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Document 31981D0010

    81/10/CEE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1980, che stabilisce regioni da cui la Grecia non spedisce, verso gli altri Stati membri, alcun animale delle specie bovina e suina, né carni fresche delle specie bovina, ovina e caprina

    GU L 33 del 5.2.1981, p. 31–31 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/10/oj

    31981D0010

    81/10/CEE: Decisione della Commissione, del 19 dicembre 1980, che stabilisce regioni da cui la Grecia non spedisce, verso gli altri Stati membri, alcun animale delle specie bovina e suina, né carni fresche delle specie bovina, ovina e caprina

    Gazzetta ufficiale n. L 033 del 05/02/1981 pag. 0031 - 0031


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    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 1980

    che stabilisce le regioni da cui la Grecia non spedisce , verso gli altri Stati membri , alcun animale delle specie bovina e suina , nù carni fresche delle specie bovina , suina ovina e caprina

    ( 80/10/CEE )

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

    visto l ' atto d ' adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 112 ,

    considerando che esiste nel distretto di Evros una zona cuscinetto in cui gli animali delle specie bovina , ovina e caprina vengono regolarmente vaccinati contro l ' afta epizootica da virus esotico ;

    considerando che le autorità elleniche hanno adottato le disposizioni amministrative e regolarmente necessarie par l ' identificazione di tutti gli animali domestici delle specie sensibili all ' afta epizootica nel distretto di Evros ;

    considerando che le autorità elleniche vietano la libera circolazione degli animali sensibili all ' afta epizootica dal distretto di Evros verso la parte restante del territoririo greco ;

    considerando che le autorità elleniche non permettono che la macellazione di animali delle specie sensibili all ' afta epizootica , destinati ad essere immessi negli scambi intracomunitari di carni fresche , abbia luogo in macelli situati nel distretto di Evros ; che , di conseguenza , non viene utilizzato in tali macelli il bollo sanitario comunitario ;

    considerando che , da oltre dodici mesi , non si è manifestato nel distretto di Evros alcun focolaio di afta epizootica da virus esotico ; che , d ' altra parte , la vaccinazione contro questo tipo di virus non è mai stata praticata sugli animali della specie suina , in particolare nelle aziende situate fuori dalla zona cuscinetto ;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

    Articolo 1

    1.La Repubblica ellenica non spedisce dal distretto di Evros verso gli altri Stati membri alcun animale delle specie bovina e suina , nù carni fresche di animali delle specie bovina , suina , ovina e caprina .

    2 . Tuttavia , la macellazione di animali della specie suina , nati e allevati in aziende situate in quella parte del distretto di Evros in cui non viene praticata la vaccinazione sistematica contro l ' afta epizootica da virus esotico , può essere autorizzata dalle autorità greche competenti , ai fini degli scambi intracomunitari di carni fresche , in macelli riconosciuti appositamente designati e situati nei distretti vicini , a condizione che gli animali vengano trasportati sino a questi macelli sotto controllo ufficiale .

    Articolo 2

    La presente decisione è applicabile dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 .

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , il 19 dicembre 1980 .

    Per la Commissione

    Finn GUNDELACH

    Vicepresidente

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