Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * 04.04 * Formaggi e latticini : * * A Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese , Appenzell , Vacherin fribourgeois e Tête de moine , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * I . aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 2 mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno 3 mesi per gli altri ( 2 ) : * * a ) in forme standard ( 4 ) e di un valore franco frontiera ( 5 ) per 100 kg peso netto : * * 1 . uguale o superiore a 312,76 ECU e inferiore a 336,94 ECU * * 2 . uguale o superiore a 336,94 ECU * * b ) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : * * 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : * * aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 336,94 ECU e inferiore a 361,12 ECU per 100 kg peso netto * * bb ) uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 361,12 ECU per 100 kg peso netto * * 2 . altri , di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 394,97 ECU per 100 kg peso netto * * II . altri * * B . ( invariato ) * * C . ( invariato ) * * D Formaggi fusi , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * I . nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l ' Emmental , il Gruyère e l ' Appenzell e , eventualmente , a titolo aggiuntivo , il Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) , condizioni per la vendita al minuto ( 7 ) , di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 218 ECU per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ( 2 ) * * II . ( invariato ) * * E . altri : * * I . diversi da quelli grattugiati o in polvere , aventi tenore , in peso , di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore , in peso , di acqua della materia non grassa : * * a ) inferiore o uguale a 47 % * * b ) superiore a 47 % e inferiore o uguale a 72 % : * * 1 . Cheddar : * * ( aa ) Cheddar fabbricato con latte non pastorizzato , avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % , in peso , della sostanza secca di una maturazione di almeno 9 mesi ( 2 ) : * * ( 11 ) in forme intere standard ( 4 ) e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 247,62 ECU per 100 kg peso netto ( 8 ) * * ( 22 ) altro , di peso netto : * * ( aaa ) uguale o superiore a 500 g e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 265,76 ECU per 100 kg peso netto ( 8 ) * * ( bbb ) inferiore a 500 g ( 6 ) e di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 277,85 ECU per 100 kg peso netto ( 8 ) * * ( bb ) Cheddar , in forme intere standard ( 4 ) avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 3 mesi e di valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 241,58 ECU per 100 kg peso netto ( 2 ) ( 8 ) * * ( cc ) Cheddar destinato alla trasformazione ( 9 ) , di un valore franco frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 217,40 ECU per 100 kg peso netto ( 2 ) ( 8 ) * * ( dd ) altri * * 2 . ( invariato ) * * 3 . ( invariato ) * * 4 . ( invariato ) * * 5 . altri : * * ( aa ) destinati alla trasformazione ( 9 ) , di un valore frontiera ( 5 ) uguale o superiore a 217,40 ECU per 100 kg peso netto ( 2 ) ( 8 ) * * ( bb ) ( invariato ) * * c ) ( invariato ) * * II . ( invariato ) * ALLEGATO II Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi * autonomi % o prelievi ( P ) * convenzionali % * 1 * 2 * 3 * 4 * 04.04 * Formaggi e latticini ( a ) : * * * * A . Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese , Appenzell , Vacherin fribourgeois e Tête de moine , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * * * I . aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 2 mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno 3 mesi per gli altri ( b ) : * * * * a ) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : * * * * 1 . uguale o superiore a 312,76 ECU e inferiore a 336,94 ECU * 23 ( P ) * ( c ) * * 2 . uguale o superiore a 336,94 ECU * 23 ( P ) * ( c ) * * b ) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : * * * * 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : * * * * aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 336,94 ECU e inferiore a 361,12 ECU per 100 kg peso netto * 23 ( P ) * ( c ) * * bb ) uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 361,12 ECU per 100 kg peso netto * ( P ) * ( c ) * * 2 . altri , di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 394,97 ECU per 100 kg peso netto * 23 ( P ) * ( c ) * * II . altri * 23 ( P ) * ( c ) * * B . ( invariato ) * * * * C . ( invariato ) * * * * D . Formaggi fusi , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * * * I . nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l ' Emmental , il Gruyère e l ' Appenzell e , eventualmente , a titolo aggiuntivo , il Glaris alle erbe ( detto Schabziger ) , condizioni per la vendita al minuto , di un valore franco frontiera uguale o superiore a 218 ECU per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse , in peso , della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % ( b ) * 23 ( P ) * ( - ) * * II . ( invariato ) * * * * E . ( invariato ) * * * ( a ) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell ' ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce , è , in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I , titolo I , il tasso rappresentativo , se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune . ( b ) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente all condizioni da stabilire dalle autorità competenti . ( c ) Vedi allegato . La nota complementare 4 del capitolo 4 della tariffa doganale comune è completata come segue : « - Vacherin fribourgeois : da 6 a 10 kg inclusi ; - Tête de moine : da 0,700 a 4 kg inclusi » . ALLEGATO III Numero della tariffa doganale comune * Designazione delle merci * Aliquota dei dazi convenzionali % * 04.04 * Formaggi e latticini : * * * A . Emmental , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese , Appenzell , diversi da quelli grattugiati o in polvere : * * * I . aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 % , in peso , della sostanza secca , di una maturazione di almeno 3 mesi ( a ) : * * * a ) in forme standard ( b ) e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto : * * * ex 1 . uguale o superiore a 141,45 ECU e inferiore a 171,37 ECU ( Appenzell eccettuato ) ( c ) ( d ) * 24,18 ECU per 100 kg peso netto * * ex 2 . uguale o superiore a 171,37 ECU ( Bergkaese eccettuato ) ( c ) * 9,07 ECU per 100 kg peso netto * * b ) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte : * * * 1 . con la crosta almeno da un lato , di peso netto : * * * ex aa ) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 165,63 ECU e inferiore a 205,52 ECU per 100 kg peso netto ( Appenzell escluso ) ( c ) ( d ) * 24,18 ECU per 100 kg peso netto * * ex bb ) uguale o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 205,52 ECU per 100 kg peso netto ( Bergkaese escluso ) ( c ) * 9,07 ECU per 100 kg peso netto * * ex 2 . altri , di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 229,70 ECU per 100 kg peso netto ( Bergkaese escluso ) ( c ) ( e ) * 9,07 ECU per 100 kg peso netto * a ) L ' ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti . b ) Sono considerate forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti : Emmental : da 60 a 130 kg inclusi , Gruyère e Sbrinz ; da 20 a 45 kg inclusi , Bergkaese : da 20 a 60 kg inclusi , Appenzell : da 6 a 8 kg inclusi . c ) La Comunità si riserva la facoltà di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati in riferimento alle concessioni . Dal 1° luglio 1970 , i limiti di valore sono automaticamente adattati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo dell ' Emmental nella Comunità . L ' adattamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 16,93 ECU del valore minimo , per ogni rialzo o ribasso di 1.21 ECU/100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità . d ) La Comunità si riserva la facoltà di ridurre autonomamente da 24,18 a 18,13 ECU i dazi doganali , rialzando di 6,04 ECU i limiti di valore . e ) sono ammessi al beneficio della concessione soltanto i prodotti della specie sul cui imballaggio figurano almeno le indicazioni seguenti : - il tipo di formaggio , - il tenore di materie grasse , - il responsabile dell ' imballaggio , - il paese di fabbricazione .